Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1933

Regolamento delegato (UE) 2021/1933 della Commissione del 14 luglio 2021 che integra il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1933

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un quadro permanente di misure sanitarie preventive per l’ingresso nell’Unione di uccelli da compagnia al seguito dei proprietari o di persone autorizzate, sostituendo il regime temporaneo già previsto dalla decisione 2007/25/CE. Le regole sono finalizzate a ridurre il rischio di introduzione e diffusione dell’influenza aviaria, in particolare dei sottotipi H5 e H7, mediante limiti quantitativi, requisiti di marcatura, isolamento/quarantena, test, vaccinazione e certificazione sanitaria. Sono previste anche ipotesi di deroga, oltre a specifici obblighi di controllo e di non partecipazione a mostre o raduni per un periodo successivo all’ingresso nell’Unione.

Norme sanitarie per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo, con limiti numerici, requisiti di identificazione, quarantena, certificazione e controlli post-arrivo.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia, ossia animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013, verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo. Si applica solo se il numero totale di uccelli nel singolo movimento non è superiore a cinque; resta escluso ogni movimento con più di cinque uccelli. È inoltre escluso il movimento proveniente da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera. Le norme valgono dal 1° gennaio 2022 e sono direttamente applicabili negli Stati membri.

Movimenti non commerciali di uccelli da compagnia verso l’Unione

Il regolamento delegato (UE) 2021/1933 stabilisce un regime uniforme e permanente di polizia sanitaria per l’ingresso nell’Unione di uccelli da compagnia al seguito del proprietario o di una persona autorizzata. La finalità è prevenire l’introduzione e la diffusione dell’influenza aviaria, in particolare dei sottotipi H5 e H7, sostituendo il precedente quadro provvisorio fondato sulla decisione 2007/25/CE.

Contesto e ratio

Nei considerando la Commissione richiama l’esigenza di basare le misure su evidenze scientifiche, di semplificare e rendere più trasparente la disciplina e di mantenere misure permanenti nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013. La scelta è giustificata dall’intensificazione della minaccia globale dell’influenza aviaria e dalla necessità di evitare che i movimenti non commerciali divengano veicolo di diffusione del virus.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 1 delimita l’ambito ai movimenti non commerciali di uccelli da compagnia, intesi come specie avicole ricomprese nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013, diretti verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo. Restano fuori dall’applicazione:

  • i movimenti con più di cinque uccelli nel singolo trasferimento;
  • i movimenti provenienti da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera.

Limite quantitativo e prevenzione di usi fraudolenti

L’articolo 2 conferma il limite massimo di cinque uccelli per singolo movimento. Nei considerando, tale limite è giustificato dall’esigenza di evitare che trasferimenti commerciali vengano occultati come non commerciali; oltre tale soglia, il movimento non rientra nel regolamento e deve seguire le norme applicabili all’ingresso nell’Unione di volatili in cattività e i relativi controlli ufficiali.

Identificazione degli animali

L’articolo 3 richiede, come regola generale, una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile con codice alfanumerico apposta nel paese o territorio di spedizione. La marcatura deve precedere eventuali isolamento, test o vaccinazioni se il movimento si fonda su alcune delle opzioni sanitarie previste all’articolo 4. In casi specifici, è sufficiente una descrizione degli animali, ma solo se il movimento avviene alle condizioni dell’articolo 6 e gli uccelli sono stati collocati in un contenitore sigillato dall’autorità competente prima della spedizione e vi restano durante la quarantena.

Misure sanitarie preventive prima della spedizione

L’articolo 4 disciplina le condizioni sanitarie alternative per l’ingresso. Il territorio o paese terzo di spedizione deve essere membro dell’OIE e gli uccelli devono soddisfare una delle tre serie di condizioni previste:

  • provenienza da paese o territorio elencato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni prima della spedizione;
  • vaccinazione contro l’influenza aviaria H5 e H7, con ciclo completo nei sei mesi precedenti e almeno 60 giorni prima della partenza, nonché eventuale richiamo secondo le istruzioni del fabbricante, usando un vaccino autorizzato non vivo attenuato somministrato da un veterinario autorizzato o ufficiale;
  • isolamento per almeno 14 giorni sotto supervisione veterinaria e test negativo per antigene o genoma H5/H7, effettuato su campione prelevato non prima del settimo giorno di isolamento.

In tutti i casi è inoltre necessaria un’ispezione clinica da parte di un veterinario autorizzato o ufficiale nelle 48 ore precedenti la spedizione, o l’ultimo giorno lavorativo precedente, con esito negativo e senza contatti con altri volatili tra l’ispezione e la partenza.

Requisiti tecnici dei test e dei vaccini

Per i test e i vaccini utilizzati nelle opzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), il regolamento rinvia ai requisiti del capitolo 3.3.4 del Manuale OIE dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, 8a edizione, 2018.

Obblighi dopo l’ingresso nell’Unione

L’articolo 5 impone che gli uccelli siano trasferiti direttamente dal luogo di ingresso dei viaggiatori a una casa privata o altra residenza nell’Unione e mantenuti sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni dopo l’ingresso. Durante tale periodo è vietata la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.

Deroga con quarantena riconosciuta

L’articolo 6 prevede una deroga per gli uccelli che non soddisfano le condizioni ordinarie dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b). In tal caso il movimento è ammesso solo se gli animali sono destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, vi restano per almeno 30 giorni, sono trasferiti direttamente al sito di quarantena e possono uscirne solo con autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale. L’autorità competente deve monitorare l’arrivo e verificare le condizioni di quarantena, compresi i dati di mortalità e l’ispezione clinica all’inizio e alla fine del periodo.

Certificazione veterinaria

L’articolo 7 richiede la certificazione sanitaria conforme al modello stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938. La certificazione può essere rilasciata da un veterinario ufficiale del paese o territorio di spedizione oppure da un veterinario autorizzato, con successiva convalida dell’autorità competente. Il certificato si basa su una dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata e, a seconda dei casi, sulla prova della predisposizione della quarantena in uno stabilimento riconosciuto oppure sul permesso dello Stato membro di destinazione per le ipotesi di deroga previste dall’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2022. In tal modo evita un vuoto normativo rispetto alla cessazione della decisione 2007/25/CE al 31 dicembre 2021.

Disposizioni principali

Oggetto, ambito ed esclusioni

L’articolo 1 disciplina le condizioni di polizia sanitaria per i movimenti non commerciali di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo. Il regolamento non si applica ai movimenti con più di cinque uccelli né ai movimenti provenienti da Andorra, Gibilterra, Groenlandia, Islanda, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Stato della Città del Vaticano e Svizzera.

Limite massimo di cinque uccelli

L’articolo 2 stabilisce che il numero massimo di uccelli da compagnia che possono accompagnare il proprietario o una persona autorizzata in un singolo movimento non può essere superiore a cinque. Il superamento della soglia esclude il movimento dall’ambito del regolamento.

Marcatura e identificazione

L’articolo 3 richiede che gli uccelli siano marcati nel territorio o paese terzo di spedizione con una marcatura individuale leggibile, permanente e inamovibile, recante un codice alfanumerico. Se il movimento avviene secondo alcune opzioni dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punti i), ii) o iii), la marcatura deve essere apposta prima dell’isolamento, della prova o della vaccinazione. In deroga, può bastare una descrizione degli uccelli se il movimento avviene alle condizioni dell’articolo 6 e se gli animali sono stati collocati, prima della spedizione, in un contenitore sigillato dall’autorità competente e vi restano durante la quarantena.

Misure sanitarie preventive pre-ingresso

L’articolo 4 condiziona il movimento all’appartenenza del territorio o paese terzo di spedizione all’OIE e al rispetto di una delle tre alternative sanitarie: origine da paese/territorio elencato negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 con isolamento sotto sorveglianza ufficiale per almeno 30 giorni; oppure vaccinazione completa contro H5 e H7 nei sei mesi precedenti e almeno 60 giorni prima della spedizione, con eventuale richiamo; oppure isolamento per almeno 14 giorni sotto supervisione veterinaria e test negativo per antigene o genoma H5/H7 eseguito non prima del settimo giorno di isolamento. In ogni caso è richiesta un’ispezione clinica nelle 48 ore precedenti la spedizione, o l’ultimo giorno lavorativo precedente, con assenza di segni di malattia, e il divieto di contatto con altri volatili tra l’ispezione e la partenza.

Requisiti tecnici di test e vaccini

L’articolo 4, paragrafo 2, rinvia ai requisiti del capitolo 3.3.4 del Manuale OIE dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri, 8a edizione, 2018, per i test e i vaccini utilizzati ai fini delle opzioni previste al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii).

Obblighi dopo l’arrivo nell’Unione

L’articolo 5 prevede che gli uccelli introdotti nell’Unione siano trasferiti direttamente dal luogo di ingresso dei viaggiatori a una casa privata o altra residenza e siano tenuti sotto controllo ufficiale per almeno 30 giorni dopo l’ingresso. Durante tale periodo è vietata la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili.

Deroga con quarantena in stabilimento riconosciuto

L’articolo 6 consente, in deroga all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5, il movimento di uccelli che non soddisfano le condizioni sanitarie ordinarie, purché siano destinati a uno stabilimento di quarantena riconosciuto ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 nello Stato membro di destinazione, vi restino per almeno 30 giorni dall’arrivo nell’Unione, siano trasferiti direttamente dal luogo di ingresso a tale struttura e lascino la quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale. L’autorità competente deve monitorare l’arrivo e verificare le condizioni di quarantena, inclusi i dati di mortalità e l’ispezione clinica all’inizio e alla fine del periodo.

Certificazione sanitaria e documentazione di supporto

L’articolo 7 richiede che il movimento verso l’Unione sia accompagnato da certificazione secondo il modello del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938. La certificazione può essere rilasciata da un veterinario ufficiale del paese o territorio di spedizione oppure da un veterinario autorizzato, con successiva convalida da parte dell’autorità competente. Il certificato deve essere compilato sulla base della dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata e, se del caso, delle prove dell’avvenuta predisposizione della quarantena in uno stabilimento riconosciuto oppure del permesso concesso dallo Stato membro di destinazione nei casi di deroga ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 8 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi dal 1° gennaio 2022. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecontrolli ufficialimovimenti di animali da compagniapolizia sanitaria veterinaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.