Cassazione Civile, Sentenza n. 22153/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la sospensione del rimborso IVA 2017 richiesto dalla società resistente, disposta dall'Agenzia delle Entrate per effetto dell'eccezione di compensazione con una cartella di pagamento relativa a IRES 2007. La questione centrale è se l'Amministrazione potesse opporre in compensazione quel proprio credito fiscale non essendo stato inserito o precisato nel passivo della procedura concordataria/fallimentare e se, in presenza di concordato preventivo seguito da fallimento (consecutio procedurale), il credito IVA richiesto a rimborso (2017) potesse essere compensato con un debito d'imposta sorto in periodo anteriore o successivo all'apertura della procedura concorsuale. Inoltre si discuteva la rilevanza della mancata insinuazione del credito erariale al passivo e della posizione dell'assuntore del concordato rispetto alle eccezioni opponibili alla massa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia in parte e ha cassato la sentenza della CTR 'in parte qua', disponendo il rinvio al giudice di merito per che verifichi il periodo di afferenza e la data di maturazione del credito erariale opposto in compensazione (cioè se i presupposti del credito IRES si siano formati prima o dopo la data rilevante della procedura). La Corte ha ribadito principi giuridici: l'assuntore del concordato succede alla massa ed è esposto alle eccezioni opponibili alla curatela; l'Amministrazione può proporre l'eccezione di compensazione anche se il controcredito non è stato insinuato al passivo; l'art. 56 l.f. limita la compensazione tra crediti concorsuali e crediti della massa salvo che l'efficacia della sentenza di fallimento sia retrodatata per effetto della consecutio tra concordato e fallimento. Pertanto il ricorso dell'Agenzia è stato accolto in punto di principio e la decisione è stata rimessa al giudice di merito per accertamenti di fatto sul momento di maturazione del credito impugnato.
Norme richiamate
art. 56 legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267)
L'art. 56 è applicato in sede di compensazione: la Corte conferma che, in linea di principio, l'erario può opporre in compensazione crediti sorti dopo l'apertura della procedura; tuttavia la compensazione tra credito concorsuale antefallimentare e credito della massa sorto dopo è generalmente esclusa, salvo valutazione connessa alla consecutio tra concordato e fallimento.
art. 124 legge fallimentare
Disciplina il concordato fallimentare; la Corte richiama gli effetti dell'omologa e il ruolo dell'assuntore ma sottolinea che l'assuntore succede alla massa e può essere raggiunto dalle eccezioni opponibili al curatore.
art. 135 legge fallimentare
Richiamato in relazione al limite delle garanzie prestate da terzi nel concordato e alla non estensione automatica delle garanzie ai crediti non ammessi al passivo; la Corte usa l'articolo per distinguere effetti soggettivi e di garanzia.
art. 1241 e art. 1243 codice civile
Rinvio ai principi civilistici della compensazione: la Corte applica la giurisprudenza che consente al terzo convenuto dal curatore di opporre in compensazione il proprio controcredito, anche se non insinuato al passivo, al fine di paralizzare la domanda attorea entro i limiti del controcredito.
art. 23 D.Lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione al potere dell'Ufficio di sospendere i rimborsi fiscali (provvedimento di sospensione del rimborso).
art. 69 R.D. n. 2440/1923
Citato in motivazione giurisprudenziale come norma che legittima misure cautelari (fermo amministrativo) da parte dell'Amministrazione a tutela di un proprio credito, anche nell'ambito di questioni attinenti all'insinuazione al passivo.
art. 36-bis (richiamato in atti dalla curatela)
Riferito alla liquidazione fiscale operata dal curatore per un periodo d'imposta (usato dalla Corte per sottolineare la necessità di accertare il periodo di riferimento del debito IRES contestato).
principio della consecutio tra concordato preventivo e fallimento (giurisprudenziale)
Principio giurisprudenziale secondo cui, se il concordato preventivo è seguito da fallimento e emerge che lo stato di crisi coincideva con lo stato di insolvenza, l'efficacia della sentenza dichiarativa di fallimento può essere retrodatata alla data di presentazione della domanda di concordato; ciò incide sul periodo in cui i crediti si considerano 'nati' rispetto alla procedura.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione, anche in via di eccezione riconvenzionale, un proprio controcredito anche se questo non è stato precedentemente insinuato o ammesso al passivo fallimentare, quando ciò sia funzionale a paralizzare la domanda proposta dal curatore/assuntore.
- L'assuntore del concordato (chi subentra alla massa a seguito di concordato omologato) succede nella posizione della massa e quindi è esposto alle stesse eccezioni opponibili alla curatela; di conseguenza le eccezioni processuali (compensazione) possono valere anche nei suoi confronti.
- L'art. 56 l.f. limita la compensazione tra crediti anteriori all'apertura della procedura e crediti della massa sorti successivamente; quindi bisogna sempre determinare il momento di formazione del credito (periodo di afferenza) per capire se la compensazione sia ammissibile.
- Se vi è successione tra concordato preventivo e fallimento (consecutio), la sentenza di fallimento può essere retrodatata alla domanda di concordato quando lo stato di crisi corrisponde allo stato di insolvenza; tale retrodatazione incide sul computo temporale dei crediti rilevanti per la compensazione.
- Quando il giudice di merito non accerta il periodo di maturazione del credito fiscale o non valuta la consequenzialità delle procedure, la decisione può essere cassata e rinviata per i necessari accertamenti di fatto; in casi simili la difesa dell'erario dovrebbe documentare con precisione il periodo di riferimento del credito opposto in compensazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22139/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22146/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22169/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22233/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22241/2024 del 06/08/2024
- Sentenza civile · 6 ago 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 22244/2024 del 06/08/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →