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Sentenza

Sentenza del 08/05/2015 n. 9335 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato in cassazione il rigetto della richiesta di disapplicazione delle sanzioni tributarie per obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme fiscali violate. La richiesta si fondava sul D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, sul D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e sulla L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3. La contribuente contestava sia l'insufficienza della motivazione sia la violazione di tali disposizioni. La Corte ha però rilevato d'ufficio che la domanda era stata proposta per la prima volta nel giudizio di rinvio, dopo precedenti giudizi di merito e cassazione, e quindi costituiva una domanda nuova e tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile la richiesta di non applicazione delle sanzioni, perché introdotta per la prima volta nel giudizio di rinvio. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo a tale domanda, senza esaminare nel merito l'effettiva sussistenza dell'obiettiva incertezza normativa. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, poiché l'inammissibilità è stata rilevata d'ufficio e non era stata dedotta dall'Agenzia delle entrate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Prevede la possibilità di non applicare le sanzioni quando la violazione tributaria è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Riconosce una causa di non punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulle disposizioni tributarie applicabili.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3

    Esclude l'irrogazione di sanzioni quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza normativa.

  • Art. 394, comma 3, c.p.c.

    Nel giudizio di rinvio le parti non possono formulare conclusioni diverse da quelle già proposte nel giudizio conclusosi con la sentenza cassata, salvo che la necessità di nuove conclusioni derivi dalla pronuncia di cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 4

    Applica al giudizio tributario il divieto di introdurre nel giudizio di rinvio domande o conclusioni nuove rispetto a quelle formulate in precedenza.

  • Art. 345 c.p.c.

    Vieta, in appello, la proposizione di domande nuove e di eccezioni non rilevabili d'ufficio; la relativa preclusione può essere rilevata d'ufficio anche in cassazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57

    Stabilisce nel processo tributario il divieto di proporre domande ed eccezioni nuove in appello, salvo quelle rilevabili d'ufficio.

  • D.P.R. n. 597 del 1973, art. 58

    Norma applicata dall'Amministrazione e ritenuta legittima dai giudici con riferimento alla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi ai fini ILOR.

  • D.P.R. n. 601 del 1973, art. 21, comma 2

    Norma agevolativa la cui applicazione è stata esclusa nei precedenti gradi, con conferma della legittimità dell'operato dell'Ufficio.

Massime di principio

  • La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere richiesta tempestivamente nei gradi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione o nel giudizio di rinvio.
  • Il giudizio di rinvio non costituisce una nuova fase completamente autonoma: le parti sono vincolate alle domande e alle conclusioni già formulate, salvo che la sentenza di cassazione abbia modificato la materia del contendere rendendo necessarie nuove difese.
  • Il divieto di domande nuove costituisce una preclusione processuale rilevabile d'ufficio dal giudice, anche se la controparte ha accettato il contraddittorio sulla domanda tardiva.
  • Quando una domanda è dichiarata inammissibile per ragioni processuali, il giudice non valuta il merito della pretesa, né stabilisce se sussistesse effettivamente l'incertezza normativa invocata.
  • In casi analoghi, la richiesta di esclusione delle sanzioni dovrebbe essere formulata già nel ricorso introduttivo o, comunque, nel primo atto difensivo utile, specificando le norme controverse, le ragioni dell'incertezza e gli elementi interpretativi contrastanti.

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