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Sentenza

Sentenza n. 1058/2026 - Lecce, Sezione 1

per la declaratoria del diritto del ricorrente a esercitare l'accesso e a prendere visione di copia della convocazione a visita di revisione per l'invalidità civile mai ricevuta dall'istante e della comunicazione di sospensione della indennità di accompagnamento (se esistente) al fine di comprendere i tempi e le motivazioni della sospensione della erogazione della prestazione; nonché per la condanna dell’INPS alla esibizione di copia della convocazione a visita di revisione per l'invalidità civile - mai ricevuta dall'istante - e della comunicazione di sospensione della indennità di accompagnamento, se esistente.

Giustizia amministrativa202600036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: mancata ostensione della convocazione a visita di revisione per l'invalidità civile e della comunicazione di sospensione dell'indennità di accompagnamento

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario di prestazione assistenziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la declaratoria del diritto di accedere e ottenere copia della convocazione a visita di revisione per l'invalidità civile, asseritamente mai ricevuta, nonché della comunicazione di sospensione dell'indennità di accompagnamento, se esistente, al fine di conoscere i tempi e le motivazioni della sospensione della prestazione. Ha inoltre chiesto la condanna dell'INPS all'esibizione della documentazione. Nel corso del giudizio, l'INPS ha prodotto la comunicazione di sospensione della prestazione con relativa ricevuta, la convocazione alla visita del 14 ottobre 2025 con relativa ricevuta e la seconda convocazione, riferendo di averle trasmesse al ricorrente tramite PEC il 14 e il 15 gennaio 2026. Dopo tale produzione documentale, il ricorrente non ha svolto ulteriori difese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la produzione documentale dell'INPS avesse soddisfatto la pretesa sostanziale azionata in giudizio. Ha tuttavia posto le spese a carico dell'INPS sulla base della soccombenza virtuale, poiché l'amministrazione aveva osteso la documentazione richiesta soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'INPS è stato condannato al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati sanitari contenuti nella pronuncia.

Massime di principio

  • La produzione, da parte dell'amministrazione resistente, dei documenti richiesti dal ricorrente nel corso del giudizio soddisfa la pretesa sostanziale di accesso e determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione ostende la documentazione richiesta soltanto dopo la proposizione del ricorso, il giudice può porre le spese di lite a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTrasparenza e pubblicità

Testo integrale

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