Accordo 27309 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Corrigendum 1 al Supplemento 3 alla Serie 07 di Emendamenti al Regolamento n.49" Disposizioni uniformi relative alle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e diparticolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione informa gli uffici competenti, le amministrazioni interessate e le associazioni di settore che l’11 marzo 2026 è entrato in vigore il corrigendum 1 al supplemento 3 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 49, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il corrigendum, identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2025/162, riguarda le disposizioni uniformi sulle emissioni gassose e particellari dei motori destinati alla propulsione dei veicoli e non comporta l’aggiornamento della serie di emendamenti indicata nel numero di omologazione. La comunicazione aggiorna inoltre l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 49.
Comunicazione dell’entrata in vigore del corrigendum 1 al supplemento 3 della serie 07 di emendamenti al Regolamento ONU n. 49 sulle emissioni dei motori dei veicoli.
Corrigendum al Regolamento ONU n. 49 sulle emissioni dei veicoli
La comunicazione della Direzione generale per la Motorizzazione informa gli uffici del MIT, le amministrazioni territoriali competenti, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni rappresentative dei settori automobilistico, motociclistico, agricolo, dei componenti e dei combustibili dell’entrata in vigore di una modifica correttiva al Regolamento ONU n. 49. Il riferimento internazionale è l’Accordo relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la Motorizzazione, Divisione 2 - Normative ed Accordi Internazionali. È indirizzata, tra gli altri, a:
- Direzioni generali territoriali, Uffici motorizzazione civile, centri prova autoveicoli e strutture tecniche del MIT;
- Regione Siciliana, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento e Regione Valle d’Aosta, per i rispettivi uffici della motorizzazione;
- Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino;
- associazioni e organizzazioni di settore, tra cui ANFIA, ANCMA, CUNA, ASCOMAC, UNRAE, UNACOMA, FEDERAUTO, UNITAI e CONFETRA;
- operatori e associazioni dei comparti GPL, gas liquefatto, gomma, gas naturale e metano.
Base internazionale e oggetto tecnico
L’atto riguarda il Regolamento ONU n. 49, recante disposizioni uniformi sulle misure da adottare contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli.
La modifica comunicata è il corrigendum 1 al supplemento 3 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 49. Il testo dell’emendamento è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2025/162 ed è reso disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Entrata in vigore ed effetti sulle omologazioni
Il MIT comunica che il corrigendum è entrato in vigore l’11 marzo 2026, facendo seguito alla precedente comunicazione prot. n. 13203 del 29 aprile 2026.
La Direzione generale precisa che, trattandosi di un corrigendum, l’entrata in vigore non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Per gli operatori e gli uffici competenti, ciò significa che la correzione deve essere considerata nell’applicazione del Regolamento, senza modificare per tale ragione la serie di emendamenti formalmente indicata nei numeri di omologazione già disciplinati dal regolamento.
Paesi adottanti il Regolamento n. 49
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 49, con i relativi codici di omologazione:
- E1 Germania; E2 Francia; E3 Italia; E4 Paesi Bassi; E5 Svezia; E6 Belgio;
- E7 Ungheria; E8 Repubblica Ceca; E9 Spagna; E10 Serbia; E11 Regno Unito; E12 Austria;
- E13 Lussemburgo; E14 Svizzera; E16 Norvegia; E17 Finlandia; E18 Danimarca; E19 Romania;
- E20 Polonia; E21 Portogallo; E22 Federazione Russa; E23 Grecia; E24 Irlanda; E25 Croazia;
- E26 Slovenia; E27 Slovacchia; E28 Bielorussia; E29 Estonia; E30 Repubblica Moldova;
- E31 Bosnia ed Erzegovina; E32 Lettonia; E34 Bulgaria; E36 Lituania; E37 Turchia;
- E40 Macedonia del Nord; E42 Unione Europea; E44 Uzbekistan; E45 Australia; E46 Ucraina;
- E49 Cipro; E50 Malta; E52 Malesia; E54 Albania; E55 Armenia; E56 Montenegro;
- E57 San Marino; E60 Georgia; E62 Egitto; E63 Nigeria; E64 Pakistan; E65 Uganda;
- E66 Filippine; E68 Kirghizistan.
Rilevanza operativa
La comunicazione è destinata a orientare l’attività degli uffici di omologazione e della motorizzazione, nonché degli operatori industriali interessati alla conformità dei motori e dei veicoli alle prescrizioni sulle emissioni. Il documento non introduce, per quanto emerge dal testo, nuovi stanziamenti, obblighi finanziari, procedure amministrative autonome o termini ulteriori diversi dall’entrata in vigore del corrigendum.
Punti principali
Oggetto della comunicazione
Il MIT comunica l’entrata in vigore, in data 11 marzo 2026, del corrigendum 1 al supplemento 3 alla serie 07 di emendamenti al Regolamento n. 49 dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958.
Ambito tecnico
Il Regolamento n. 49 contiene disposizioni uniformi relative alle misure contro le emissioni di inquinanti gassosi e particolato prodotte da motori ad accensione spontanea e ad accensione comandata destinati alla propulsione dei veicoli.
Effetti sulle omologazioni
Trattandosi di un corrigendum, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Documento e disponibilità del testo
Il testo dell’emendamento è identificato come ECE/TRANS/WP29/2025/162 ed è disponibile in lingua inglese sul sito UNECE, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 49, comprendendo gli Stati identificati dai numeri E1-E68, con alcune numerazioni non presenti nell’elenco e l’Unione europea identificata come E42.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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