Cassazione Civile, Sentenza n. 22169/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione del decreto con cui la Corte d'Appello di Torino aveva revocato l'omologazione del concordato preventivo in continuità proposto da Albis. La società deduceva che il cd. "surplus" generato dalla continuità aziendale dovesse essere considerato come valore distinto e liberamente distribuibile rispetto al patrimonio esistente alla data della domanda, e quindi non assoggettato all'ordine delle cause di prelazione ex art.160, co.2 l. fall.; in sostanza chiedeva che, nel concordato in continuità ex art.186bis l. fall., il valore futuro prodotto dall'attività non fosse vincolato al soddisfacimento prioritario dei creditori privilegiati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa costituisce un incremento del valore dei fattori produttivi e rientra nella garanzia patrimoniale generica prevista dall'art.2740 c.c.; di conseguenza detto surplus non è liberamente distribuibile dal debitore ma soggiace al divieto di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione stabilito dall'art.160, co.2 l. fall. La Suprema Corte ha chiarito la differenza tra finanza esterna (apporti di terzi, eventualmente neutrali rispetto al patrimonio) e i flussi prodotti dalla continuità, ritenendo che solo la finanza esterna neutrale possa sottrarsi al vincolo della prelazione. Ha quindi respinto la tesi della ricorrente e condannato quest'ultima alle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 2740 c.c.
Fondamento della responsabilità patrimoniale generale: i beni presenti e futuri del debitore garantiscono i creditori; la Corte lo interpreta nel senso che i flussi futuri da continuità rientrano nella garanzia patrimoniale.
art. 2741 c.c.
Disciplina dell'ordine delle cause di prelazione; la Corte lo richiama per affermare che il surplus da continuità deve rispettare la graduazione delle prelazioni.
art. 160, comma 2, l. fall.
il trattamento stabilito per ciascun classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione
Norma chiave: vieta che il piano concordatario alteri la graduazione delle prelazioni; la Corte la interpreta come principio inderogabile a tutela dei creditori privilegiati, salvo casi tassativi (apporto terzo neutrale o consenso individuale).
art. 186bis l. fall.
Disciplina del concordato con continuità aziendale; la Corte afferma che i valori futuri prodotti dalla continuità rientrano comunque nel patrimonio del debitore e sono soggetti all'ordine delle prelazioni.
art. 184 l. fall.
Norma che rende obbligatorio il piano omologato per i creditori; richiamata per sottolineare che il concordato vincola i creditori ma non esenta il debitore dall'obbligo di rispettare le prelazioni.
art. 2265 c.c.
Norma citata dalla ricorrente; non è centrale nella decisione ma richiamata in tema di effetti di determinate pattuizioni negoziali.
art. 182-ter l.f. (modifiche L. 11 dicembre 2016, n. 232, comma 81)
Modifiche richiamate dalla ricorrente; la Corte osserva che la relativa questione non è stata censurata in cassazione e che è formato il giudicato interno sulla non applicabilità alla procedura in esame.
art. 182 quinquies, comma 5, l. fall.
Prevede la possibilità di pagare creditori anteriori essenziali per la prosecuzione dell'attività; la Corte sottolinea che si tratta di deroga eccezionale, soggetta a attestazione e autorizzazione, e non giustifica una regola generale di libera allocabilità dei flussi da continuità.
art. 84, comma 6, CCII (Codice della crisi e insolvenza)
Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.
Norma del nuovo regime (CCII) che introduce una disciplina diversa rispetto alla legge fallimentare; la Corte ritiene che non possa essere usata per reinterpretare retroattivamente la legge fallimentare vigente nel caso di specie.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per gli aspetti di contribuzione unificata e contributo in caso di soccombenza nella fase di legittimità.
Massime di principio
- Il "surplus" generato dalla prosecuzione dell'attività nel concordato con continuità è un incremento del patrimonio del debitore (bene futuro) e rientra nella garanzia patrimoniale; pertanto è soggetto all'ordine delle cause legittime di prelazione.
- I flussi prodotti dalla continuità non sono assimilabili alla finanza esterna: solo gli apporti di terzi, se effettivamente neutri rispetto al patrimonio del debitore, possono sottrarsi al vincolo della prelazione.
- Il debitore non può distribuire liberamente risorse future a creditori di grado inferiore se ciò determina l'alterazione delle prelazioni; una deroga richiede il consenso individuale del creditore titolare della prelazione o una norma che la preveda espressamente.
- Le deroghe previste (es. art.182-quinquies per pagamenti a creditori essenziali) sono eccezionali, soggette a specifica attestazione e autorizzazione e non giustificano una regola generale di libera allocazione dei flussi da continuità.
- Nella strutturazione di un piano concordatario in continuità è prudente: (a) verificare la capienza del patrimonio alla luce delle prelazioni; (b) prevedere l'utilizzo di finanza esterna formalmente neutrale se si intende assegnare soddisfacimento a classi subordinate; (c) ottenere, ove possibile, il consenso individuale dei creditori privilegiati o adeguate garanzie alternative.
- Non è possibile recuperare vantaggi interpretativi dal CCII (art.84 comma 6) per procedure anteriori o per mutare il regime interpretativo già consolidato della legge fallimentare; attenzione alla disciplina temporale di applicazione delle norme.
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