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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/2159

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento

Normativa europea32025R2159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro tecnico di segnalazione per le imprese di investimento, coordinandolo con le modifiche introdotte nel regime prudenziale europeo e con il nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 applicabile agli enti creditizi. Le principali modifiche riguardano la segnalazione trimestrale del requisito relativo ai fattori K RtM basato sul K-NPR, una deroga sul primo invio e l'adeguamento della precisione minima dei dati monetari. Il testo contiene inoltre nuovi allegati con modelli e istruzioni dettagliate per le segnalazioni di rischio di mercato.

Modifica delle norme tecniche di attuazione sulle segnalazioni a fini di vigilanza e sull'informativa delle imprese di investimento, con adeguamento al nuovo quadro UE per le segnalazioni prudenziali.

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033, in particolare a quelle diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 e disciplina la frequenza, il contenuto e il formato di specifiche segnalazioni prudenziali relative ai fattori K RtM basati sul K-NPR, nonché taluni requisiti di precisione minima dei dati. Le nuove disposizioni riguardano il territorio dell'Unione e sono direttamente applicabili negli Stati membri; è prevista una deroga temporanea per il primo invio trimestrale delle informazioni C 25.01 con date di riferimento tra gennaio e aprile 2026. Il regolamento è anche rilevante nel SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2159 della Commissione

Il regolamento modifica il quadro tecnico di attuazione previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 per le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento. L'intervento si rende necessario per allineare il regime di segnalazione delle imprese di investimento alle revisioni del quadro prudenziale e al nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 applicabile agli enti creditizi, preservando al contempo le specificità del regime delle imprese di investimento.

Finalità e contesto normativo

La Commissione fonda l'atto sull'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento. Dai considerando emerge che il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, richiamato dal precedente articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2284, è stato abrogato e sostituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 a seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 575/2013 dal regolamento (UE) 2024/1623. La Commissione interviene quindi per mantenere coerenza tra segnalazioni degli enti creditizi e delle imprese di investimento, distinguendo però i casi in cui il quadro normativo resta diverso.

Deroga temporanea per il primo invio

Per consentire alle imprese di investimento di adeguare i sistemi interni e conformarsi ai nuovi obblighi, è prevista una deroga specifica: le imprese di investimento diverse dalle piccole e non interconnesse trasmettono entro il 30 giugno 2026 le informazioni del modello C 25.01 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026. La misura attenua l'impatto operativo del passaggio al nuovo schema di reporting.

Segnalazioni trimestrali sul requisito RtM basato sul K-NPR

Il cuore della modifica riguarda l'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/2284, che disciplina il formato e la frequenza delle segnalazioni. Le imprese di investimento diverse dalle piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, devono segnalare trimestralmente i modelli C 18.00-C 24.00 e seguire le istruzioni dell'allegato XI.

Per gli altri casi, il regolamento stabilisce un rinvio mirato al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117:

  • chi si avvale della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnala trimestralmente il modello C 34.02, esclusi i dati sull'output floor;
  • chi si avvale della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del medesimo regolamento segnala trimestralmente il modello C 25.01.

Precisione minima dei dati

L'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/2284 è modificato per agevolare il rispetto degli obblighi di segnalazione. I punti di dati con tipo "monetario" devono essere riportati con una precisione minima equivalente alle diecimila unità. Si tratta di un adeguamento tecnico volto a uniformare la granularità delle informazioni e a ridurre gli oneri di compilazione.

Nuovi allegati X e XI: modelli e istruzioni

Il regolamento introduce due nuovi allegati nel regolamento (UE) 2021/2284:

  • l'allegato X, che contiene i modelli di segnalazione per il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR;
  • l'allegato XI, che contiene le istruzioni di compilazione.

Gli allegati coprono i modelli C 18.00, C 19.00, C 20.00, C 21.00, C 22.00, C 23.00 e C 24.00, relativi al rischio di mercato e ai modelli interni. Le istruzioni richiamano numerosi articoli del regolamento (UE) n. 575/2013, ma specificano che tutti i riferimenti agli articoli da 325 a 377 devono intendersi fatti alla versione del regolamento in vigore al 26 giugno 2019.

Contenuto essenziale dei modelli di rischio di mercato

Il modello C 18.00 riguarda i rischi di posizione su strumenti di debito negoziati e distingue tra rischio generico, rischio specifico, metodi basati sulla scadenza e sulla durata finanziaria, requisiti per cartolarizzazioni, portafoglio di negoziazione di correlazione e requisiti aggiuntivi per opzioni.

Il modello C 19.00 disciplina il rischio specifico su cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni, includendo la ripartizione per fattori di ponderazione del rischio, per metodi SEC-IRBA, SEC-SA, SEC-ERBA e metodo della valutazione interna, nonché il trattamento dei segmenti senior di cartolarizzazioni ammissibili di esposizioni deteriorate e l'effetto generale delle violazioni del regolamento (UE) 2017/2402. È previsto che le posizioni con fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % possano essere dedotte dal CET1, ma debbano comunque essere segnalate.

Il modello C 20.00 riguarda il portafoglio di negoziazione di correlazione, comprensivo di cartolarizzazioni, derivati su crediti di tipo nth-to-default e altre posizioni collegate. Il requisito di fondi propri totale corrisponde al maggiore tra il requisito sulle posizioni nette lunghe e quello sulle posizioni nette corte, e il modello consente la rappresentazione del trattamento differenziato per alcune cartolarizzazioni e per posizioni con fattore 1 250 %.

Il modello C 21.00 copre i rischi di posizione su strumenti di capitale, distinguendo mercato nazionale, rischio generico, rischio specifico, future su indici azionari ampiamente diversificati e opzioni. Il termine "mercato" è inteso come "paese", con il riferimento specifico alla zona euro secondo il regolamento delegato (UE) n. 525/2014.

Il modello C 22.00 disciplina il rischio di cambio, includendo valute, oro, posizioni in quote di OIC trattati come valute diverse, posizioni strettamente correlate e una serie di voci per memoria sulle singole valute. Le imprese autorizzate a svolgere le attività di cui alla direttiva 2014/65/UE, allegato I, sezione A, punti 3) o 6), compilano anche le voci per memoria, indipendentemente dal fatto che siano tenute o meno a calcolare il requisito ex articolo 351 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Il modello C 23.00 riguarda le merci, raggruppate nelle quattro categorie merceologiche dell'articolo 361 del regolamento (UE) n. 575/2013, e i diversi metodi di calcolo: fasce di scadenza, fasce di scadenza ampliato, metodo semplificato e requisiti aggiuntivi per le opzioni.

Infine, il modello C 24.00 disciplina i modelli interni per il rischio di mercato, con ripartizione dei dati VaR e SVaR, copertura per il rischio incrementale di default e migrazione, copertura per tutti i rischi di prezzo del CTP, numero di scostamenti, fattori moltiplicativi mc e ms e ripartizione per categorie di rischio. Le istruzioni prevedono anche che talune scomposizioni possano non essere segnalate se l'impresa dimostra che l'onere sarebbe ingiustificato.

Decorrenza e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Deroga per il primo invio trimestrale

All'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 è aggiunto un secondo comma che posticipa al 30 giugno 2026 la trasmissione delle informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, allegato I, modello C 25.01, per qualsiasi data di riferimento compresa tra gennaio e aprile 2026.

Nuova disciplina della frequenza di segnalazione per il requisito RtM basato sul K-NPR

L'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, è sostituito per stabilire che le imprese di investimento diverse dalle piccole e non interconnesse segnalano trimestralmente i modelli relativi al rischio di mercato: C 18.00-C 24.00 per il requisito RtM basato sul K-NPR; il modello C 34.02 del regolamento (UE) 2024/3117, senza le informazioni sull'output floor, per chi si avvale della deroga dell'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033; il modello C 25.01 del regolamento (UE) 2024/3117 per chi si avvale della deroga dell'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

Adeguamento della precisione minima dei dati

All'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto i), i dati di tipo monetario devono essere segnalati con una precisione minima equivalente alle diecimila unità.

Nuovi allegati tecnici X e XI

Sono inseriti nell'atto modificato il nuovo allegato X, con i modelli di segnalazione per il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR, e il nuovo allegato XI, con le istruzioni dettagliate per la compilazione dei modelli.

Contenuto dei modelli di segnalazione del rischio di mercato

Gli allegati disciplinano i modelli C 18.00-C 24.00 per strumenti di debito negoziati, cartolarizzazioni, portafoglio di negoziazione di correlazione, strumenti di capitale, rischio di cambio, merci e modelli interni (VaR/SVaR), con ripartizioni per posizioni lorde, nette, soggette a copertura patrimoniale, requisiti di fondi propri e importo complessivo dell'esposizione al rischio.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialesegnalazioni di vigilanzamercati finanziariimprese di investimentorequisiti di fondi propri

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