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Ordinanza

Ordinanza n. 677/2026 - Ancona, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Avviso di accertamento relativo alla richiesta di pagamento di un canone di concessione per l’anno 2017, oltre interessi e spese di notifica

Esito

RIMESSIONE

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’avviso con cui le è stato richiesto il pagamento di euro 17.954,04, oltre interessi e spese, quale canone relativo all’occupazione di un’area comunale destinata a stazione radio base. Ha dedotto la nullità o inefficacia della clausola della convenzione del 2007 che prevedeva un canone annuo di euro 15.000, aggiornabile secondo gli indici ISTAT, ritenendola contrastante con l’art. 93 del d.lgs. n. 259/2003, che impedirebbe agli enti locali di imporre oneri finanziari o reali ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge in materia di occupazione del suolo pubblico. Ha chiesto, inoltre, la disapplicazione dei regolamenti comunali in materia di entrate e TOSAP, la sostituzione della clausola contrattuale con il pagamento della somma ritenuta legalmente dovuta e l’accertamento dell’insussistenza di qualsiasi obbligo di pagamento a titolo di COSAP. Il giudizio era stato inizialmente proposto davanti al Tribunale civile, che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Il TAR, riesaminata la questione, ha rilevato che la concessione era stata dichiarata decaduta e il contratto risolto nel 2014, con provvedimento non impugnato. Dopo tale momento la ricorrente aveva continuato a occupare l’area senza titolo, con la tolleranza del Comune. La pretesa oggetto dell’avviso non riguardava quindi un rapporto concessorio ancora in essere né l’esercizio di un potere autoritativo di determinazione del canone, ma l’applicazione del corrispettivo contrattualmente previsto per l’occupazione sine titulo, in forza della clausola convenzionale relativa agli effetti economici successivi alla cessazione della concessione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che la controversia non rientri nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a. La concessione era infatti cessata per effetto della decadenza e della risoluzione del contratto, mentre l’occupazione successiva costituiva un rapporto di mero fatto, privo di titolo concessorio. Inoltre, l’amministrazione aveva richiesto esclusivamente il canone pattuito in convenzione, aggiornato secondo l’ISTAT, senza esercitare un potere discrezionale di determinazione o imposizione del canone e senza richiedere la TOSAP. La controversia attiene pertanto a diritti patrimoniali paritetici e deve essere devoluta al giudice ordinario. Il TAR ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, disponendo la trasmissione degli atti e la sospensione del giudizio, con riserva di ogni ulteriore decisione in rito, nel merito e sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 93 d.lgs. 259/2003

    vieta, agli enti locali, di imporre oneri finanziari o reali diversi o ulteriori rispetto al canone parametrato alla TOSAP o, in alternativa, al COSAP

    La ricorrente invoca la norma per sostenere la nullità della clausola convenzionale che prevede un canone ulteriore rispetto agli oneri legalmente dovuti per l’occupazione del suolo pubblico; il TAR non decide nel merito tale questione, ritenendo preliminare il difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi

    La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici non si estende alla controversia relativa a un canone meramente contrattuale, quando il rapporto concessorio è cessato e le parti si trovano in posizione paritetica.

  • art. 11, comma 3, c.p.a.

    In presenza di un conflitto negativo di giurisdizione, il giudice amministrativo può sollevare d’ufficio la questione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione e sospendere il giudizio nelle more della decisione.

Massime di principio

  • La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie relative alle concessioni di beni pubblici presuppone l’esistenza di un rapporto concessorio o comunque l’esercizio di poteri autoritativi riconducibili a tale rapporto; non ricomprende automaticamente le controversie sorte dopo la cessazione della concessione, quando l’occupazione del bene prosegue sine titulo come mero rapporto di fatto.
  • La controversia relativa alla richiesta di pagamento di un canone rientra nella giurisdizione ordinaria quando il canone costituisce un corrispettivo liberamente pattuito dalle parti e l’amministrazione si limita ad applicare la clausola contrattuale e il relativo aggiornamento, senza esercitare un potere discrezionale di determinazione o imposizione.
  • La qualificazione della pretesa economica deve essere effettuata in concreto, considerando il titolo posto a fondamento della richiesta e la situazione giuridica delle parti: la mera provenienza della pretesa da un’amministrazione non trasforma un rapporto patrimoniale paritetico in una controversia di interesse legittimo.
  • Quando il giudice amministrativo ritenga di non essere munito di giurisdizione e riscontri un conflitto negativo con la pronuncia del giudice ordinario, può sollevare d’ufficio il conflitto davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a., sospendendo il giudizio in attesa della decisione definitiva.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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