Circolare numero 293 del 8-11-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per le imprese edili, la mancata adesione alla Cassa edile non elimina gli obblighi contributivi sulle somme accantonate per ferie, gratifica e riposi annui, né sulle altre somme contrattualmente previste nei limiti indicati dalla normativa interpretativa. Tale omissione può inoltre comportare la perdita delle agevolazioni contributive e della fiscalizzazione degli oneri sociali previste per il settore, secondo i criteri sanzionatori mitigati introdotti dalla disciplina successiva. Le medesime regole si applicano anche al comparto artigiano quando, nel territorio dell’impresa, non sia istituita la Cassa edile artigiana, dovendosi fare riferimento agli istituti mutualistici territoriali previsti dal CCNL.
Mancata iscrizione alle Casse edili: effetti su contribuzione, fiscalizzazione e sgravi
Mancata iscrizione alle Casse edili e conseguenze contributive
La circolare affronta il problema degli effetti derivanti dalla mancata adesione delle imprese del settore edilizia alle Casse edili, con specifico riguardo agli obblighi contributivi e alla fruizione delle agevolazioni di fiscalizzazione e sgravi degli oneri sociali. Il chiarimento si innesta sul quadro normativo già definito dalla norma interpretativa dell’art. 9 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166.
Quadro delle somme imponibili
La disciplina richiamata stabilisce che sono imponibili le somme accantonate per ferie, gratifica e riposi annui. Per le somme accantonate per altri titoli è invece prevista una imponibilità parziale, limitata al 15%. La circolare ribadisce che resta comunque fermo l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere tali somme, in via diretta oppure mediante accantonamento presso un istituto di credito, nonché di assoggettarle alla relativa contribuzione.
Incidenza della mancata iscrizione alla Cassa edile
Il punto centrale è se la mancata iscrizione alla Cassa edile possa integrare un’inadempienza all’obbligo di corrispondere e denunciare all’Istituto la retribuzione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Tale inadempienza è rilevante perché, ai sensi dell’art. 6, comma 9, e dell’art. 7, comma 1, del medesimo decreto, comporta la perdita della fiscalizzazione e degli sgravi contributivi.
La circolare evidenzia che l’adesione alla Cassa edile non ha natura meramente formale, poiché da essa derivano per il lavoratore istituti contrattuali, come il premio di anzianità professionale, e varie provvidenze, anche assistenziali, che concorrono a formare il trattamento complessivo spettante. In tale prospettiva viene richiamato anche l’art. 18 della legge 23 marzo 1990, n. 55, che impone all’appaltatore di lavori pubblici di trasmettere la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile.
Effetti contributivi della mancata iscrizione
Ferma restando la contribuzione dovuta sui compensi per ferie, gratifica e riposi annui, la mancata iscrizione alla Cassa comporta l’addebito dei contributi anche sugli accantonamenti contrattualmente previsti, nelle misure già indicate al punto 5, lettera b), della circolare n. 125 del 5 giugno 1990, con decorrenza dall’aprile 1990, come richiamato dalla circolare n. 192 del 22 luglio 1991.
Fiscalizzazione e sgravi per il Mezzogiorno
Con riferimento alla fiscalizzazione e agli sgravi contributivi per il Mezzogiorno previsti dall’art. 6, comma 9, e dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 338/1989, la circolare precisa che sia l’omissione contributiva sulle somme indicate sia la mancata iscrizione alla Cassa, nella fattispecie considerata, determinano l’esclusione dalle agevolazioni per le aziende inadempienti. L’effetto sanzionatorio è però applicato secondo i criteri mitigatori introdotti dall’art. 6, comma 10, come modificato dall’art. 4 della legge 20 maggio 1993, n. 151.
Applicazione al settore artigiano
Infine, la circolare estende i medesimi principi al settore artigiano nei casi in cui, nel territorio in cui opera l’impresa, non sia stata istituita la Cassa edile artigiana. In tal caso trova applicazione la clausola del CCNL richiamata nell’allegato D, punto b, che prevede l’erogazione delle prestazioni tramite gli istituti mutualistici territoriali esistenti. Si tratta di un obbligo contrattualmente previsto per le imprese artigiane, riconducibile agli artt. 1 e 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989.
Punti principali
Quesito affrontato e quadro normativo di riferimento
La circolare esamina le conseguenze della mancata adesione delle imprese edili alle Casse edili, con particolare attenzione sia all’assolvimento degli obblighi contributivi sia alla perdita di sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali. Il tema viene ricondotto alla norma interpretativa dell’art. 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 166, che ha definito il regime contributivo delle somme accantonate nel settore edilizio.
Imponibilità delle somme accantonate
Viene ribadito che sono imponibili integralmente le somme accantonate per ferie, gratifica e riposi annui, mentre le somme accantonate per altri titoli sono imponibili solo nella misura del 15%. Resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere tali importi, direttamente o mediante accantonamento presso istituto di credito, e di versare la relativa contribuzione.
Effetti della mancata iscrizione alla Cassa edile
La mancata adesione alla Cassa edile non è considerata un mero profilo organizzativo, ma può incidere sull’esatta individuazione della retribuzione denunciata all’Istituto ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Poiché la partecipazione alla Cassa comporta per il lavoratore l’accesso a istituti contrattuali e provvidenze integrative del trattamento complessivo, l’omissione dell’iscrizione determina l’addebito dei contributi anche sugli accantonamenti contrattualmente previsti, secondo quanto già indicato nella circolare n. 125 del 5 giugno 1990 e richiamato dalla circolare n. 192 del 22 luglio 1991, a decorrere dall’aprile 1990.
Conseguenze su fiscalizzazione e sgravi contributivi
Per quanto riguarda la fiscalizzazione e gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno previsti dall’art. 6, comma 9, e dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 338/1989, sia l’omissione contributiva sui compensi richiamati sia la mancata iscrizione alla Cassa, nella situazione considerata, comportano l’esclusione dalle agevolazioni per le aziende inadempienti. La circolare precisa tuttavia che l’applicazione della sanzione segue i criteri mitigatori introdotti dall’art. 6, comma 10, come modificato dall’art. 4 della legge 20 maggio 1993, n. 151.
Estensione al settore artigiano
I principi esposti valgono anche per il settore artigiano nei casi in cui, nella circoscrizione territoriale dell’impresa, non sia istituita la Cassa edile artigiana. In tal caso opera la clausola del CCNL artigiano richiamata nell’allegato D, punto b, che impone l’erogazione delle prestazioni attraverso gli istituti mutualistici territoriali esistenti. Tale previsione viene qualificata come obbligo contrattuale per le imprese artigiane e ricondotta nell’ambito degli artt. 1 e 6, comma 9, lettera c), della legge n. 389/1989.
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