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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1322

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322 della Commissione del 25 luglio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per quanto riguarda gli elenchi di prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 per allineare gli elenchi dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri alle modifiche intervenute nella nomenclatura combinata e nelle regole di importazione. L’intervento chiarisce e amplia taluni codici NC, evitando ambiguità su quali partite debbano essere controllate. La modifica tiene conto anche delle variazioni apportate dal regolamento delegato (UE) 2022/887 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modifica l’elenco dei prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti composti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, aggiornando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri nell’Unione per animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia classificati secondo la nomenclatura combinata (NC). Rileva per le importazioni da paesi terzi e, in base alle note dell’allegato, per specifiche merci in transito, trasbordo e approvvigionamento di navi e aeromobili quando richiamate dai codici pertinenti. Non disciplina in generale tutti i prodotti alimentari, ma solo quelli espressamente elencati nell’allegato; restano fuori i prodotti esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri ai sensi di altri atti dell’Unione, in particolare il regolamento delegato (UE) 2021/630 e le esclusioni indicate nelle note dell’allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1322: aggiornamento degli elenchi di prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri

Il regolamento interviene sul sistema dei controlli ufficiali alle frontiere dell’Unione, modificando il regolamento di esecuzione (UE) 2021/632. La finalità, come emerge dai considerando, è adeguare gli elenchi alle evoluzioni della nomenclatura combinata e alle modifiche delle regole di importazione, così da eliminare incertezze sulla portata dei controlli.

Contesto normativo e finalità della modifica

Il provvedimento si fonda sull’articolo 47, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, che disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali per la sicurezza alimentare, la sanità animale e altri settori connessi. Il regolamento (UE) 2021/632 aveva già individuato gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e altri prodotti da presentare per i controlli ai posti di controllo frontalieri, associandoli ai codici NC della tariffa doganale comune.

I considerando spiegano che il regolamento delegato (UE) 2019/625, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/887, ha chiarito i codici NC e SA applicabili all’importazione di determinate merci, aggiungendo codici mancanti ed eliminando quelli non più pertinenti. Inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 ha modificato codici e descrizioni della nomenclatura combinata. Il nuovo regolamento recepisce tali evoluzioni e aggiorna l’allegato del regolamento (UE) 2021/632.

Effetto giuridico dell’articolo 1

L’articolo 1 è di natura sostitutiva: l’allegato del regolamento (UE) 2021/632 viene integralmente rimpiazzato dal testo allegato al nuovo regolamento. Sul piano pratico, ciò comporta la riallineazione degli elenchi doganali/fitosanitari-veterinari con i codici NC attualmente vigenti e con le precisazioni interpretative necessarie per individuare le merci assoggettate a controllo.

Logica dell’allegato: codici NC, note e criteri di interpretazione

L’allegato è organizzato per capitoli della nomenclatura combinata. Le note introduttive chiariscono che:

  • i capitoli corrispondono ai pertinenti capitoli NC;
  • le descrizioni merceologiche sono indicative, ma la determinazione dell’ambito dipende dai codici NC;
  • l’uso del prefisso "ex" indica che solo una parte del codice è inclusa;
  • quando viene impiegato un codice a quattro cifre, in linea generale tutte le merci ricomprese in quel codice sono soggette a controlli, salvo diversa indicazione.

Le note specificano anche che alcuni prodotti derivati da sottoprodotti di origine animale, se ancora parzialmente trasformati e destinati a un’ulteriore trasformazione in uno stabilimento riconosciuto o registrato, restano soggetti a controlli ufficiali; spetta agli ispettori valutare se la trasformazione sia sufficiente a escludere ulteriori controlli previsti dal diritto dell’Unione.

Principali categorie di merci incluse

L’allegato copre un ampio spettro di merci di origine animale o con componente animale. Tra le categorie più rilevanti figurano:

  • animali vivi, compresi bovini, suini, ovini, caprini, pollame, altri animali vivi, pesci vivi, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici;
  • carni e frattaglie commestibili;
  • latte, crema di latte, yogurt, siero di latte, burro, formaggi, uova e miele;
  • insetti commestibili e altri prodotti commestibili di origine animale;
  • grassi e oli animali, grassi di pesce, lanolina, cere di api e derivati lipidici;
  • preparazioni di carne, pesce, crostacei, molluschi e insetti;
  • prodotti composti e altre preparazioni alimentari contenenti prodotti di origine animale;
  • residui e cascami di industrie alimentari, alimenti per animali e pet food;
  • prodotti chimici, farmaceutici e di laboratorio di origine animale;
  • concimi di origine animale;
  • collagene, gelatina, peptoni, enzimi e altre sostanze albuminoidi di origine animale;
  • pelli, cuoi, pellicce, lana, peli, piume, trofei di caccia e specifici oggetti da collezione o di divertimento che incorporano materiale animale.

Restrizioni, esclusioni e rinvii ad altri regolamenti

L’allegato contiene numerose precisazioni e limitazioni. In particolare, alcune merci sono escluse perché già disciplinate altrove o perché esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri, come nel caso dei prodotti composti esenti ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/630. Altre esclusioni riguardano prodotti finiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, specifiche gelatine, talune piume trattate, alcune pelli trattate e determinati articoli per uso privato o non industriale.

Molte voci rinviano al regolamento (UE) n. 142/2011, che resta il principale testo di dettaglio per i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano. I rinvii sono frequenti alle prescrizioni dell’allegato XIV, capo I o II, e consentono di individuare condizioni specifiche per prodotti come proteine animali trasformate, gelatina, collagene, prodotti lattiero-caseari, sottoprodotti apicoli, pelli, piume, trofei di caccia, fertilizzanti di origine animale e altri materiali tecnici.

Disposizioni finali

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre chiarito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (UE) 2021/632

L’articolo 1 dispone che l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 è sostituito dal testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’allegato riorganizza gli elenchi dei prodotti soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, con riferimento ai codici NC e alle precisazioni applicative.

Aggiornamento dei codici NC e allineamento con altri atti dell’Unione

Il regolamento recepisce le modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/887, inserendo tra gli altri i codici NC 0901, 1902 19, 1904 10 30, 1904 10 90, 1904 20, 1904 90 80, 2008 99, 2906, 2936 e 3002 49 00. Inoltre rispecchia le modifiche della nomenclatura e delle descrizioni merceologiche apportate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832.

Ambito materiale dell’allegato e criteri di classificazione

L’allegato elenca, per capitoli NC, le merci di origine animale e le merci composte soggette a controlli ufficiali, precisando che la classificazione dipende dai codici NC, dalle designazioni e dalle spiegazioni contenute nelle colonne dell’allegato. Le note chiariscono il significato dei codici a quattro, sei od otto cifre, l’uso di "ex" per sottovoci parziali e il valore meramente indicativo delle descrizioni rispetto ai codici NC.

Prodotti di origine animale e sottoprodotti inclusi nei controlli

Sono inclusi numerosi prodotti di origine animale e derivati, tra cui animali vivi, carni e frattaglie, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, latte e derivati, uova, miele, insetti commestibili, grassi e oli animali, preparazioni di carne e pesce, prodotti composti contenenti ingredienti di origine animale, alcuni prodotti chimici e farmaceutici di origine animale, pelli, lane, piume, gelatina, collagene, enzimi e altri prodotti tecnici o industriali di origine animale, nonché taluni materiali destinati ad altri usi specifici.

Esclusioni e limitazioni puntuali

Le note dell’allegato escludono o limitano specifiche merci: alcuni prodotti esenti da controlli ai sensi del regolamento delegato (UE) 2021/630; prodotti finiti come definiti nel regolamento (CE) n. 1069/2009 per il capitolo 30; gelatine classificate nelle voci 3913 e 9602; determinate piume trattate o trasportate per uso privato; alcune pelli trattate conformi alle condizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e del regolamento (UE) n. 142/2011; nonché prodotti o sottoprodotti specificamente esclusi da alcune voci NC.

Richiami a prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 142/2011

Per molte categorie di prodotti l’allegato rinvia alle prescrizioni specifiche del regolamento (UE) n. 142/2011, in particolare all’allegato XIV, capo I o II, e alle relative tabelle e righe, che disciplinano i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati non destinati al consumo umano.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisicurezza alimentaresottoprodotti di origine animaledogane e nomenclatura combinataimportazioni di merci di origine animale

Testo integrale

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