Regolamento (UE) 2026/264
Regolamento delegato (UE) 2026/264 della Commissione, del 27 ottobre 2025, che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1645 per quanto riguarda la forma e il contenuto della domanda di riconoscimento presso l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e di cui al regolamento delegato (UE) 2018/1646 per quanto riguarda le informazioni da fornire nella domanda di autorizzazione e di registrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna i modelli informativi e le modalità di presentazione delle domande di riconoscimento, autorizzazione e registrazione degli amministratori di indici di riferimento. L’intervento tiene conto del trasferimento della competenza sul riconoscimento degli amministratori di paesi terzi all’ESMA e rafforza la richiesta di informazioni su organizzazione, onorabilità, conflitti di interesse, controlli interni, esternalizzazione e metodologia. Vengono inoltre precisati il formato elettronico delle domande, la lingua ammissibile e le regole di conservazione di alcuni dati personali, con limite massimo di cinque anni dopo la cessazione delle funzioni.
Modifica le norme tecniche sulle domande di riconoscimento, autorizzazione e registrazione degli amministratori di indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Ambito di applicazione
Si applica agli amministratori di indici di riferimento: (i) stabiliti in paesi terzi che chiedono il riconoscimento nell’Unione tramite ESMA ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011; (ii) stabiliti nell’Unione che chiedono autorizzazione o registrazione ai sensi dell’articolo 34 del medesimo regolamento. Incide sulle informazioni e sul formato delle domande, sulle regole di presentazione elettronica, sulla lingua della domanda, sulla struttura dei dati da fornire e sulla conservazione di taluni dati personali; non introduce un regime materiale nuovo per l’attività di benchmark, ma aggiorna e allinea gli obblighi informativi già previsti. Rileva per gli indici di riferimento utilizzabili nell’Unione, inclusi, secondo i casi, indici di tassi di interesse, indici per le merci, indici allineati con l’Accordo di Parigi, indici di transizione climatica e altri benchmark già commercializzati o utilizzati nell’UE. Non disciplina casi estranei alla riconoscimento/autorizzazione/registrazione di amministratori di benchmark ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011.
Regolamento delegato (UE) 2026/264 della Commissione
Il regolamento aggiorna le norme tecniche di regolamentazione relative alle domande di riconoscimento presso ESMA e alle domande di autorizzazione o registrazione degli amministratori di indici di riferimento ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011. L’intervento risponde soprattutto al riassetto delle competenze conseguente al regolamento (UE) 2019/2175 e mira a rendere più omogenee, complete e comparabili le informazioni fornite dai richiedenti.
Finalità e contesto normativo
La Commissione evidenzia che i precedenti regolamenti delegati 2018/1645 e 2018/1646 richiedevano un aggiornamento per riflettere il trasferimento a ESMA della competenza sul riconoscimento e sulla vigilanza degli amministratori di benchmark di paesi terzi. Inoltre, l’esperienza applicativa ha mostrato la necessità di precisare meglio le informazioni sul personale, sulla struttura organizzativa, sull’onorabilità degli esponenti e sui presidi interni, così da consentire una valutazione più coerente da parte di ESMA e delle autorità competenti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda due categorie di procedure:
- la domanda di riconoscimento di amministratori di indici di riferimento di paesi terzi, presentata a ESMA ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011;
- la domanda di autorizzazione o registrazione di amministratori stabiliti nell’Unione ai sensi dell’articolo 34 del medesimo regolamento.
Le nuove regole incidono sul contenuto delle domande, sul formato elettronico, sulla lingua, sulla documentazione a supporto e sulla conservazione dei dati personali relativi all’onorabilità di taluni soggetti chiave.
Forma della domanda e lingua utilizzabile
Per le domande di riconoscimento, il testo richiede che la documentazione sia presentata in una lingua comunemente utilizzata nei mercati finanziari internazionali oppure in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale. La domanda deve essere trasmessa per via elettronica.
Per le domande di autorizzazione o registrazione, il formato elettronico è anch’esso la regola, salvo diversa previsione del diritto nazionale applicabile. In ogni caso, la trasmissione elettronica deve preservare completezza, integrità e riservatezza delle informazioni, e ciascun documento deve indicare con chiarezza il requisito normativo cui si riferisce.
Conservazione dei dati personali e protezione dei dati
Entrambi i regolamenti modificati introducono una specifica disciplina sulla conservazione dei dati personali relativi all’onorabilità dell’organo di gestione e dei responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri del comitato separato che svolge tale funzione. I dati possono essere conservati solo per il tempo necessario alla valutazione iniziale e alla vigilanza continua, e comunque non oltre cinque anni dalla cessazione delle funzioni dell’interessato.
Il regolamento richiama espressamente il rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati: per le autorità nazionali competenti si applica il regolamento (UE) 2016/679, mentre per ESMA si applica il regolamento (UE) 2018/1725.
Informazioni richieste nella domanda di riconoscimento
L’allegato I sostituito disciplina in modo molto dettagliato il contenuto della domanda che un amministratore di benchmark di paese terzo deve presentare a ESMA. Le informazioni richieste coprono, in particolare:
- dati generali del richiedente, inclusi denominazione, LEI, indirizzo, status giuridico, sito web, eventuale vigilanza nel paese terzo e dettaglio delle autorità competenti;
- struttura del gruppo e collegamenti societari, con identificazione delle società madri e controllate;
- autocertificazione di onorabilità del richiedente, comprensiva di eventuali procedimenti disciplinari, rifiuti o revoche di autorizzazioni/registrazioni e condanne civili rilevanti;
- dati del rappresentante legale nell’Unione e prova della nomina;
- struttura organizzativa interna e governance, in coerenza con l’articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1011 e con i regolamenti delegati pertinenti;
- numero di dipendenti, anche a tempo determinato e indeterminato, coinvolti direttamente o indirettamente nella fornitura degli indici;
- curricula vitae dei membri dell’organo di gestione, dei responsabili della sorveglianza e dei responsabili di controlli interni e funzione interna;
- autocertificazioni e, in mancanza, certificati penali del paese d’origine per valutare l’assenza di precedenti specifici;
- politiche sui conflitti di interesse, compresa la separazione operativa della fornitura dei benchmark dalle altre attività;
- assetto dei controlli interni, della sorveglianza, del quadro di responsabilità, della gestione reclami e della segnalazione interna delle violazioni;
- esternalizzazioni e accordi di servizio;
- eventuale valutazione esterna della conformità ai principi IOSCO e, se disponibile, attestazioni dell’autorità del paese terzo;
- descrizione degli indici o delle famiglie di indici, dei mercati sottostanti, dei contributori, delle rettifiche, delle procedure di cessazione o modifica, delle dichiarazioni sull’indice e delle eventuali esenzioni per benchmark significativi;
- politiche sui dati e metodologia, con prova della conformità agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (UE) 2016/1011.
Informazioni richieste nella domanda di autorizzazione
Per gli amministratori stabiliti nell’Unione, il nuovo allegato sostitutivo amplia e organizza le informazioni richieste per la domanda di autorizzazione. Oltre ai dati di base sul richiedente e ai documenti costitutivi, la domanda deve comprendere:
- dettagli del referente della procedura;
- informazioni sullo status di autorizzazione, se il richiedente è già sottoposto a vigilanza;
- descrizione delle operazioni svolte nell’Unione per l’attività di benchmark;
- numero di benchmark forniti;
- struttura di gruppo e onorabilità del richiedente;
- organigramma di governance, personale coinvolto e curricula vitae;
- prove relative ai precedenti penali o autocertificazioni equivalenti per i membri chiave;
- politiche e procedure per conflitti di interesse, remunerazione, controllo interno, sorveglianza, responsabilità, registrazioni e reclami;
- descrizione dei benchmark forniti, dei mercati sottostanti, dei contributori, delle rettifiche, delle modifiche o cessazioni, dell’elenco dei benchmark già utilizzati nell’Unione, della dichiarazione sull’indice e delle ragioni per eventuali esenzioni applicate ai benchmark significativi;
- documentazione sui dati, sulla metodologia e sull’esternalizzazione.
Informazioni richieste nella domanda di registrazione
Per la registrazione degli enti sottoposti a vigilanza che forniscono unicamente benchmark non critici, l’allegato III introduce una tabella che distingue tra voci applicabili e non applicabili. Il contenuto è più snello rispetto alla domanda di autorizzazione, ma continua a richiedere le informazioni essenziali su identità del richiedente, governance, onorabilità, conflitti di interesse, controlli interni, descrizione del benchmark, dati, metodologia ed esternalizzazione.
Una specifica nota chiarisce che alcune informazioni non sono dovute se l’ente è già sottoposto alla vigilanza della stessa autorità competente per attività diverse dalla fornitura di indici di riferimento. Inoltre, il richiedente può scegliere di non fornire taluni elementi relativi alle modalità operative di separazione per il benchmark significativo di cui al punto 3, lettera a), punto iii), del relativo allegato.
Rilievo pratico per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento impone di verificare con attenzione la completezza del fascicolo istruttorio, soprattutto sotto il profilo della governance, dell’assetto di controllo e della documentazione reputazionale dei soggetti apicali. Particolare attenzione va prestata anche alla tracciabilità della documentazione, alla gestione dei dati personali e alla coerenza tra la descrizione del modello operativo del richiedente e i requisiti del regolamento (UE) 2016/1011 e degli atti delegati richiamati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento del regime informativo per il riconoscimento e l’autorizzazione
Modifica i regolamenti delegati (UE) 2018/1645 e 2018/1646 per allinearli alle modifiche del regolamento (UE) 2016/1011 introdotte dal regolamento (UE) 2019/2175 e per uniformare le informazioni richieste agli amministratori di benchmark dell’UE e di paesi terzi.
Presentazione elettronica e lingua della domanda
La domanda di riconoscimento deve essere presentata in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale o in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito il rappresentante legale, mediante mezzi elettronici. La domanda di autorizzazione/registrazione è presentata con mezzi elettronici, salvo diversa indicazione del diritto nazionale applicabile, e ogni documento deve indicare chiaramente il requisito a cui si riferisce.
Conservazione dei dati personali sull’onorabilità
I dati personali relativi all’onorabilità dell’organo di gestione e dei responsabili della funzione di sorveglianza, o dei membri del relativo comitato separato, sono conservati dall’amministratore, dall’ESMA o dalle autorità competenti per il tempo necessario alla valutazione e alla vigilanza continua e comunque non oltre cinque anni dopo la cessazione delle funzioni dell’interessato.
Informazioni specifiche per determinate tipologie di benchmark
Per i soli indici di riferimento per tassi di interesse e per le merci, il richiedente deve fornire le informazioni previste nell’allegato e indicare, se applicabili, le modalità di attuazione dei requisiti specifici degli allegati I o II del regolamento (UE) 2016/1011.
Contenuto dettagliato della domanda di riconoscimento
L’allegato I del regolamento modificato sostituisce il precedente elenco di informazioni da fornire a ESMA per i benchmark di paesi terzi: dati sul richiedente e sul rappresentante legale nell’Unione, struttura di gruppo, onorabilità, governance, organigramma, numero e profili del personale, curricula vitae, autocertificazioni e documentazione sui controlli interni, conflitti di interesse, segregazione operativa, esternalizzazioni, conformità ai principi IOSCO, descrizione dei benchmark, dati e metodologia.
Contenuto dettagliato della domanda di autorizzazione
L’allegato I del regolamento delegato 2018/1646 è sostituito: per gli amministratori stabiliti nell’Unione sono richieste informazioni sul richiedente, sui riferimenti di contatto, sull’assetto societario, sul numero di benchmark forniti, sulla governance, sull’onorabilità, sui conflitti di interesse, sui sistemi di controllo e sorveglianza, sulla descrizione dei benchmark, sui dati, sulla metodologia e sull’eventuale esternalizzazione.
Contenuto dettagliato della domanda di registrazione
L’allegato II del regolamento delegato 2018/1646 è sostituito con una matrice "A/NA" per gli enti sottoposti a vigilanza che forniscono solo benchmark non critici, riducendo il contenuto informativo rispetto all’autorizzazione e prevedendo alcune informazioni non richieste o richieste solo se non già coperte da vigilanza per altre attività.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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