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Circolare

Circolare numero 290 del 4-11-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare integra le istruzioni sul blocco dei pensionamenti di anzianità disposto dal decreto legge n. 553/1994, precisando quali categorie di lavoratori dipendenti restano escluse dalla sospensione perché coinvolte in processi di ristrutturazione, risanamento, riordino o programmi di prepensionamento previsti da leggi speciali. Vengono inoltre chiariti i soggetti interessati dalla deroga per imprese in CIGS, le regole sulla decorrenza delle pensioni per i casi ammessi e l’esclusione dal blocco dei trattamenti anticipati erogati da fondi speciali che richiedono anche un requisito anagrafico.

Blocco dei pensionamenti di anzianità: deroghe per specifiche categorie di lavoratori e chiarimenti su decorrenza e fondi speciali

Blocco dei pensionamenti di anzianità: ambito delle deroghe e chiarimenti applicativi

La circolare integra le istruzioni già fornite sulla sospensione dei pensionamenti di anzianità disposta dal decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, per il periodo 28 settembre 1994-1 febbraio 1995. In applicazione del comma 4 dell’articolo 1 del decreto, vengono individuati i casi in cui il blocco non opera perché il rapporto di lavoro rientra in processi di ristrutturazione, risanamento, riordino aziendale o in specifiche misure di prepensionamento previste da norme speciali.

Lavoratori dipendenti da enti e imprese con processi di ristrutturazione o risanamento

La circolare ricorda che la deroga al blocco riguarda i lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano stati avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da disposizioni di legge. In tale ambito rientrano numerose realtà economiche e settoriali, ciascuna disciplinata da specifiche norme o da piani già approvati o in corso di approvazione.

Gruppo ENI

Per le aziende del gruppo ENI il blocco non opera nei confronti dei dipendenti interessati dai programmi di riordino previsti dall’articolo 16 della legge 8 agosto 1992, n. 359. La circolare richiama inoltre l’articolo 9-ter della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha consentito all’ENI, fino al 31 dicembre 1994, un programma biennale di prepensionamenti di anzianità fino a 1.500 unità, esteso anche alle società del gruppo.

TELECOM ITALIA S.p.A.

La deroga riguarda i dipendenti di TELECOM ITALIA S.p.A., costituita il 27 luglio 1994 con effetto dal 18 agosto 1994 dalla fusione per incorporazione di IRITEL, ITALCABLE, S.I.R.M. e TELESPAZIO nella SIP. La società è richiamata nel contesto del riassetto del settore delle telecomunicazioni previsto dalla legge 29 gennaio 1992, n. 58, in considerazione delle straordinarie circostanze di ordine giuridico, strutturale e organizzativo del comparto.

Settore siderurgico

Non sono soggetti al blocco i dipendenti delle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonché delle imprese di impiantistica industriale nel settore siderurgico già beneficiarie dei provvedimenti del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, che fossero in attività al 1 gennaio 1994 e interessate dal processo di ristrutturazione del settore. La circolare richiama l’articolo 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451, che autorizza, per il triennio 1994/1996, un piano di pensionamento anticipato entro il limite di 15.500 unità. Nel piano possono essere inclusi anche lavoratori in mobilità alla data del 1 gennaio 1993, purché non abbiano chiesto entro il 3 agosto 1994 la corresponsione anticipata dell’indennità. L’individuazione delle imprese interessate è demandata all’emanando decreto interministeriale.

Trasporto aereo

Per le imprese esercenti il trasporto aereo, il blocco non si applica ai dipendenti delle società Alitalia e Ati interessate dal riassetto organizzativo e produttivo previsto dall’articolo 9 della legge n. 451/1994. La norma prevede un piano di pensionamento anticipato per il biennio 1994/1995 entro il limite di 800 unità. La circolare segnala inoltre il decreto ministeriale 28 settembre 1994, con cui è stato approvato il piano di pensionamenti anticipati relativo al riassetto del gruppo Alitalia e Ati.

Aziende autoferrotranviarie

La deroga riguarda le aziende autoferrotranviarie per le quali, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1990, n. 403, e dell’articolo 4-bis della legge 17 febbraio 1993, n. 32, siano previsti piani di ristrutturazione e risanamento da concludersi entro il 31 dicembre 1996 e soggetti all’approvazione regionale. Se i piani sono stati formalmente adottati dagli enti locali di appartenenza ma non ancora approvati dalla Regione, la circolare afferma che il processo può considerarsi comunque avviato, con conseguente operatività della deroga.

Imprese industriali e difesa del gruppo Finmeccanica, FIAT, Enichem e altre

Il blocco non opera per i dipendenti delle imprese industriali del Gruppo FIAT, del Gruppo Enichem, di Alcatel Italia, del ramo aziendale Alenia, di Finmeccanica e Fincantieri, nonché per i dipendenti delle imprese del settore industria della difesa del Gruppo Finmeccanica nei comparti elicotteristica, armamento e avionica apparatistica. La deroga è collegata all’attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 451/1994, che autorizza un piano di pensionamenti anticipati entro il limite massimo di 8.500 unità, approvato con decreti interministeriali del 10 maggio e 18 luglio 1994.

Soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno

La circolare chiarisce, in raccordo con una precedente circolare del Ministero del Tesoro, che per il personale che cessa dal rapporto di lavoro con la soppressa Agenzia non si applica la sospensione del diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità. Vengono richiamati l’articolo 8 del decreto legge 7 ottobre 1994, n. 570, e le istruzioni già contenute nelle circolari n. 224 del 21 luglio 1994 e n. 258 del 26 settembre 1994. Per tali lavoratori non operano neppure le limitazioni sulla decorrenza della pensione di anzianità previste dalla legge n. 438/1992.

Compagnie e gruppi portuali

La circolare esclude dal blocco i dipendenti delle compagnie e dei gruppi portuali, inclusa la compagnia carenanti del porto di Genova, il Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, gli enti portuali e le aziende dei mezzi meccanici. Sono richiamati i decreti ministeriali dell’8, 12 e 25 aprile 1994 che avevano approvato i piani di prepensionamento nel settore portuale in relazione al riordino previsto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Inoltre, il decreto legge 21 ottobre 1994, n. 586, ha prorogato i termini dei piani di prepensionamento al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 per le diverse categorie di lavoratori portuali indicate.

Lavoratori marittimi

Sono esclusi dal blocco i dipendenti delle società esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE (TIRRENIA, ADRIATICA, TOREMAR, CAREMAR, SIREMAR, SAREMAR), gli ufficiali radiotelegrafisti utilizzati dalle stesse, i dipendenti di SIDERMAR di navigazione, SIDERMAR trasporti costieri, SIDERMAR servizi accessori, ALMARE, INTERLOGISTICA, Società finanziaria marittima (FINMARE), nonché delle società Italia e Lloyd Triestino. La circolare richiama la legge 5 dicembre 1986, n. 856, e le successive proroghe, da ultimo l’articolo 6, comma 17, della legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché l’articolo 1, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 1994, n. 586, che estende il trattamento anche alle società SIDERMAR, ALMARE, INTERLOGISTICA, FINMARE, Italia e Lloyd Triestino.

Poligrafici e imprese editoriali

Non sono soggetti al blocco i lavoratori poligrafici dipendenti da imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e dalle agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché i lavoratori dipendenti da imprese editrici e/o stampatrici di giornali periodici. Vengono richiamati l’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l’articolo 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, che hanno previsto e ampliato il trattamento anticipato di pensione per tali categorie, subordinandolo ai decreti ministeriali di individuazione delle imprese interessate.

EFIM e società controllate

Per il personale dell’EFIM e delle società controllate interessate da piani di ristrutturazione, crisi, liquidazione volontaria o coatta amministrativa, la circolare richiama l’articolo 4 del decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598. Tale norma consente al commissario liquidatore di predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e vecchiaia con scadenza 30 giugno 1996. Poiché il piano non risulta ancora adottato, l’individuazione delle aziende escluse dal blocco sarà possibile solo dopo tale adozione.

Imprese con programmi approvati dal CIPI

Sono inoltre esclusi dal blocco i dipendenti delle imprese per le quali siano stati approvati dal CIPI i programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione o crisi aziendale di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, purché il periodo di validità non sia scaduto alla data del 28 settembre 1994.

Giudici di pace

La circolare richiama l’articolo 15 del decreto legge 7 ottobre 1994, n. 571, che esclude l’applicazione delle limitazioni di cui all’articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legge n. 384/1992 e dei commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto legge n. 553/1994 nei confronti del personale che cessa dal servizio per assumere le funzioni di giudice di pace. Il beneficio viene meno se il giudice di pace decade dall’incarico entro i termini previsti, e comunque nel corso del primo quadriennio per la deroga relativa al decreto legge n. 553/1994.

Decorrenza delle pensioni di anzianità nei casi di deroga

Per i lavoratori che accedono alla pensione di anzianità in deroga al blocco restano in linea generale applicabili le limitazioni di decorrenza previste dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 384/1992, convertito dalla legge n. 438/1992, e dall’articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993. Tuttavia, la circolare precisa che tali limitazioni non operano per alcuni casi specifici collegati sia alla normativa sul blocco sia a soggetti particolari.

Le esclusioni dalle limitazioni di decorrenza riguardano:

  • dipendenti di imprese per le quali siano stati approvati programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione aziendale o risanamento per crisi aziendale ai sensi della legge n. 223/1991;
  • lavoratori che fruiscono del trattamento straordinario di integrazione salariale;
  • lavoratori in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991;
  • dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno;
  • lavoratori che cessano dal servizio per assumere l’ufficio di giudice di pace.

Inoltre, per effetto dell’articolo 1, comma 2-quinquies, della legge n. 438/1992, le limitazioni sulla decorrenza non si applicano ai lavoratori che al 31 dicembre 1992 erano già in possesso dei requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti dal rispettivo ordinamento per il pensionamento di anzianità.

Trattamenti anticipati a carico dei fondi speciali di previdenza

La parte finale chiarisce, a seguito di richiesta interpretativa, che nel contesto del decreto legge n. 553/1994 continuano a operare i criteri già stabiliti per l’attuazione del decreto legge n. 384/1992. Di conseguenza, i trattamenti anticipati erogati dai fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto restano esclusi dal blocco quando, oltre al requisito contributivo, è richiesta anche una determinata età anagrafica.

La sospensione del decreto legge n. 553/1994 è infatti riferita ai soli trattamenti pensionistici che dipendono esclusivamente dal raggiungimento di una determinata anzianità contributiva, senza subordinazione al compimento di prefissati limiti di età.

Punti principali

Deroga generale al blocco per processi di ristrutturazione e risanamento

La circolare richiama il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge n. 553/1994, secondo cui il blocco dei pensionamenti di anzianità non si applica ai lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche disposizioni di legge. L’elenco delle fattispecie è aggiornato con riferimento alle aziende e ai settori già destinatari di norme speciali o di piani approvati.

Settori e aziende esclusi dal blocco

Sono elencate numerose categorie per le quali il blocco non opera: gruppo ENI; TELECOM ITALIA S.p.A.; imprese siderurgiche pubbliche e private e di impiantistica siderurgica beneficiarie della normativa speciale; imprese del trasporto aereo Alitalia e Ati; aziende autoferrotranviarie con piani di ristrutturazione; imprese del gruppo FIAT, Enichem, Alcatel Italia, Alenia ramo aziendale, Finmeccanica e Fincantieri, nonché imprese della difesa del gruppo Finmeccanica; soppressa Agensud e organismi di promozione indicati dal decreto legge n. 491/1994; compagnie e gruppi portuali; comparto marittimo (FINMARE e società collegate, Italia e Lloyd Triestino); imprese editoriali e stampatrici di quotidiani e periodici; EFIM e controllate in specifiche situazioni; imprese con programmi CIPI approvati; personale che cessa per assumere l’ufficio di giudice di pace.

Chiarimenti su singole fattispecie e rinvii a provvedimenti attuativi

Per molte categorie la circolare richiama la normativa di settore e precisa che l’individuazione concreta delle aziende dipende da decreti o piani approvati. In alcuni casi il beneficio è subordinato a decreti ministeriali già emanati o da emanare, oppure all’approvazione regionale o interministeriale dei piani di ristrutturazione. Per l’EFIM, ad esempio, si segnala che il piano di prepensionamento non risulta ancora adottato, sicché l’individuazione delle aziende escluse dal blocco sarà possibile solo dopo l’adozione del piano.

Deroga per imprese in CIGS

La circolare chiarisce che la deroga al blocco si applica a tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese alle quali sia concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge n. 299/1994, convertito dalla legge n. 451/1994.

Decorrenza delle pensioni di anzianità nei casi esclusi dal blocco

Per i lavoratori ammessi alla pensione di anzianità in deroga restano in generale applicabili le limitazioni di decorrenza previste dall’articolo 1, comma 2-bis, del decreto legge n. 384/1992 e dall’articolo 11, comma 8, della legge n. 537/1993. Tuttavia tali limitazioni non operano per alcune categorie: dipendenti di imprese con programmi approvati ex legge n. 223/1991; lavoratori in trattamento straordinario di integrazione salariale; lavoratori in mobilità lunga; dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno; lavoratori che cessano per assumere l’ufficio di giudice di pace; soggetti che al 31 dicembre 1992 avevano già i requisiti contributivi e assicurativi richiesti dal proprio ordinamento.

Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto

La circolare precisa che il blocco del decreto legge n. 553/1994 riguarda i trattamenti pensionistici subordinati esclusivamente all’anzianità contributiva. Restano quindi esclusi dal blocco i trattamenti anticipati erogati dai Fondi speciali di previdenza gestiti dall’Istituto, nei quali è richiesto anche il raggiungimento di una determinata età anagrafica oltre al requisito contributivo.

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