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Circolare

Circolare numero 288 del 3-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la procedura per ottenere l'integrazione salariale prevista dall'art.21 della legge n. 223/1991 nei casi di sospensione per riconversione o ristrutturazione aziendale nel settore agricolo. Definisce destinatari, requisiti aziendali e soggettivi, iter di domanda, accertamenti INPS e Ispettorato del lavoro, limiti di durata, contributo addizionale del 4% a carico delle imprese e relative istruzioni contabili. Sono inoltre allegati il modello di domanda/istruttoria e le indicazioni per la rilevazione contabile delle prestazioni e dei contributi.

Istruzioni per la concessione dell'integrazione salariale agricola per riconversione e ristrutturazione aziendale ex art.21 L. 223/1991

Integrazione salariale agricola per riconversione e ristrutturazione aziendale ex art. 21 L. 223/1991

La circolare fornisce le istruzioni operative per l'applicazione dell'art. 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, relativo al trattamento di integrazione salariale previsto per il settore agricolo nei casi di sospensione del lavoro dovuta a esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale. Il documento disciplina sia i profili sostanziali del beneficio sia la procedura di domanda, gli accertamenti istruttori, la durata del trattamento, il contributo addizionale a carico delle imprese e la relativa contabilizzazione.

Ambito soggettivo e presupposti del trattamento

Il trattamento spetta agli impiegati, ai quadri e agli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato sospesi per riconversione o ristrutturazione aziendale. Per la fruizione è richiesto che, al momento della sospensione, i lavoratori siano alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. La circolare ribadisce inoltre che il trattamento è riconducibile alla disciplina dell'art. 8 della legge n. 457/1972, ma ne amplia l'ambito soggettivo e la causale di accesso.

Sono esclusi dal beneficio i lavoratori a tempo indeterminato impiegati presso imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, in quanto soggetti alla normativa dell'integrazione guadagni dell'industria.

Requisiti aziendali e accertamento delle esigenze di riconversione o ristrutturazione

La concessione del trattamento è subordinata all'accertamento, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delle esigenze di riconversione o ristrutturazione, su proposta del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti previsto dall'art. 25 della legge n. 88/1989.

Sul piano occupazionale, l'azienda deve occupare:

  • almeno sei lavoratori, di qualunque qualifica, con contratto a tempo indeterminato;
  • oppure almeno quattro lavoratori a tempo indeterminato, se nell'anno precedente ha impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non inferiore a 1.080.

La circolare precisa che il limite massimo mensile dell'integrazione resta quello stabilito dalla legge 13 agosto 1980, n. 427 e successive modificazioni.

Durata del beneficio e coordinamento con la disciplina previgente

Il trattamento può essere concesso per un periodo non superiore a 90 giorni per ciascun lavoratore. Tale limite si coordina con quello già previsto dall'art. 8 della legge n. 457/1972, secondo cui il singolo lavoratore non può comunque beneficiare dell'integrazione per più di 90 giorni in ciascun anno.

I periodi di corresponsione del trattamento ex art. 21 non si computano ai fini del raggiungimento delle 90 giornate di integrazione salariale previste dall'art. 8 della legge n. 457/1972 e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro.

Procedura di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro all'INPS tramite il competente organo del collocamento in agricoltura. La circolare conferma che, in linea generale, si applica la procedura prevista dall'art. 15 della legge n. 457/1972, con gli adattamenti necessari alla diversa causale e alla diversa procedura di concessione.

La domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di sospensione del lavoro. In caso di presentazione tardiva, il trattamento può essere erogato soltanto per i periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione dell'istanza.

La modulistica richiesta è la seguente:

  • mod. I.S.Agr.1, già utilizzato per le istanze relative all'art. 8 della legge n. 457/1972, con l'indicazione della normativa invocata (art. 21, comma 1, L. 223/1991);
  • mod. I.S.Agr.1-bis, da allegare separatamente per impiegati e operai;
  • mod. I.S.Agr./L.223/91, contenente il documento illustrativo della situazione aziendale, delle ragioni dell'intervento e del programma di attuazione.

Per gli impiegati devono inoltre essere forniti i dati necessari per la liquidazione del trattamento e degli eventuali assegni per il nucleo familiare, nonché l'attestazione che i lavoratori erano alle dipendenze dell'impresa da più di un anno al momento della sospensione.

Contenuto del modello I.S.Agr./L.223/91

Il modello allegato alla circolare è strutturato in cinque parti ed è finalizzato a raccogliere tutti gli elementi utili all'istruttoria.

Nella parte A sono richiesti i dati strutturali dell'impresa: denominazione, natura giuridica, sede, iscrizioni allo SCAU e all'INPS, attività svolta, data di inizio attività, numero degli addetti all'inizio della sospensione e ripartizione tra operai, impiegati/quadri e dirigenti, oltre al numero di giornate prestate dagli operai nell'anno solare precedente.

La parte B riguarda l'oggetto della richiesta, cioè l'accertamento delle esigenze di ristrutturazione o riconversione aziendale, la decorrenza dell'intervento e l'eventuale presenza di precedenti richieste di integrazione salariale per le medesime esigenze.

La parte C richiede una descrizione analitica delle ragioni che hanno spinto l'impresa ad avviare il programma, degli obiettivi, della durata, degli interventi previsti, della tipologia degli interventi stessi e del relativo piano finanziario. Devono essere indicati importi, fonti di finanziamento, eventuale indebitamento, aumento di capitale, autofinanziamento, contributi regionali e deve essere allegato il programma di ristrutturazione o riconversione con il piano finanziario.

La parte D è dedicata ai dati economico-produttivi: fatturato del triennio, risultati di impresa, numero dei dipendenti sospesi alla data di decorrenza, eventuale rotazione delle sospensioni e dettaglio mensile delle sospensioni.

La parte E riguarda infine le misure di accompagnamento sociale: eventuali eccedenze di personale, motivi delle eccedenze, piano di gestione degli esuberi e possibili assunzioni al termine del programma.

Istruttoria degli U.Pro.C.A.U., dell'INPS e dell'Ispettorato del lavoro

Gli U.Pro.C.A.U. ricevono le domande e svolgono gli adempimenti di competenza. Per gli operai agricoli verificano la sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dell'anzianità di oltre un anno presso la stessa azienda. Se l'impresa occupa meno di sei lavoratori a tempo indeterminato ma almeno quattro, attestano anche il numero di giornate di occupazione della manodopera agricola nell'anno precedente alla sospensione.

Le sedi INPS verificano innanzitutto la completezza della documentazione, quindi coinvolgono gli Ispettorati provinciali del lavoro per gli accertamenti circa:

  • la sussistenza delle esigenze di riconversione o ristrutturazione;
  • l'attuazione del piano;
  • il quadro occupazionale;
  • i nominativi dei lavoratori interessati e i giorni di effettiva sospensione alla data della verifica.

Tali accertamenti non devono essere richiesti quando, dalla documentazione prodotta, risulti che l'impresa occupava meno di quattro lavoratori a tempo indeterminato oppure, pur avendone almeno quattro, abbia impiegato nell'anno precedente meno di 1.080 giornate di manodopera agricola.

Proposta del Comitato e decreto ministeriale

Concluse le verifiche, la sede trasmette alla Direzione Generale la documentazione necessaria per consentire al Comitato amministratore di formulare la proposta al Ministero del lavoro. Il Ministro, sulla base della proposta e della documentazione istruttoria, accerta o meno la sussistenza delle esigenze aziendali.

In caso di esito positivo, il Ministro adotta un decreto di concessione del trattamento nel quale sono indicati, oltre ai dati aziendali e alle unità produttive interessate, i limiti temporali di efficacia e il numero di dipendenti destinatari del beneficio. La durata dell'accertamento è riferita al periodo ritenuto congruo e necessario per l'attuazione del programma di riconversione o ristrutturazione.

Il provvedimento ministeriale viene trasmesso all'INPS, Direzione Centrale, che provvede alle comunicazioni alle sedi territoriali per l'erogazione della prestazione.

Sospensioni prolungate e domande già presentate

Per le domande relative a periodi di sospensione che si protraggono oltre la data dell'accertamento dell'Ispettorato del lavoro, la circolare impone una conferma successiva da parte dell'impresa, con indicazione delle giornate di effettiva sospensione e dei lavoratori risultati assenti. Devono essere specificati per ciascun lavoratore i periodi di assenza e le corrispondenti giornate da escludere dalle integrazioni salariali.

Se tale conferma non viene fornita, l'erogazione resta limitata alle sole giornate già verificatesi fino alla data dell'accertamento, escludendo il periodo successivo.

Per le domande già avanzate alla data della circolare, le aziende devono integrare la documentazione con il mod. I.S.Agr./L.223/91 e devono essere svolti gli accertamenti mancanti, in particolare per gli operai agricoli.

Contributo addizionale a carico delle imprese

Le imprese che si avvalgono del trattamento devono versare alla gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/1989 un contributo addizionale pari al 4% dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti, al netto della riduzione derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti alle lettere a) e b) dell'art. 21 della legge n. 41/1986. Il contributo si aggiunge a quello già previsto dall'art. 19 della legge n. 457/1972.

Le sedi INPS inviano ai datori di lavoro la lettera mod. CA/Agr. con raccomandata A.R. e allegano un bollettino di c/c postale per le riscossioni varie. Nel bollettino devono essere riportati importo, matricola, denominazione dell'azienda e la causale "Ctr. addiz. art.21 L.223/91 - D.M. ..." con completamento del mese e dell'anno del decreto ministeriale.

Il versamento deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della lettera. Il mancato pagamento nel termine integra un inadempimento contributivo e comporta l'applicazione delle sanzioni civili secondo le regole vigenti, calcolate dal giorno successivo alla scadenza del termine fino alla data di effettivo pagamento.

Istruzioni contabili e conti istituiti

Per consentire una separata rilevazione dei trattamenti concessi ai sensi dell'art. 21 rispetto a quelli dell'art. 8 della legge n. 457/1972, sono istituiti i conti:

  • PTI 30/12 e PTI 30/72, rispettivamente per trattamenti di competenza degli anni precedenti e dell'anno in corso;
  • PTD 30/11, GAT 30/11, PTD 30/71 e GAT 30/71, per gli assegni per il nucleo familiare e le relative maggiorazioni, secondo la competenza temporale;
  • PTR 10/30, per il debito relativo alle prestazioni e ai relativi pagamenti;
  • PTI 24/30, PTD 24/30 e GAT 24/31, per eventuali recuperi;
  • PTR 00/16, quale conto di credito verso le aziende agricole per il contributo addizionale;
  • PTI 21/12 e PTI 21/72, per il contributo addizionale rispettivamente di competenza di anni precedenti e dell'anno in corso;
  • PTR 24/20, per le sanzioni civili connesse all'inadempimento del contributo addizionale.

La procedura di liquidazione delle integrazioni salariali agricole, opportunamente aggiornata, emette un biglietto contabile per ciascun mod. CA/Agr.; l'Ufficio competente per la contabilità aggiorna il partitario e trasmette la documentazione all'Ufficio per le prestazioni non pensionistiche per i controlli successivi, inclusa la verifica dell'esattezza dell'importo e del rispetto dei termini di versamento.

Allegati e supporti operativi

La circolare richiama infine gli allegati contenenti il modello di istruttoria e la lettera tipo per la richiesta del contributo addizionale, nonché le variazioni al piano dei conti. È anche previsto che la Direzione Centrale per la Tecnologia Informatica comunichi con successivo messaggio le istruzioni operative per l'utilizzo della procedura automatizzata e il rilascio delle nuove applicazioni sviluppate in linguaggio Cobol AS400.

Punti principali

Ambito di applicazione e beneficiari

Il trattamento spetta a impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato sospesi per esigenze di riconversione e ristrutturazione aziendale. Per i lavoratori interessati è richiesto, in via generale, che al momento della sospensione siano alle dipendenze dell'impresa da più di un anno. Il beneficio non compete ai lavoratori a tempo indeterminato delle imprese cooperative e dei loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici, soggetti invece alla disciplina dell'integrazione guadagni dell'industria.

Durata e limiti della prestazione

La prestazione può essere concessa per un periodo non superiore a 90 giorni per singolo lavoratore. I periodi di erogazione non si computano nel limite delle 90 giornate di integrazione salariale previste dall'art. 8 della legge n. 457/1972 e sono considerati periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. Resta fermo che il singolo lavoratore non può fruire del trattamento per più di 90 giorni nell'anno.

Requisiti aziendali e accertamento ministeriale

Le esigenze di riconversione e ristrutturazione devono essere previamente accertate dal Ministro del lavoro su proposta del Comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. La concessione è subordinata anche a un requisito occupazionale: l'azienda deve occupare almeno sei lavoratori a tempo indeterminato oppure quattro, se nell'anno precedente ha impiegato manodopera agricola per almeno 1.080 giornate. La circolare precisa che il limite massimo mensile dell'integrazione è quello previsto dalla legge n. 427/1980 e successive modificazioni.

Procedura di domanda e documentazione

La domanda va presentata all'INPS tramite il competente organo del collocamento in agricoltura, utilizzando il mod. I.S.Agr.1 con l'indicazione dell'art. 21, comma 1, L. 223/1991, e i relativi mod. I.S.Agr.1-bis separatamente per impiegati e operai. Deve essere allegato un documento illustrativo della situazione aziendale, delle ragioni della ristrutturazione o riconversione e del programma di attuazione, redatto sul mod. I.S.Agr./L.223/91 in triplice copia. Per gli impiegati occorrono anche i dati per il pagamento della prestazione e degli assegni per il nucleo familiare e l'attestazione dell'anzianità superiore a un anno.

Controlli degli Uffici e dell'Ispettorato del lavoro

Gli U.Pro.C.A.U. verificano, per gli operai agricoli, la sussistenza del rapporto a tempo indeterminato e dell'anzianità di oltre un anno; se l'azienda ha meno di sei addetti a tempo indeterminato ma almeno quattro, attestano anche le giornate di lavoro agricolo dell'anno precedente. Le sedi INPS controllano la completezza della documentazione e chiedono agli Ispettorati provinciali del lavoro gli accertamenti su esigenze di riconversione/ristrutturazione, attuazione del piano e quadro occupazionale. Tali accertamenti non sono richiesti se l'impresa ha meno di quattro lavoratori a tempo indeterminato o, pur avendone almeno quattro, ha impiegato meno di 1.080 giornate di manodopera agricola nell'anno precedente.

Esito della procedura e limiti in caso di sospensione protratta

Terminata l'istruttoria, la Direzione Generale trasmette al Comitato gli atti per la proposta al Ministero; in caso di accoglimento, il Ministro emana un decreto che indica i limiti temporali di efficacia e il numero di dipendenti interessati. Se la sospensione prosegue oltre la data dell'accertamento dell'Ispettorato, l'impresa deve confermare il protrarsi della sospensione indicando le giornate di effettiva sospensione e i lavoratori assenti, con i relativi periodi e giornate da escludere. In mancanza di tale conferma, l'erogazione si limita alle sole giornate già maturate fino alla data dell'accertamento.

Contributo addizionale del 4% e sanzioni

Le imprese che utilizzano il trattamento devono versare alla gestione ex art. 24 L. 88/1989 un contributo addizionale pari al 4% dell'integrazione salariale corrisposta, al netto della riduzione derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste per gli apprendisti. Il pagamento è richiesto tramite lettera mod. CA/Agr. con bollettino di c/c postale; deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione. Il mancato pagamento nel termine comporta l'applicazione delle sanzioni civili a decorrere dal giorno successivo alla scadenza fino all'effettivo versamento.

Istruzioni contabili e conti istituiti o variati

Per distinguere i trattamenti ex art. 21 da quelli dell'art. 8 L. 457/1972 sono istituiti i conti PTI 30/12 e PTI 30/72; per gli assegni per il nucleo familiare e le relative maggiorazioni si usano i conti PTD 30/11 e GAT 30/11, oppure PTD 30/71 e GAT 30/71 a seconda della competenza temporale. Il debito per le prestazioni è imputato al conto PTR 10/30, mentre i recuperi vanno ai conti PTI 24/30, PTD 24/30 e GAT 24/31. Il contributo addizionale è rilevato con conto di credito verso aziende agricole PTR 00/16 e con i conti PTI 21/12 e PTI 21/72; le sanzioni civili connesse al contributo sono imputate al conto PTR 24/20.

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