Cassazione Penale, Sentenza n. 10423/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge (artt. 216 e 217 legge fallimentare) e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen.; il ricorrente deduce che, nonostante l'omessa tenuta delle scritture contabili fosse accertata, la Corte di Appello non ha fornito elementi idonei a dimostrare il dolo specifico richiesto per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale (ossia lo scopo di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori), limitandosi a motivazione generica e confondendo la bancarotta documentale semplice con quella fraudolenta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando una confusione motivazionale tra le due fattispecie (bancarotta documentale semplice e fraudolenta). Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per un nuovo giudizio, con l'indicazione che la corte di rinvio deve applicare i criteri ermeneutici corretti e motivare specificamente in ordine all'elemento soggettivo (finalità dell'omissione delle scritture).
Norme richiamate
legge fallimentare, art. 216
Norma rilevante per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale; la Corte ricorda che per questa ipotesi occorre il dolo specifico, ossia la finalità di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, e che la qualificazione richiede motivazione puntuale.
legge fallimentare, art. 217
Norma relativa alla bancarotta documentale semplice (irregolare o incompleta tenuta delle scritture); punita a titolo di dolo generico. La Corte sottolinea la distinzione tra questa fattispecie e quella prevista dall'art. 216.
codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Criteri di impugnazione invocati dal ricorrente per vizio di motivazione e violazione di legge; la Corte ha esaminato la motivazione e ha ritenuto insufficiente la ricostruzione dell'elemento soggettivo sul punto del dolo specifico.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti formali della indicazione dei motivi di ricorso in cassazione; il motivo dedotto è stato enunciato nei limiti di questa disposizione.
TULPS, art. 220
Norma richiamata nel contesto degli accertamenti della Guardia di Finanza su apparecchiature da gioco; citata per spiegare l'esistenza di un procedimento distinto e collegato che costituisce elemento fattuale preso in considerazione nei ragionamenti sulle finalità dell'omissione contabile.
Massime di principio
- Occorre distinguere nettamente tra bancarotta documentale semplice (irregolare o incompleta tenuta delle scritture, dolo generico) e bancarotta fraudolenta documentale (omissione, occultamento o distruzione totale delle scritture, dolo specifico).
- Quando si contesta la bancarotta fraudolenta documentale per omissione totale delle scritture, il giudice deve motivare espressamente e con elementi probatori la finalità dell'omissione, ossia la volontà di procurare un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori; la mera constatazione dell'assenza dei registri non è sufficiente.
- La presenza di circostanze connesse (es. altri procedimenti a carico dell'imputato, identità di sede tra società, tentativi di ostacolare verifiche del curatore) può concorrere a provare il dolo specifico, ma il giudice d'appello è tenuto ad argomentare in modo puntuale il nesso causale e la rilevanza di tali elementi.
- Se la motivazione di merito confonde o sovrappone le due fattispecie e non chiarisce l'elemento soggettivo distinto, la Cassazione annulla e dispone il rinvio per nuovo giudizio.
- In casi analoghi, la difesa dovrebbe sollecitare la precisa qualificazione della condotta (semplice o fraudolenta) e chiedere che il giudice indichi gli elementi fattuali dai quali desume il dolo specifico; la parte pubblica deve fornire prove e ragionamenti conseguenti.
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