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Sentenza

Sentenza del 10/02/2017 n. 3602 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La F. s.r.l. aveva impugnato la cartella di pagamento, sostenendo che, in quanto primo atto impositivo ricevuto, fosse priva di motivazione sufficiente. La Commissione tributaria regionale aveva accolto la doglianza, rilevando l'assenza dell'indicazione delle opere consortili, del beneficio diretto e specifico arrecato agli immobili, dei criteri di calcolo del contributo e dell'allegazione della delibera di approvazione del perimetro di contribuenza. L'Unione dei Comuni ha ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione delle norme sulla motivazione degli atti tributari e, dall'altro, l'inammissibilità dell'appello della società per genericità dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il motivo relativo alla genericità dell'appello, ritenendo sufficientemente specifiche le censure della società e precisando che, nel processo tributario, anche la riproposizione delle ragioni già formulate in primo grado può soddisfare l'onere di specificità quando si contrapponga alle argomentazioni della sentenza impugnata. Ha invece accolto il motivo sulla motivazione della cartella: la cartella conteneva gli elementi necessari, tra cui il numero e la data del ruolo, il riferimento al piano di classifica, i criteri di calcolo, i dati catastali e la qualificazione del tributo. Il richiamo al piano di classifica e al perimetro di contribuenza era quindi sufficiente come motivazione per relationem, non essendo indispensabile allegare tali atti quando ne siano indicati gli estremi e siano accessibili tramite pubblicazione o deposito. La mancata trascrizione del perimetro e l'assenza dell'indicazione dettagliata del beneficio fondiario riguardano, eventualmente, la fondatezza nel merito della pretesa e non la validità formale della cartella. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio ad altra composizione della Commissione tributaria regionale della Toscana, che dovrà esaminare il merito applicando correttamente le regole sull'onere della prova. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 7

    La cartella che costituisce il primo atto impositivo deve contenere gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di controllare la correttezza dell'imposizione; la motivazione può essere resa per relationem, con indicazione degli estremi dell'atto richiamato.

    La cartella-primo atto deve essere motivata in modo sufficiente, ma il requisito può essere soddisfatto mediante il richiamo puntuale ad atti presupposti già conoscibili dal contribuente attraverso notificazione, pubblicazione o deposito.

  • Legge n. 212 del 2000, articolo 17

    È stata invocata dall'ente ricorrente insieme all'articolo 7, ma la decisione si concentra soprattutto sull'obbligo di motivazione disciplinato dall'articolo 7.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, articolo 53

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi sufficientemente specifici; tale requisito può essere rispettato anche riproponendo le censure di primo grado, purché siano dirette contro la decisione impugnata e consentano il riesame pieno della controversia.

  • Regio decreto n. 215 del 1933, articoli 10 e 21

    La perimetrazione della contribuenza e la riscossione dei contributi di bonifica costituiscono il quadro normativo degli atti consortili. La trascrizione del perimetro ha funzione principalmente dichiarativa e di pubblicità-notizia.

  • Legge regionale Toscana n. 34 del 1994, articolo 15

    Consente l'adozione di un perimetro di contribuenza provvisorio e collega la trascrizione alla funzione di informazione pubblica, senza farne necessariamente un requisito di validità della cartella nei rapporti con il diretto consorziato.

  • Codice civile, articolo 2697

    L'onere della prova grava sulla parte che afferma i fatti costitutivi della pretesa. Se il piano di classifica è specificamente impugnato, il consorzio deve provare il beneficio; se non è impugnato, opera una presunzione relativa di vantaggiosità superabile dal contribuente.

  • Costituzione, articolo 117, comma 3

    La disciplina della trascrizione del perimetro di contribuenza non è considerata un principio fondamentale della materia tale da impedire alla Regione di prevedere forme alternative di pubblicità legale, come la pubblicazione del piano.

Massime di principio

  • Quando una cartella è il primo atto con cui viene richiesto un tributo, deve permettere al contribuente di comprendere presupposto, soggetto obbligato, base e criteri di calcolo; tuttavia può motivare per relationem richiamando in modo preciso atti presupposti accessibili e legalmente pubblicizzati.
  • La mancata allegazione materiale di un piano o di una delibera non determina automaticamente l'illegittimità della cartella se l'atto richiama puntualmente gli estremi del documento e questo era conoscibile mediante pubblicazione o deposito.
  • La mancata indicazione analitica nella cartella del beneficio concreto arrecato all'immobile riguarda normalmente il merito della pretesa e l'onere della prova, non necessariamente la motivazione formale dell'atto.
  • Nei contributi di bonifica, l'approvazione di un piano di classifica può generare una presunzione relativa del beneficio per gli immobili inclusi; la parte che impugna specificamente il piano può trasferire sul consorzio l'onere di dimostrare il beneficio.
  • Se manca il piano generale di bonifica previsto dalla normativa regionale, il consorzio deve provare sia l'esecuzione delle opere sia il beneficio fondiario concretamente arrecato al bene.
  • Nel processo tributario l'appello non è inammissibile solo perché ripropone argomentazioni già svolte in primo grado, purché consenta di individuare il dissenso rispetto alla sentenza e le questioni sottoposte al giudice d'appello.

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