Cassazione Penale, Sentenza n. 27330/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
La Corte di appello di Palermo, decidendo su appello degli imputati e del Pubblico Ministero, ha riformato in parte la sentenza di primo grado resa in abbreviato in un procedimento per associazione di tipo mafioso e numerose estorsioni aggravate, riconducibili a una articolazione di "Cosa Nostra" operante a Palermo. In appello sono state confermate o rideterminate diverse condanne per partecipazione al sodalizio mafioso, ruolo apicale o di partecipe, aggravante dell'associazione armata, aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, oltre a pene, misure di sicurezza, confisca e statuizioni civili. I ricorsi degli imputati contestano, in sintesi, la tenuta della prova sulla partecipazione all'associazione, la prova del ruolo verticistico, la valutazione delle intercettazioni, la prova del concorso nelle singole estorsioni, la sussistenza delle aggravanti mafiose, la recidiva, il trattamento sanzionatorio, l'utilizzabilità di atti d'indagine per uno degli imputati, nonché alcune statuizioni civili e la collaborazione attenuante richiesta da uno dei ricorrenti. Le parti civili ricorrenti censurano la liquidazione delle spese processuali in appello, ritenuta inferiore ai minimi tariffari e priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Girolamo Celesia, Giovanni Di Lisciandro, Onofrio Claudio Palma, Stefano Nolano e Angelo Vitrano; ha rigettato i ricorsi di Giuseppe Greco, Giuseppe Giuliano e Raffaele Favaloro; ha accolto il ricorso di Rosario Montalbano limitatamente al mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, con annullamento con rinvio sul punto alla Corte di appello; ha accolto parzialmente il ricorso di Salvatore Gucciardi limitatamente alle statuizioni civili in favore di alcune parti civili associative, annullandole con rinvio; ha accolto i ricorsi delle parti civili Solidaria SCS Onlus e Rete per la legalità Sicilia APS limitatamente alla liquidazione delle spese di appello, con rinvio sul punto. Nel resto, la decisione di merito è stata sostanzialmente confermata. Per gli imputati con ricorso inammissibile sono state disposte le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Richiamato per definire la partecipazione al sodalizio mafioso e il ruolo apicale; la partecipazione richiede stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo e messa a disposizione del sodalizio.
art. 416-bis, quarto comma, c.p.
Aggravante della disponibilità di armi; per le mafie storiche la stabile dotazione di armi può essere desunta dal contesto storico-giudiziario, e l'aggravante è circostanza oggettiva estensibile ai partecipi anche per colpa.
art. 416-bis.1 c.p.
Aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa; può sussistere anche in presenza di minaccia silente ed è compatibile con l'aggravante del n. 3 dell'art. 628 c.p.
art. 629 c.p.
Richiamato per le estorsioni contestate e per il concorso dell'imputato nei singoli episodi estorsivi.
art. 628, terzo comma, n. 3, c.p.
Aggravante della commissione dell'estorsione da parte di soggetto appartenente ad associazione mafiosa; può concorrere con l'art. 416-bis.1 c.p.
art. 81 c.p.
Usato per la continuazione e per la determinazione degli aumenti di pena, anche in rapporto alla recidiva.
art. 99 c.p.
Recidiva ritenuta in relazione ai precedenti penali e alla persistente pericolosità; non è incompatibile con la continuazione.
art. 132 c.p.
Richiamato sul trattamento sanzionatorio e sulla commisurazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato quale criterio di valutazione della gravità del fatto e della personalità dell'imputato ai fini della pena e delle attenuanti.
art. 192 c.p.p.
In tema di valutazione degli indizi e delle dichiarazioni dei collaboratori; la prova deve essere complessiva e non frazionata in modo atomistico.
art. 192, comma 3, c.p.p.
Richiamato per la chiamata in correità e la necessità di riscontri esterni individualizzanti.
art. 521 c.p.p.
Richiamato per il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
art. 522 c.p.p.
Richiamato per la correlazione tra imputazione e decisione.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Il motivo non dedotto in appello o privo di specificità è inammissibile in cassazione.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Richiamato per i limiti alla deduzione in cassazione di questioni non devolute nei gradi precedenti.
art. 414 c.p.p.
Richiamato in tema di riapertura delle indagini dopo archiviazione; l'inutilizzabilità è limitata agli atti relativi alla medesima notitia criminis/fatto.
art. 415-bis c.p.p.
Richiamato per il deposito della documentazione delle indagini e per le contestazioni sull'utilizzabilità degli atti.
art. 416 c.p.p.
Richiamato per la richiesta di rinvio a giudizio e il deposito degli atti.
art. 441, comma 5, c.p.p.
Richiamato per l'acquisizione, nel giudizio abbreviato, di atti utili a risolvere questioni procedurali.
art. 539 c.p.p.
Richiamato per la condanna generica al risarcimento e la rimessione al giudice civile per il quantum quando la prova sul danno non consente liquidazione.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per le conseguenze economiche dell'inammissibilità o del rigetto del ricorso.
art. 114 c.p.
Richiamato per l'attenuante del contributo di minima importanza al reato, negata in relazione a uno degli imputati.
art. 118 c.p.
Richiamato dalla difesa per contestare l'estensione dell'aggravante ai concorrenti; la Corte lo ha ritenuto non ostativo nei casi esaminati.
art. 70 c.p.
Richiamato per qualificare l'aggravante della disponibilità di armi come circostanza oggettiva.
art. 59 c.p.
Richiamato per il criterio soggettivo di imputazione delle circostanze ai partecipi anche in caso di colpa.
art. 70 lett. a) c.p.
Richiamato per la natura oggettiva della circostanza relativa alla disponibilità di armi.
D.M. n. 55 del 2014, art. 12, commi 1 e 2
Richiamato per i minimi tariffari nella liquidazione delle spese di parte civile in appello.
D.M. n. 147 del 2022
Richiamato quale modifica del D.M. n. 55 del 2014 sulla liquidazione delle spese.
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione mafiosa richiede un inserimento stabile e organico nel sodalizio, con effettiva messa a disposizione dell'organizzazione; la prova può desumersi da plurimi fatti concludenti, ma deve essere valutata complessivamente e non in modo atomistico.
- L'affiliazione rituale o la precedente condanna per 416-bis non bastano da sole: rilevano solo se inserite in un più ampio quadro probatorio che dimostri la perdurante permanenza nel sodalizio nel periodo contestato.
- Il ruolo apicale in un'associazione mafiosa deve risultare da condotte concretamente direttive o risolutive; non è sufficiente un titolo onorifico o una qualifica formale mai effettivamente esercitata.
- In tema di intercettazioni, l'interpretazione del contenuto delle conversazioni e l'identificazione del significato dei riferimenti personali sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione salvo manifesta illogicità o criteri interpretativi inaccettabili.
- Nei reati di estorsione collegati a contesti mafiosi, il concorso può essere desunto anche da un contributo morale e organizzativo, dalla partecipazione alla pianificazione, dalla ripartizione dei proventi e dal costante coinvolgimento nella gestione del pizzo, non solo da atti esecutivi materiali.
- L'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche in presenza di una minaccia silente, quando il contesto criminale rende superflua una esplicita evocazione della forza intimidatrice del sodalizio.
- L'aggravante dell'art. 628, comma 3, n. 3, c.p. può concorrere con quella del metodo mafioso ex art. 416-bis.1 c.p. quando l'estorsione sia commessa da appartenente a un'associazione mafiosa: le due circostanze tutelano profili diversi e non si escludono reciprocamente.
- L'aggravante della disponibilità di armi in un'associazione mafiosa storica può essere desunta dal contesto storico-giudiziario e dalle emergenze probatorie complessive; per il partecipe è sufficiente anche l'ignoranza colpevole della disponibilità di armi.
- La recidiva non è incompatibile con la continuazione: la continuazione è una fictio iuris di temperamento del trattamento sanzionatorio e non elimina l'autonoma rilevanza dei precedenti ai fini della maggiore colpevolezza e pericolosità.
- Nel giudizio di continuazione, il giudice può individuare il reato più grave in base alla pena concretamente inflitta, non solo alla gravità astratta delle fattispecie; gli aumenti devono essere proporzionati e motivati in misura correlata alla loro entità.
- La condanna generica al risarcimento presuppone l'accertamento, quantomeno sommario, del danno-evento e del nesso causale materiale; non basta una mera legittimazione astratta della parte civile o un generico richiamo alla sua attività sul territorio.
- Per gli enti o associazioni costituiti parte civile, il diritto al risarcimento va provato in concreto, distinguendo la legittimazione ad agire dalla titolarità sostanziale del credito; il solo radicamento territoriale o la funzione statutaria non bastano senza allegazione e prova del danno subito.
- Le censure in cassazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: sono inammissibili le doglianze che si limitano a una rilettura frammentaria delle prove senza individuare specifici travisamenti decisivi.
- Quando l'imputato deduce inutilizzabilità degli atti di indagine, deve indicare con precisione quali atti siano viziati e in che modo incidano sul compendio probatorio; altrimenti il motivo è generico e inammissibile.
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