L.R. Toscana 83/2012
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari. Abrogazione della l.r. 60/2000 e della l.r. 45/2005. Modifiche alla l.r. 61/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina per la Toscana il contributo annuo ai gruppi consiliari, le regole di utilizzo, l’erogazione, la rendicontazione, la pubblicità dei dati e i controlli della Corte dei conti. Si applica dal 1° gennaio 2013; abroga le precedenti leggi regionali sul finanziamento dei gruppi consiliari.
Disciplina del finanziamento e della rendicontazione dei gruppi consiliari regionali toscani
Disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari regionali
La legge regionale toscana regola il finanziamento delle attività istituzionali dei gruppi consiliari, le modalità di utilizzo delle risorse, gli adempimenti contabili e i controlli. La disciplina si applica nel territorio della Regione Toscana e, salvo diverse previsioni transitorie, decorre dal 1° gennaio 2013.
Contributo annuo ai gruppi consiliari
A ciascun gruppo consiliare organizzato secondo lo Statuto è assegnato un contributo annuo fisso, al netto delle spese per il personale, pari a 5.000 euro per ogni consigliere aderente al gruppo, oltre a una quota complessiva di 0,05 euro per ogni residente in Toscana, calcolata sui dati ISTAT disponibili all’entrata in vigore della legge. Questa seconda componente è ripartita tra i gruppi con criteri stabiliti dall’Ufficio di presidenza.
Per il gruppo misto:
- il contributo è assegnato direttamente a ciascun consigliere se gli aderenti sono almeno due;
- se aderisce un solo consigliere, il contributo non è erogato.
Variazioni nella composizione dei gruppi
In caso di variazioni nella composizione dei gruppi durante la legislatura, anche per costituzione di nuovi gruppi o fusione di più gruppi, il contributo è rideterminato o attribuito in proporzione al periodo di riferimento, senza maggiori oneri per il bilancio regionale. Se sono state già corrisposte somme eccedenti, queste devono essere recuperate.
Per i nuovi gruppi costituiti dopo la formazione originaria seguita alla proclamazione degli eletti, qualora non trovino riferimento in un movimento politico nazionale, la dotazione finanziaria è ridotta del 25 per cento.
Destinazione del contributo
Le somme possono essere utilizzate esclusivamente per scopi istituzionali connessi all’attività del Consiglio regionale, comprese attività di studio, editoria e comunicazione. È espressamente vietato finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento di organi centrali o periferici di partiti o movimenti politici, o delle loro articolazioni politiche o amministrative.
Erogazione e gestione finanziaria
Il contributo è erogato dalla data della prima seduta del Consiglio regionale all’inizio della legislatura fino al giorno precedente la prima seduta della legislatura successiva. L’erogazione avviene in due rate semestrali anticipate.
Le modifiche conseguenti a variazioni nella composizione dei gruppi producono effetti dal mese successivo alla variazione, con i relativi conguagli.
L’eventuale quota non spesa nell’anno di riferimento può essere riportata all’anno successivo. Le somme sono accreditate su un conto corrente bancario intestato al gruppo o, per il gruppo misto, al singolo componente; la gestione deve rispettare gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
Dotazioni logistiche, strumentali e servizi
L’Ufficio di presidenza stabilisce i criteri per mettere a disposizione dei gruppi locali, dotazioni strumentali e servizi necessari all’attività istituzionale.
Per le linee telefoniche fisse assegnate ai gruppi:
- l’80 per cento delle spese di utilizzo è a carico del bilancio del Consiglio regionale;
- restano a carico del bilancio del Consiglio anche i canoni, le spese di installazione e manutenzione.
I gruppi possono utilizzare il servizio di tipografia del Consiglio regionale per stampa e fotocopiatura di atti, documenti, pubblicazioni e materiale informativo, entro un limite annuo complessivo di spesa fissato secondo i criteri dell’Ufficio di presidenza. Se il limite è superato, la differenza resta a carico del gruppo; per il gruppo misto il limite è attribuito a ciascun consigliere, con relativo carico dell’eventuale eccedenza.
Rendicontazione, documentazione e controlli
Ogni gruppo consiliare e, per il gruppo misto, ciascun consigliere, deve approvare e trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, entro 45 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il rendiconto annuale delle spese con la relativa documentazione. Il rendiconto segue il modello previsto dalla Conferenza Stato-Regioni recepito dal d.p.c.m. 21 dicembre 2012, e l’Ufficio di presidenza approva un disciplinare tipo per la gestione delle risorse e la contabilità.
Ai fini della rendicontazione devono essere conservati:
- la registrazione cronologica dei pagamenti effettuati;
- i beni durevoli acquisiti con i contributi regionali;
- la documentazione di spesa a corredo, in copia allegata al rendiconto;
- gli originali, conservati a norma di legge.
Al termine della legislatura, una copia della documentazione allegata ai rendiconti annuali va consegnata all’archivio del Consiglio regionale. La documentazione relativa alla IX legislatura, in prima applicazione, riguarda gli anni 2013 e successivi.
Il presidente del gruppo sottoscrive il rendiconto ed è responsabile; per il gruppo misto, ciascun consigliere sottoscrive e risponde delle proprie spese. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette i rendiconti alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Sono previste ulteriori scadenze particolari:
- per i gruppi cessati o per i consiglieri del gruppo misto cessati dalla carica, il rendiconto dell’anno di cessazione va trasmesso entro 45 giorni dalla cessazione;
- il mero cambio di denominazione del gruppo non costituisce cessazione;
- nell’ultimo anno di legislatura, il rendiconto del periodo fino alla vigilia della prima seduta del nuovo Consiglio va trasmesso entro 45 giorni dalla data delle elezioni;
- le somme in avanzo a fine legislatura, già relative a esercizi precedenti, sono trasferite al bilancio del Consiglio regionale al momento della presentazione del rendiconto;
- i beni mobili e i beni durevoli acquistati con i contributi sono riassegnati al Consiglio regionale al termine della legislatura.
La Corte dei conti pronuncia sulla regolarità dei rendiconti; i rendiconti e le deliberazioni della Corte sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del Consiglio regionale, con disponibilità telematica anche di tutti i dati relativi al finanziamento dei gruppi.
In caso di mancata trasmissione del rendiconto o della documentazione, di mancata regolarizzazione nei termini fissati dalla Corte dei conti o di giudizio di non regolarità, si applicano le norme statali sul recupero delle somme non rendicontate o irregolari. Il Presidente del Consiglio regionale comunica immediatamente l’obbligo di restituzione agli interessati, assegnando un termine non superiore a 30 giorni; se la somma supera 5.000 euro, può essere autorizzata la restituzione rateale con interessi legali. Decorso il termine, è data comunicazione alla Corte dei conti dell’avvenuta restituzione.
Spese per il personale
A decorrere dalla X legislatura regionale, la spesa per il personale dei gruppi consiliari è rideterminata secondo il parametro omogeneo della deliberazione Conferenza Stato-Regioni 235/CSR/2012. Per la legislatura in corso al momento dell’entrata in vigore della legge, la spesa resta ferma all’importo vigente alla data di entrata in vigore della l. 213/2012, senza possibilità di aumento per effetto di modifiche dei contratti in essere fino al termine della legislatura.
Il parametro può essere aggiornato anche nel corso della legislatura solo per adeguarlo ai rinnovi e alle modifiche del CCNL del personale.
Modifiche ad altra legge regionale sulla trasparenza
La legge modifica la l.r. 61/2012, sostituendo con l’importo di 5.000 euro alcune soglie monetarie previste in materia di anagrafe pubblica, trasparenza patrimoniale e associativa dei consiglieri e degli assessori regionali.
Abrogazioni, copertura finanziaria ed entrata in vigore
Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore della legge, la l.r. 60/2000 e la l.r. 45/2005, fatta salva la disciplina transitoria sulla rendicontazione delle spese sostenute nel 2012, che resta regolata dalla normativa vigente in quell’anno.
Per il 2013 gli oneri sono quantificati in 462.500 euro e coperti con lo stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2013; per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Ulteriori oneri derivanti dall’aggiornamento della disciplina sulle spese per il personale sono coperti entro i limiti e secondo le articolazioni indicate dalla legge per il triennio 2021-2023, con successivo rinvio alla legge di bilancio.
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma le disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2013.
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