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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34789/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata era stata condannata, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato previsto dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019, e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 31 ottobre 2025, aveva confermato la decisione di primo grado. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, in primo luogo, la violazione dell’art. 522 c.p.p. e vizi motivazionali, sostenendo che non si era considerata l’abrogazione della disciplina penale del reddito di cittadinanza dal 1° gennaio 2024 e che l’omessa indicazione nella domanda della condanna penale del marito era dovuta a una svista, al più colposa, e non a dolo. In secondo luogo, ha denunciato la violazione degli artt. 62-bis e 81, secondo comma, c.p. e vizi motivazionali in tema di circostanze e trattamento sanzionatorio, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati il silenzio processuale, asseritamente indicativo di resipiscenza, la situazione reddituale familiare e la personalità positiva, nonché la mancata verifica dell’effettiva spettanza del sussidio in rapporto ai redditi dell’imputata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e volto a ottenere una rivalutazione del quadro fattuale, senza un confronto puntuale con le ragioni della sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondata la tesi secondo cui l’abrogazione del reato dal 1° gennaio 2024 avrebbe escluso la punibilità dei fatti anteriori: la legge ha fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali per i fatti commessi durante l’efficacia della disciplina, derogando plausibilmente alla retroattività della lex mitior prevista dall’art. 2, secondo comma, c.p. Le censure sul dolo sono state giudicate prive di specificità, poiché i giudici di merito avevano evidenziato la consapevolezza dell’imputata circa la disciplina, il contenuto della domanda e la situazione del marito. Anche le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla pena sono state ritenute generiche; il silenzio processuale non costituisce di per sé un indice di resipiscenza e la sentenza d’appello aveva valorizzato in senso negativo la biografia criminale e l’entità dell’ingiusto profitto. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019

    l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza

    L’abrogazione del reato dal 1° gennaio 2024 non comporta la retroattività della disciplina più favorevole per i fatti commessi prima di tale data, poiché la legge ha espressamente fatto salva l’applicazione delle sanzioni penali per quei fatti e la deroga alla lex mitior è ritenuta ragionevole.

  • art. 2, secondo comma, c.p.

    l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza

    Il principio di retroattività della legge penale più favorevole opera, in assenza di una deroga legislativa ragionevole, ma può essere derogato dalla disciplina che mantiene le sanzioni per i fatti commessi durante il periodo di efficacia del reato.

  • art. 1, comma 318, legge n. 197/2022

    l'abrogazione, a far data dal 1° gennaio 2024, del delitto di cui all'art. 7 del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen.; ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza

    La disposizione abroga il delitto dal 1° gennaio 2024, ma conserva l’applicabilità delle sanzioni penali ai fatti commessi sino al termine finale di efficacia della disciplina.

  • art. 8 d.l. n. 48/2023

    assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 del d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza

    La continuità della tutela penale per l’indebita percezione del reddito di cittadinanza fino alla soppressione del beneficio è coordinata con la nuova incriminazione relativa ai benefici sostitutivi per il futuro.

  • art. 522 c.p.p.

    il ricorso è inammissibile, perché generico e diretto a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio sulla base di una rilettura di fatto preclusa al sindacato di questa Corte, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata

    La censura processuale non supera il vaglio di ammissibilità quando è generica, non si confronta puntualmente con la motivazione impugnata e mira a ottenere una nuova valutazione dei fatti preclusa alla Corte di cassazione.

  • art. 62-bis c.p.

    analoghe considerazioni valgono quanto al motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, formulato in via del tutto generica anche in grado di appello, e basato sull’assunto, manifestamente infondato, secondo cui la linea difensiva del silenzio sarebbe sintomo di resipiscenza, anziché assumere una valenza neutra

    La richiesta di attenuanti generiche deve essere specificamente argomentata; il silenzio dell’imputato non è, di per sé, un indice di resipiscenza.

  • art. 81, secondo comma, c.p.

    analoghe considerazioni valgono quanto al motivo relativo alle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, formulato in via del tutto generica anche in grado di appello

    La Corte ha ritenuto generica la doglianza che richiamava congiuntamente la disciplina della continuazione e il trattamento sanzionatorio, senza sviluppare una contestazione specifica della motivazione d’appello.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00

    Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando il ricorso è stato proposto senza una causa non imputabile di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • La disciplina che abroga un reato può mantenere espressamente applicabili le sanzioni penali ai fatti commessi durante il periodo di efficacia della norma; una deroga alla retroattività della lex mitior è compatibile con il principio di ragionevolezza quando è giustificata dalla continuità della tutela penale fino alla cessazione del beneficio e dal coordinamento con una nuova incriminazione relativa a prestazioni sostitutive.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata, si limiti a prospettare una diversa lettura delle risultanze fattuali o a sollecitare una rivalutazione del quadro istruttorio.
  • La contestazione dell’elemento soggettivo deve indicare specificamente perché le circostanze valorizzate dai giudici di merito non dimostrerebbero la consapevolezza della condotta; è generica la mera affermazione che l’omissione sia dovuta a svista o colpa quando la motivazione ha evidenziato la conoscenza della disciplina, della domanda e dei fatti rilevanti.
  • Il silenzio processuale ha valenza neutra e non costituisce, da solo, prova di resipiscenza ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Le doglianze sulla concessione delle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena devono confrontarsi in modo specifico con gli elementi considerati dai giudici di merito; possono essere valorizzati in senso negativo la biografia criminale e l’entità dell’ingiusto profitto.

Come è indicizzato

MaterieElemento soggettivoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

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