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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1321

Regolamento (UE) 2022/1321 della Commissione del 25 luglio 2022 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R1321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui per cinque sostanze attive, sulla base dei pareri motivati dell’EFSA e delle consultazioni svolte con i partner commerciali dell’Unione. Per alcune sostanze gli LMR vengono ridotti, per altre mantenuti o adeguati in funzione della fattibilità analitica e dei dati di monitoraggio disponibili. L’atto introduce inoltre regole transitorie per i prodotti già immessi o importati prima della data di applicazione e prevede un riesame di vari limiti entro due anni, tenendo conto di ulteriori informazioni da fornire entro il 29 luglio 2024.

Modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile in determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetti sui prodotti elencati nell’allegato I di tale regolamento e, in particolare, sulle categorie di prodotti richiamate nell’allegato del presente atto. Riguarda operatori del settore alimentare e dei mangimi, Stati membri, paesi terzi e merci fabbricate nell’Unione o importate nell’Unione; per i prodotti fabbricati o importati prima del 21 febbraio 2023 continua ad applicarsi la versione السابقة del regolamento (CE) n. 396/2005. Sono previste esclusioni/limitazioni implicite per i prodotti per i quali non è autorizzato l’uso del fitosanitario e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, per i quali si applica il limite di determinazione specifico o l’LMR di base.

Modifica dei limiti massimi di residui per cinque sostanze attive

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui (LMR) di ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile in o su determinati prodotti alimentari e mangimi. La Commissione interviene sulla base dei pareri motivati dell’EFSA, delle valutazioni di fattibilità analitica dei laboratori di riferimento dell’Unione e delle consultazioni con i partner commerciali tramite l’OMC.

Base giuridica e criteri decisori

Il provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione richiama l’articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento, precisando che le modifiche sono conformi ai requisiti ivi previsti e tengono conto dei pareri dell’EFSA e degli altri fattori pertinenti.

Oxifluorfen

Per l’oxifluorfen l’EFSA ha raccomandato una riduzione degli LMR per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole, mentre per gli altri prodotti ha suggerito di mantenere i valori vigenti. Poiché non sussistono rischi per i consumatori, il regolamento inserisce i nuovi valori nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, al livello vigente oppure al livello raccomandato dall’EFSA.

Piroxsulam

Per il piroxsulam l’EFSA ha raccomandato il mantenimento degli LMR vigenti al limite di determinazione o all’LMR di base. Per alcuni prodotti, tuttavia, i limiti di determinazione specifici sono stati adattati verso valori più elevati in ragione della fattibilità analitica. Anche in questo caso i nuovi valori sono collocati nell’allegato II.

Quinmerac

Per il quinmerac il regolamento introduce una rilevante modifica della definizione del residuo per i prodotti vegetali e per il miele, assumendo come parametro la somma di quinmerac e dei metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac. L’EFSA ha raccomandato riduzioni di LMR per barbabietole da zucchero e per diversi prodotti di origine animale, mentre per altri prodotti ha proposto aumenti o mantenimenti dei limiti vigenti. La Commissione precisa inoltre che, per i LMR relativi a fegato e rene di ruminanti ed equidi, le informazioni disponibili non sono esaustive e che è necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della valutazione del rischio.

Ione fluoruro

Per lo ione fluoruro il regolamento fissa numerosi LMR nell’allegato II, con valori differenziati per categorie vegetali e animali. L’EFSA ha evidenziato per più prodotti carenze di informazioni sui metodi di analisi, sulle sperimentazioni sul campo, sulla natura dei residui dopo fumigazione e sul profilo tossicologico, ma la Commissione ritiene che i dati di monitoraggio non consentano, allo stato, di ridurre ulteriormente alcuni limiti senza pregiudicare la tutela dei consumatori o la praticabilità dei controlli.

Tra i casi espressamente richiamati figurano:

  • uve da tavola e uve da vino, con limiti distinti e note che riflettono l’uso autorizzato per la fumigazione delle uve secche;
  • riso, mais/granturco e frumento, con limiti che riflettono specifici usi autorizzati per fumigazione di diverse frazioni o derivati;
  • tè, chicchi di caffè, infusioni di erbe, luppolo, spezie, piante da zucchero e diversi prodotti di origine animale.

Per vari prodotti è indicato che una riduzione al di sotto di determinati valori non è attualmente realizzabile sulla base dei dati sulle occorrenze; il riesame dovrà tenere conto di eventuali informazioni integrative fornite entro il 29 luglio 2024.

Fluoruro di sulforile

Per il fluoruro di sulforile la Commissione tiene conto dell’uso autorizzato per la fumigazione delle uve secche e fissa, tra gli altri, un LMR di 0,06 mg/kg per tale prodotto. L’EFSA segnala però mancanze informative sulla natura dei residui dopo fumigazione e sulla tossicità dello ione fluoruro, sicché i limiti saranno riesaminati alla luce dei dati supplementari che potranno essere presentati entro il 29 luglio 2024.

Esclusione dei prodotti senza uso autorizzato e senza tolleranze importazione/CXL

Per i prodotti sui quali il fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, il regolamento rinvia al criterio del limite di determinazione specifico o dell’LMR di base, in applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni transitorie

Per assicurare condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo, l’articolo 2 stabilisce che il regolamento (CE) n. 396/2005 nella versione precedente continua ad applicarsi ai prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima del 21 febbraio 2023. Ciò consente a Stati membri, paesi terzi e operatori di adeguarsi gradualmente alle nuove prescrizioni.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 febbraio 2023. Come di consueto per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Implicazioni pratiche per operatori e consulenti

Per gli operatori del settore agroalimentare e per i professionisti che li assistono, il testo impone una verifica puntuale delle conformità ai nuovi LMR, soprattutto per importatori, esportatori e imprese che trattano prodotti freschi, trasformati o destinati alla fumigazione. È inoltre opportuno monitorare i termini del riesame e l’eventuale produzione di dati integrativi entro il 29 luglio 2024, poiché tali elementi potranno incidere su futuri adeguamenti dei limiti.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto stabilito nell’allegato del regolamento. Nell’allegato II sono inserite nuove colonne per ione fluoruro, oxifluorfen, piroxsulam, quinmerac e fluoruro di sulforile; nell’allegato III, parte A, le colonne relative alle stesse sostanze sono soppresse.

Aggiornamento dei limiti per oxifluorfen, piroxsulam e quinmerac

Per oxifluorfen gli LMR sono allineati ai livelli raccomandati dall’EFSA, con riduzioni per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, uve, olive da tavola, cachi, melagrane, cipolle, cavoli a testa e semi di girasole; per altri prodotti sono mantenuti i livelli vigenti. Per piroxsulam sono confermati i limiti al limite di determinazione o all’LMR di base, con alcuni adeguamenti per motivi di fattibilità analitica. Per quinmerac è modificata la definizione del residuo nei prodotti vegetali e nel miele, come somma di quinmerac e dei metaboliti BH 518-2 e BH 518-4 espressa come quinmerac; sono inoltre ridotti alcuni LMR per barbabietole da zucchero e per diversi prodotti di origine animale, mentre altri sono aumentati o mantenuti.

Aggiornamento dei limiti per ione fluoruro

Per ione fluoruro gli LMR sono fissati o aggiornati per numerose categorie di prodotti vegetali e di origine animale, tenendo conto dei dati EFSA e delle possibilità analitiche. Sono previsti valori specifici per taluni prodotti e categorie, tra cui infusioni di erbe, uve, cereali, tè, caffè, luppolo, spezie, piante da zucchero e alcuni prodotti di origine animale; per alcuni prodotti il testo richiama limiti basati su evidenze di monitoraggio e sulla impossibilità attuale di ridurre ulteriormente i valori senza nuovi dati. Alcune note dell’allegato indicano espressamente la necessità di ulteriori informazioni e un riesame entro due anni dalla pubblicazione.

Aggiornamento dei limiti per fluoruro di sulforile

Per fluoruro di sulforile sono fissati o mantenuti specifici LMR, tra cui 0,06 mg/kg per le uve secche, in riflesso dell’uso autorizzato per fumigazione. L’EFSA ha evidenziato carenze informative su natura dei residui, tossicità e metodiche di analisi, per cui i limiti saranno riesaminati tenendo conto dei dati eventualmente presentati entro il 29 luglio 2024.

Criteri per prodotti senza uso autorizzato o senza tolleranze importazione/CXL

Per i prodotti sui quali l’uso del prodotto fitosanitario non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o limiti massimi di residui del Codex, gli LMR sono fissati al limite di determinazione specifico o all’LMR di base, in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 21 febbraio 2023. Per i prodotti fabbricati nell’Unione o importati nell’Unione prima di tale data continua ad applicarsi la versione precedente del regolamento (CE) n. 396/2005.

Riesame dei limiti e termine per i dati supplementari

Per diversi LMR l’EFSA ha rilevato informazioni incomplete e la Commissione prevede un riesame entro due anni dalla pubblicazione del regolamento. In più punti dell’allegato è indicato che i dati supplementari dovranno essere forniti entro il 29 luglio 2024, altrimenti il riesame avverrà tenendo conto della loro mancanza.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitaricommercio internazionaletutela della salute

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