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Sentenza

Sentenza del 07/02/2019 n. 3601 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato le sanzioni irrogate ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D. La controversia riguardava l'importazione dal Venezuela di lamiere e nastri di leghe di alluminio accompagnati da certificati di origine FORM AA non conformi al modello FORM A previsto dall'Unione europea e recanti un timbro difforme da quello registrato nei sistemi della Commissione europea. La questione principale era stabilire se la difformità relativa all'origine della merce rientrasse tra quelle sanzionabili come difformità della qualità ai sensi dell'art. 303 T.U.L.D.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ritenendo erronea l'interpretazione secondo cui l'art. 303 T.U.L.D. sanzionerebbe esclusivamente le difformità concernenti qualità, quantità e valore, con esclusione dell'origine. La Corte ha stabilito che l'origine costituisce un elemento distintivo della qualità della merce e che la sanzione si applica a ogni difformità o falsità riguardante gli elementi essenziali della dichiarazione doganale, inclusa l'origine. Ha inoltre affermato che la buona fede o l'ignoranza dell'importatore non escludono la sanzione quando il certificato di origine risulti falso o irregolare. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Art. 303 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U.L.D.)

    La norma prevede sanzioni per le difformità della dichiarazione doganale relative agli elementi essenziali della merce.

    La Corte interpreta estensivamente il riferimento alla qualità della merce, ricomprendendovi anche l'origine. Pertanto, una dichiarazione o un certificato di origine falso o difforme può determinare l'applicazione della sanzione doganale.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    È il motivo processuale utilizzato dall'Agenzia delle Dogane per denunciare l'erronea interpretazione dell'art. 303 T.U.L.D. da parte della CTR.

  • Art. 295 c.p.c.

    Sospensione necessaria del processo.

    La richiesta di sospensione è stata respinta perché i giudizi indicati come pregiudicanti erano stati già definiti.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Riproposizione in appello delle questioni ed eccezioni non accolte o assorbite.

    La Corte ha dichiarato inammissibile la riproposizione dei motivi assorbiti perché la resistente non aveva indicato in modo specifico quando e come tali motivi fossero stati formulati e riproposti nei precedenti gradi.

  • Art. 1306 c.c.

    Effetti della sentenza rispetto ai condebitori solidali.

    La sentenza passata in giudicato ottenuta da un coobbligato solidale non è stata ritenuta invocabile nel caso concreto, poiché il giudicato si era formato prima della conclusione dei gradi di merito della controversia in esame.

  • Art. 372 c.p.c.

    Produzione di nuovi documenti in cassazione.

    La produzione del giudicato esterno in cassazione non è stata considerata ammissibile secondo le modalità invocate, poiché la sentenza era già esistente prima dell'esaurimento dei gradi di merito.

  • Art. 6 c.p.c., comma 1, n. 6

    Requisiti di specificità degli atti processuali.

    Il difetto di specificità ha impedito l'esame dei motivi che la resistente sosteneva essere rimasti assorbiti.

Massime di principio

  • Nelle controversie doganali, l'origine della merce è un elemento essenziale della dichiarazione e rientra nella nozione di qualità ai fini dell'applicazione dell'art. 303 T.U.L.D.
  • La presentazione di certificati di origine falsi, irregolari o non conformi può comportare sanzioni anche quando l'importatore dimostri di aver agito in buona fede o di non essere stato consapevole dell'irregolarità.
  • L'importatore sopporta il rischio commerciale derivante dall'inaffidabilità dei propri fornitori e deve adottare adeguati controlli e strumenti contrattuali per prevenire irregolarità documentali.
  • L'interpretazione estensiva di una norma sanzionatoria è ammissibile quando resta coerente con il testo e con la ratio della disposizione; ciò è distinto dall'analogia, non consentita per introdurre una fattispecie sanzionatoria del tutto nuova.
  • Le questioni e le eccezioni assorbite devono essere riproposte nei successivi gradi di giudizio in modo specifico, indicando chiaramente dove e come siano state formulate; in caso contrario, possono essere dichiarate inammissibili.
  • La cassazione con rinvio non determina necessariamente la condanna definitiva al pagamento della sanzione: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.

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