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Cassazione Penale, Ordinanza n. 41039/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria deducendo un solo motivo: vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, sostenendo che le dichiarazioni della persona offesa sarebbero state insufficienti a dimostrare il concorso della ricorrente nei reati ascritti. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo era totalmente generico, perché non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello, ed era inoltre non consentito in quanto sostanzialmente reiterava censure già dedotte e disattese in appello, proponendo in sede di legittimità una lettura alternativa del merito. Ha anche ritenuto il motivo manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva espresso una valutazione di credibilità della persona offesa coerente, priva di aporie e di manifeste illogicità, potendo le sole dichiarazioni della persona offesa sorreggere l'affermazione di responsabilità penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese richieste dalla parte civile, poiché questa si era limitata a chiedere la declaratoria di inammissibilità con vittoria di spese, senza offrire un effettivo contributo di contrasto ai motivi di impugnazione. È stato infine disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di procedimento con persone vulnerabili.

Norme richiamate

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    è richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento, trattandosi di procedimento penale con persone vulnerabili.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente generica è inammissibile.
  • Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di rivalutazione del merito o in una mera riproposizione di doglianze già formulate e disattese in appello.
  • La denuncia di vizio motivazionale è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia reso una valutazione della credibilità della persona offesa coerente, non contraddittoria e priva di manifeste illogicità.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, da sole, fondare l'affermazione di responsabilità penale se il giudice di merito ne abbia adeguatamente valutato attendibilità e credibilità.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese nel giudizio di cassazione se si limita a chiedere l'inammissibilità del ricorso senza svolgere un concreto e specifico contrasto ai motivi di impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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