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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto valido il condono previsto dall'art. 12 della legge n. 289/2002, nonostante il pagamento tardivo o omesso della rata a saldo, pari al residuo 20% dell'importo dovuto. Secondo l'Agenzia, il perfezionamento della definizione agevolata dei carichi di ruolo richiedeva il pagamento integrale e tempestivo del 25% del ruolo, anche quando il versamento fosse effettuato in due rate. La Corte ha distinto tra i carichi relativi all'IVA e quelli relativi a IRPEF e ILOR.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Per l'IVA, ha disapplicato l'art. 12 della legge n. 289/2002 perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea, ritenendo illegittima una sanatoria che comporti la rinuncia definitiva dello Stato alla riscossione dell'imposta. Per IRPEF e ILOR, ha stabilito che il condono ex art. 12 è subordinato al pagamento integrale e tempestivo delle somme dovute: anche il mero ritardo nel pagamento della rata residua determina l'inefficacia definitiva della sanatoria. La proroga dei termini non è stata applicata perché la contribuente non ha dimostrato con precisione la data del pagamento tardivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 12

    Definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari della riscossione, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo.

    La norma configura una sanatoria speciale, distinta dalle altre forme di condono previste dalla legge. Il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto; l'omesso o tardivo pagamento anche della rata residua comporta l'inefficacia definitiva della definizione.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Le altre forme di condono previste dalla legge hanno struttura diversa e, in determinati casi, si perfezionano con il pagamento della prima rata, mentre il mancato pagamento delle rate successive può comportare la riscossione delle somme residue con sanzioni. Tale regime non è stato esteso alla definizione dei carichi di ruolo disciplinata dall'art. 12.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva alla riscossione di IVA già accertata sono incompatibili con il diritto dell'Unione europea, poiché pregiudicano la corretta riscossione dell'imposta. Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile.

  • D.L. n. 143/2003, art. 1, comma 2, convertito dalla legge n. 212/2003, come modificato dal D.L. n. 355/2003

    La disposizione ha prorogato alcuni termini per i versamenti utili al perfezionamento dei condoni. Tuttavia, la proroga riguarda versamenti effettivamente utili alla definizione e non può essere invocata senza provare con precisione l'avvenuto pagamento e la relativa data.

  • Art. 384, comma 2, c.p.c.

    Consente alla Corte di cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento integrale entro scadenze prestabilite, il pagamento tardivo della rata residua può comportare la perdita totale del beneficio, salvo una specifica previsione normativa di salvezza.
  • Non è corretto applicare automaticamente alle rate successive il regime previsto per altri tipi di condono: occorre individuare la disciplina specifica della sanatoria utilizzata.
  • In materia di IVA, le norme nazionali che cancellano o riducono definitivamente un debito già accertato devono essere verificate alla luce del diritto dell'Unione europea e possono essere disapplicate dal giudice anche d'ufficio.
  • Chi invoca una proroga o sostiene di aver effettuato un pagamento tardivo deve fornire prova precisa dell'importo versato, della sua riferibilità al debito e della data del versamento.
  • La regolarità del primo pagamento non è sufficiente a conservare il beneficio se la normativa richiede il pagamento integrale e tempestivo dell'intero importo dovuto.

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