Regolamento (UE) 2022/1322
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione del 25 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per allineare gli elenchi dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri alle modifiche intervenute nella nomenclatura combinata e nelle regole di importazione. L’intervento chiarisce e amplia taluni codici NC, evitando ambiguità su quali partite debbano essere controllate. La modifica tiene conto anche delle variazioni apportate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Modifica l’elenco dei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.
Ambito di applicazione
Si applica ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri nell’Unione per animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia classificati secondo la nomenclatura combinata (NC). Rileva per le importazioni da paesi terzi e, in base alle note dell’allegato, per specifiche merci in transito, trasbordo e approvvigionamento di navi e aeromobili quando richiamate dai codici pertinenti. Non disciplina in generale tutti i prodotti alimentari, ma solo quelli espressamente elencati nell’allegato; restano fuori i prodotti esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri ai sensi di altri atti dell’Unione, in particolare il regolamento delegato (UE) 2021/630 e le esclusioni indicate nelle note dell’allegato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322: aggiornamento degli elenchi di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632. La finalità, come emerge dai considerando, è adeguare gli elenchi alle evoluzioni della nomenclatura combinata e alle modifiche delle regole di importazione, così da eliminare incertezze sulla portata dei controlli.
Contesto normativo e finalità della modifica
Il provvedimento si fonda sull’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per la sicurezza alimentare, la sanità animale e altri settori connessi. Il regolamento (UE) 2021/632 aveva già individuato gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e altri prodotti da presentare per i controlli ai posti di controllo frontalieri, associandoli ai codici NC della tariffa doganale comune.
I considerando spiegano che il regolamento delegato (UE) 2019/625, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/887, ha chiarito i codici NC e SA applicabili all’importazione di determinate merci, aggiungendo codici mancanti ed eliminando quelli non più pertinenti. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 ha modificato codici e descrizioni della nomenclatura combinata. Il nuovo regolamento recepisce tali evoluzioni e aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2021/632.
Effetto giuridico dell’articolo 1
L’articolo 1 è di natura sostitutiva: l’allegato del regolamento (UE) 2021/632 viene integralmente rimpiazzato dal testo allegato al nuovo regolamento. Sul piano pratico, ciò comporta la riallineazione degli elenchi doganali/fitosanitari-veterinari con i codici NC attualmente vigenti e con le precisazioni interpretative necessarie per individuare le merci assoggettate a controllo.
Logica dell’allegato: codici NC, note e criteri di interpretazione
L’allegato è organizzato per capitoli della nomenclatura combinata. Le note introduttive chiariscono che:
- i capitoli corrispondono ai pertinenti capitoli NC;
- le descrizioni merceologiche sono indicative, ma la determinazione dell’ambito dipende dai codici NC;
- l’uso del prefisso "ex" indica che solo una parte del codice è inclusa;
- quando viene impiegato un codice a quattro cifre, in linea generale tutte le merci ricomprese in quel codice sono soggette a controlli, salvo diversa indicazione.
Le note specificano anche che alcuni prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, se ancora parzialmente trasformati e destinati a un’ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato, restano soggetti a controlli ufficiali; spetta agli ispettori valutare se la trasformazione sia sufficiente a escludere ulteriori controlli previsti dal diritto dell’Unione.
Principali categorie di merci incluse
L’allegato copre un ampio spettro di merci di origine animale o con componente animale. Tra le categorie più rilevanti figurano:
- animali vivi, compresi bovini, suini, ovini, caprini, pollame, altri animali vivi, pesci vivi, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici;
- carni e frattaglie commestibili;
- latte, crema di latte, yogurt, siero di latte, burro, formaggi, uova e miele;
- insetti commestibili e altri prodotti commestibili di origine animale;
- grassi e oli animali, grassi di pesce, lanolina, cere di api e derivati lipidici;
- preparazioni di carne, pesce, crostacei, molluschi e insetti;
- prodotti composti e altre preparazioni alimentari contenenti prodotti di origine animale;
- residui e cascami di industrie alimentari, alimenti per animali e pet food;
- prodotti chimici, farmaceutici e di laboratorio di origine animale;
- concimi di origine animale;
- collagene, gelatina, peptoni, enzimi e altre sostanze albuminoidi di origine animale;
- pelli, cuoi, pellicce, lana, peli, piume, trofei di caccia e specifici oggetti da collezione o di divertimento che incorporano materiale animale.
Restrizioni, esclusioni e rinvii ad altri regolamenti
L’allegato contiene numerose precisazioni e limitazioni. In particolare, alcune merci sono escluse perché già disciplinate altrove o perché esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri, come nel caso dei prodotti composti esenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/630. Altre esclusioni riguardano prodotti finiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, specifiche gelatine, talune piume trattate, alcune pelli trattate e determinati articoli per uso privato o non industriale.
Molte voci rinviano al regolamento (UE) n. 142/2011, che resta il principale testo di dettaglio per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano. I rinvii sono frequenti alle prescrizioni dell’allegato XIV, capo I o II, e consentono di individuare condizioni specifiche per prodotti come proteine animali trasformate, gelatina, collagene, prodotti lattiero-caseari, sottoprodotti apicoli, pelli, piume, trofei di caccia, fertilizzanti di origine animale e altri materiali tecnici.
Disposizioni finali
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/632
L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’allegato riorganizza gli elenchi dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, con riferimento ai codici NC e alle precisazioni applicative.
Aggiornamento dei codici NC e allineamento con altri atti dell’Unione
Il regolamento recepisce le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/887, inserendo tra gli altri i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00. Inoltre rispecchia le modifiche della nomenclatura e delle descrizioni merceologiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.
Ambito materiale dell’allegato e criteri di classificazione
L’allegato elenca, per capitoli NC, le merci di origine animale e le merci composte soggette a controlli ufficiali, precisando che la classificazione dipende dai codici NC, dalle designazioni e dalle spiegazioni contenute nelle colonne dell’allegato. Le note chiariscono il significato dei codici a quattro, sei od otto cifre, l’uso di "ex" per sottovoci parziali e il valore meramente indicativo delle descrizioni rispetto ai codici NC.
Prodotti di origine animale e sottoprodotti inclusi nei controlli
Sono inclusi numerosi prodotti di origine animale e derivati, tra cui animali vivi, carni e frattaglie, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, latte e derivati, uova, miele, insetti commestibili, grassi e oli animali, preparazioni di carne e pesce, prodotti composti contenenti ingredienti di origine animale, alcuni prodotti chimici e farmaceutici di origine animale, pelli, lane, piume, gelatina, collagene, enzimi e altri prodotti tecnici o industriali di origine animale, nonché taluni materiali destinati ad altri usi specifici.
Esclusioni e limitazioni puntuali
Le note dell’allegato escludono o limitano specifiche merci: alcuni prodotti esenti da controlli ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/630; prodotti finiti come definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 per il capitolo 30; gelatine classificate nelle voci 3913 e 9602; determinate piume trattate o trasportate per uso privato; alcune pelli trattate conformi alle condizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011; nonché prodotti o sottoprodotti specificamente esclusi da alcune voci NC.
Richiami a prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 142/2011
Per molte categorie di prodotti l’allegato rinvia alle prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare all’allegato XIV, capo I o II, e alle relative tabelle e righe, che disciplinano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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