Cassazione Penale, Sentenza n. 27462/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna di primo grado per guida senza patente e per falso ideologico commesso da privato in atto pubblico, relativo alla denuncia di smarrimento della carta di circolazione. Deduce un unico motivo: violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la particolare tenuità del fatto con riferimento anche al reato di cui all'art. 483 c.p., limitandosi invece a esaminarla solo per la contravvenzione di guida senza patente. La difesa afferma inoltre che la falsa denuncia sarebbe irrilevante o dimostrerebbe la buona fede dell'imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che la Corte d'appello ha correttamente ricostruito la vicenda, valorizzando sia la reiterazione della guida senza patente nel biennio sia la falsa attestazione di smarrimento della carta di circolazione, condotte tra loro contestuali e connesse. La motivazione sul diniego della particolare tenuità del fatto è stata reputata adeguata nel suo complesso anche rispetto al falso ideologico contestato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la vicenda, considerata complessivamente, presenti una non lieve offensività e una significativa pericolosità, anche per la reiterazione delle condotte e per la connessione tra esse.
art. 483 c.p.
Il falso ideologico del privato è stato richiamato come ulteriore reato per il quale la difesa chiedeva la valutazione della particolare tenuità del fatto.
art. 116, comma 15, cod. strada
È la norma ritenuta in appello rilevante per la guida senza patente; la Corte di cassazione osserva che la valutazione della particolare tenuità fatta in appello riguardava anche il complesso dei fatti.
art. 611 c.p.p.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza intervento delle parti, secondo il rito camerale previsto dalla norma come modificata dal d.lgs. 150/2022.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti consentiti.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il giudizio di particolare tenuità deve investire la vicenda nel suo complesso e non può essere spezzettato artificialmente tra i singoli reati quando essi siano contestuali e connessi logicamente e fattualmente.
- La reiterazione della medesima condotta nel tempo è un indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità, specie quando la contestazione penale presupponga già una ripetizione della violazione.
- La falsa attestazione resa per ottenere un effetto amministrativo o per occultare una precedente violazione può assumere rilevanza probatoria autonoma e può escludere l'idea di buona fede della persona che l'ha posta in essere.
- In sede di legittimità la motivazione della sentenza impugnata va letta complessivamente: non è censurabile il diniego della particolare tenuità se il giudice di merito ha spiegato, anche implicitamente ma in modo coerente, le ragioni della non esiguità del fatto rispetto all'intero episodio criminoso.
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