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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20330/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca, da parte di un Comune, di una quota di contributo già erogato per la riparazione di danni edilizi causati dal sisma del 16 dicembre 2000. La revoca riguardava una somma relativa a una "chiesetta", sul presupposto che l'immobile non fosse di proprietà dei beneficiari. Il Comune emise ingiunzione ex r.d. n. 639/1910 per il recupero della somma; il Tribunale respinse l'opposizione dei destinatari, ma la Corte d'appello annullò la condanna monitoria. In Cassazione il Comune deduce quattro motivi: 1) violazione dell'art. 116 c.p.c. e nullità della sentenza per non aver attribuito valore di prova legale all'atto divisionale del 1980, che a suo dire dimostrava che la chiesetta non era compresa nel compendio assegnato ai beneficiari; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe pronunciato d'ufficio sull'usucapione; 3) violazione del riparto dell'onere della prova nell'indebito oggettivo e degli artt. 2033 e 2697 c.c., assumendo che spettasse ai beneficiari provare la giusta causa del pagamento e che il Comune avesse invece già dimostrato l'assenza di proprietà; 4) violazione delle norme sul possesso ad usucapionem e degli artt. 1146 e 1158 c.c., contestando la ritenuta usucapione in favore dei beneficiari.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 2700 c.c. attribuisce efficacia di prova legale solo ad alcuni elementi dell'atto pubblico, non all'intero contenuto sostanziale del rogito divisionale; la Corte territoriale poteva quindi valutare liberamente, con prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., gli altri documenti e concludere che il Comune non aveva provato che i beneficiari non fossero proprietari della chiesetta. Ha dichiarato inammissibile il secondo e il quarto motivo perché investivano passaggi motivazionali non decisivi, estranei alla ratio decidendi: il richiamo all'usucapione era stato svolto solo incidentalmente e in via ipotetica, senza fondare la decisione. Ha rigettato il terzo motivo affermando che, nella specie, l'obbligo di restituzione dipendeva dalla mancanza di proprietà dei beneficiari, fatto costitutivo della pretesa dell'ente; inoltre, nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, la PA opposta assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito posto a base dell'ingiunzione. Il Comune è stato condannato alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 44, co. 2, lett. a), Statuto dell'Ente

    autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 44 co. 2, lett. a)

    richiamato solo come base interna per la rappresentanza processuale del Comune

  • art. 83, co. 3 c.p.c.

    procura speciale del 24/9/2021 in calce al ricorso ex art. 83, co. 3 c.p.c.

    richiamato per la validità della procura alle liti

  • r.d. 14 aprile 1910 n. 639, art. 3

    opposizione all'ingiunzione emessa dal Comune ai sensi del r.d. 14 aprile 1910 n° 639

    nel giudizio di opposizione a ingiunzione la PA opposta assume la posizione sostanziale di attrice e deve provare i fatti costitutivi del credito

  • art. 116 c.p.c.

    prudente apprezzamento (art. 116 cod. proc. civ.)

    il giudice di merito può valutare liberamente il materiale probatorio non coperto da prova legale

  • art. 112 c.p.c.

    violazione dell'art. 112 del codice di rito

    la censura è inammissibile quando colpisce un passaggio motivazionale non decisivo e non la ratio decidendi

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    formulato ai sensi dell'art. 360 n° 4 cod. proc. civ.

    indicazione del vizio processuale dedotto nei primi due motivi

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    ex art. 360 n° 3 del cod. rito

    indicazione del vizio di violazione di legge dedotto nei terzo e quarto motivi

  • art. 2700 c.c.

    l'art. 2700 del cod. civ. non attribuisce valore di prova legale a tutto il contenuto dell'atto pubblico

    la fede privilegiata dell'atto pubblico riguarda provenienza, dichiarazioni e fatti attestati dal pubblico ufficiale, non ogni profilo sostanziale del contenuto

  • art. 2033 c.c.

    violazione e falsa applicazione ... degli artt. 2033, 2697 cod. civ.

    richiamato dal ricorrente; la Corte precisa che il caso non riguarda un pagamento privo di causa in senso astratto, ma la sussistenza del fatto costitutivo della restituzione

  • art. 2697 c.c.

    violazione e falsa applicazione ... degli artt. 2033, 2697 cod. civ.

    l'onere della prova ricade sul soggetto che fonda la pretesa restitutoria sui fatti costitutivi della stessa, qui la PA

  • art. 2730 c.c.

    condotta assimilabile a quella confessoria, ex art. 2730 e seguenti del cod. civ.

    la dichiarazione del richiedente sulla proprietà del bene è valorizzata come adesione dell'ente alla sua rappresentazione fattuale

  • art. 2732 c.c.

    schema in qualche modo nondissimile da quello previsto dall'art. 2732 cod. civ.

    chi intende revocare l'adesione alla dichiarazione deve provare l'errore di fatto che la ha determinata

  • art. 1146, primo comma, c.c.

    violazione e falsa applicazione dei principi sul possesso ad usucapionem e degli artt. 1146, primo comma, 1158 del cod. civ.

    richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa continuità del possesso ai fini usucapione

  • art. 1158 c.c.

    violazione e falsa applicazione dei principi sul possesso ad usucapionem e degli artt. 1146, primo comma, 1158 del cod. civ.

    richiamato dal ricorrente per contestare la ritenuta usucapione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • d.m. n. 55 del 2014

    liquidazione ... in base al d.m. n° 55 del 2014

    utilizzato per la liquidazione delle spese di lite

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639/1910, l'amministrazione opposta è sostanzialmente attrice sul rapporto dedotto in giudizio e deve provare i fatti costitutivi del proprio credito o della propria pretesa restitutoria.
  • L'efficacia di prova legale dell'atto pubblico ex art. 2700 c.c. è circoscritta a provenienza, dichiarazioni rese e fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale; non si estende automaticamente alle conseguenze giuridiche o alla verità sostanziale di tutti i dati richiamati nel documento.
  • Quando la revoca di un contributo pubblico dipende dall'insussistenza di un requisito dichiarato dal beneficiario, grava sull'ente che revoca dimostrare il fatto posto a base della revoca e, se del caso, l'errore di fatto che giustifichi il ritiro della precedente determinazione favorevole.
  • Le censure per ultrapetizione o vizio di motivazione sono inammissibili se investono argomentazioni svolte solo in via incidentale o ipotetica e non la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Il giudice di merito può formare il proprio convincimento mediante prudente apprezzamento delle prove non assistite da efficacia legale, anche quando tali prove siano documentali e concorrano a smentire l'assolvimento dell'onere probatorio della parte gravata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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