Cassazione Civile, Ordinanza n. 12769/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società titolare di un rapporto di conto corrente affidato, insieme ai fideiussori, ha convenuto in giudizio la banca chiedendo la rideterminazione del saldo del rapporto, previo scorporo degli interessi asseritamente usurari applicati dal quarto trimestre del 2000. Gli attori avevano lamentato, in fase stragiudiziale e poi in causa, di aver richiesto alla banca copia del contratto di conto corrente e degli estratti conto trimestrali, reiterando in giudizio l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. e quella di acquisizione documentale ex art. 119 TUB. Il tribunale ha rigettato la domanda ritenendo che gravasse sugli attori l’onere di provare l’andamento del rapporto mediante produzione degli estratti conto e che l’ordine di esibizione non potesse supplire alla carenza probatoria. La corte d’appello ha confermato, rilevando che la banca aveva già messo a disposizione la documentazione richiesta e che, comunque, l’ordine ex art. 119 TUB avrebbe riguardato solo gli ultimi dieci anni e non sarebbe stato idoneo a ricostruire l’intero rapporto; ha inoltre osservato che il rilievo sulla mancata sottoscrizione del contratto era tardivo e che la documentazione richiesta non era comunque quella relativa al contratto iniziale. In cassazione la società ha dedotto cinque motivi: violazione degli artt. 210, 115, 116, 2697 c.c., 117 e 119 TUB, sostenendo che la banca dovesse consegnare in giudizio la documentazione richiesta; omesso esame di fatti decisivi circa l’unico mezzo di ricostruzione del rapporto e la necessità di CTU contabile; motivazione apparente; ulteriore omesso esame sulla CTU contabile; e, in subordine, violazione delle norme processuali e dell’onere della prova per il mancato ricorso alla CTU quale ausilio istruttorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l’istanza ex art. 210 c.p.c. è esperibile, in concorso dei relativi presupposti, solo se la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e questa, senza giustificazione, non abbia ottemperato; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva accertato che la banca aveva già adempiuto alla richiesta e che la mancata consegna era imputabile alla ricorrente. Ha inoltre precisato che il diritto di ottenere copia del contratto bancario trova base nell’art. 117 TUB e non nell’art. 119 TUB, che riguarda invece la documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni. Sono state dichiarate assorbite le doglianze sulla CTU nella parte dipendente dal primo motivo; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. non riguarda il mero omesso esame di elementi istruttori e, in ogni caso, mancava la dimostrazione delle diverse ragioni di fatto in presenza di doppia conforme; il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la ratio decidendi era chiaramente percepibile; il quarto è stato dichiarato inammissibile per la doppia conforme; il quinto è stato dichiarato inammissibile perché attinente alla valutazione delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 210 c.p.c.
"l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c."
L’ordine di esibizione è utilizzabile solo in presenza dei presupposti propri del rimedio residuale e, nel caso della documentazione bancaria, richiede che la richiesta preventiva alla banca sia rimasta senza giustificazione inevasa.
art. 115 c.p.c.
Richiamato come norma violata nel primo e nel quinto motivo, ma senza una specifica elaborazione autonoma oltre al tema della valutazione delle prove e dell’onere probatorio.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come norma violata; la Corte ribadisce che la valutazione delle risultanze istruttorie spetta al giudice di merito e non è sindacabile nei termini prospettati.
art. 2697 c.c.
Richiamato quale norma sull’onere della prova; la Corte conferma che grava sulla parte che contesta il saldo l’onere di provare l’andamento del rapporto e i fatti costitutivi della propria pretesa.
art. 117 TUB
"il diritto del correntista di ottenere copia del contratto bancario è previsto dall'art. 117, comma 1"
Il contratto bancario iniziale è tutelato dall’art. 117 TUB e non dall’art. 119 TUB; se la banca lo ha già consegnato, non è tenuta a rilasciarne ulteriori copie usando il diverso meccanismo previsto per la documentazione delle operazioni.
art. 119 TUB
"documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto"
Attribuisce al cliente il diritto di ottenere copia, a proprie spese, della documentazione relativa alle singole operazioni degli ultimi dieci anni, ma non del contratto iniziale; il rimedio non può essere usato per acquisire documenti non rientranti nel suo oggetto o per oltre il limite temporale previsto.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il motivo di ricorso sulla motivazione apparente è stato respinto perché la ratio decidendi risultava chiaramente percepibile.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio perché la decisione era comprensibile nella sua ragione giustificativa.
art. 360, n. 5, c.p.c.
Il vizio è circoscritto all’omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare e dimostrare che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni sono diverse; in difetto, la censura sul fatto è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come base per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all’esito negativo del ricorso.
Massime di principio
- L’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei rapporti bancari è rimedio residuale e presuppone che la documentazione sia stata previamente richiesta alla banca e che quest’ultima non vi abbia ottemperato senza giustificazione; non può essere usato per supplire alla mancata prova che grava sulla parte attrice.
- Il diritto del correntista alla documentazione bancaria va distinto: l’art. 117 TUB riguarda la copia del contratto, mentre l’art. 119 TUB concerne la documentazione delle singole operazioni degli ultimi dieci anni; il secondo non consente di ottenere il contratto iniziale né documenti fuori dal suo oggetto temporale e materiale.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il mero dissenso sulla valutazione delle prove o l’omesso esame di singoli elementi istruttori, ma solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
- In presenza di doppia conforme, la censura sul fatto è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado sono diverse.
- La CTU contabile non può essere invocata per colmare integralmente la carenza della prova principale quando la ricostruzione del rapporto dipende da documenti che la parte avrebbe dovuto procurarsi e produrre secondo l’ordinario riparto dell’onere probatorio.
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