Regolamento (UE) 2018/1799
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un'azione statistica diretta temporanea per realizzare una diffusione armonizzata, a livello UE, di variabili del censimento 2021 della popolazione e delle abitazioni su griglia geospaziale di 1 km². Definisce la griglia di riferimento, le variabili da trasmettere, le classificazioni, i metadati, il formato tecnico SDMX/Census Hub, nonché le regole di armonizzazione e di protezione della riservatezza. Stabilisce inoltre scadenze di trasmissione, requisiti di qualità e modalità di diffusione da parte di Eurostat.
Azione statistica diretta temporanea per sviluppare, produrre e diffondere dati censuari del 2021 geocodificati su griglia armonizzata di 1 km².
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione, per la trasmissione a Eurostat di un set selezionato di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate su una griglia comune di celle da 1 km². Riguarda i dati validati e aggregati, i metadati associati, le regole di armonizzazione, qualità, formato tecnico e diffusione; include anche contributi finanziari dell'Unione per coprire i costi incrementali sostenuti dagli istituti nazionali di statistica e dalle altre autorità nazionali. Sono esclusi gli oneri supplementari sui rispondenti, poiché l'operazione si basa sui dati del censimento 2021 già raccolti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799: diffusione di dati censuari del 2021 su griglia di 1 km²
Il regolamento istituisce una azione statistica diretta temporanea ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009, finalizzata a produrre e diffondere una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate su una griglia armonizzata di celle di 1 km². La misura risponde all'esigenza, evidenziata nei considerando, di disporre di dati comparabili, affidabili e territorialmente dettagliati per la definizione di politiche, in particolare regionali, a livello paneuropeo.
Finalità e contesto
La Commissione sottolinea che la diffusione di variabili censuarie armonizzate su griglia a superficie costante costituisce un risultato statistico europeo fondamentale. L'azione è temporanea, limitata a un unico anno di riferimento, e si basa esclusivamente sui dati del censimento 2021, senza imporre ulteriori oneri ai rispondenti. È inoltre previsto un sostegno finanziario dell'Unione per coprire i costi incrementali sostenuti dagli istituti nazionali di statistica e dalle altre autorità nazionali.
Ambito oggettivo e definizioni
L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'atto: sviluppare, produrre e diffondere dati della griglia da 1 km² relativi al censimento 2021. L'articolo 2 rinvia, in via generale, alle definizioni del regolamento (CE) n. 763/2008 e introduce nozioni specifiche essenziali per l'operatività del sistema, tra cui griglia, cella della griglia, popolazione totale, dato, valore numerico, valore speciale, dati validati, valore osservato, valore riservato ed etichetta.
Griglia di riferimento e identificazione delle celle
L'articolo 3 stabilisce che la griglia statistica paneuropea di riferimento è la "Grid_ETRS89-LAEA1000" prevista dal regolamento (UE) n. 1089/2010. Ne delimita l'estensione territoriale ai fini del presente regolamento e definisce il sistema di identificazione delle celle mediante un codice univoco basato sulle coordinate del punto in basso a sinistra della cella; il codice del paese precede il codice della cella trasmesso dallo Stato membro.
Variabili, classificazioni e programma dei dati
L'articolo 4 rinvia alle specifiche tecniche del regolamento (UE) 2017/543 e demanda all'allegato I le classificazioni applicabili. L'allegato I individua le variabili da trattare, tra cui:
- luogo di dimora abituale;
- sesso;
- età;
- condizione professionale o non professionale (occupati);
- luogo di nascita;
- luogo di dimora abituale un anno prima del censimento.
L'articolo 5 e l'allegato II descrivono il programma dei dati da trasmettere per il 2021: una tabella bidimensionale che incrocia le celle GEO.G. con le modalità selezionate delle variabili. È inclusa anche una cella virtuale per ciascuno Stato membro per le persone non attribuite a una cella specifica.
Armonizzazione dei valori e protezione della riservatezza
L'articolo 6 disciplina l'armonizzazione dei risultati. I dati da diffondere devono essere armonizzati e, ove possibile, si privilegiano valori numerici rispetto a valori speciali. In particolare:
- i dati sulla popolazione totale non possono essere indicati come riservati;
- i dati sulla popolazione totale con valore osservato diverso da 0 devono essere etichettati come "popolato";
- i dati sulla popolazione totale con valore osservato pari a 0 non devono recare tale etichetta.
L'articolo 5, paragrafo 2, stabilisce inoltre che ogni valore riservato va sostituito con il valore speciale "non disponibile". L'allegato III prevede ulteriori etichette, tra cui "provvisorio", "riveduto", "cfr. informazioni allegate" e "riservato", e precisa che alcune etichette richiedono un testo esplicativo.
Metadati, qualità e informazioni metodologiche
L'articolo 7 impone la trasmissione dei metadati secondo l'allegato III. Quest'ultimo richiede metadati sia sui dati sia sulle variabili: devono essere fornite informazioni sulle fonti, sulla metodologia di produzione, sull'attendibilità e accuratezza, nonché, per la variabile sul luogo di dimora abituale, sulla metodologia di attribuzione delle persone alle celle della griglia e sulle caratteristiche delle persone assegnate alla cella virtuale GEO.G.y.
L'allegato III integra inoltre la struttura dei metadati prevista dal regolamento (UE) 2017/881 con sezioni aggiuntive su:
- trattamento e valutazione della metodologia generale applicata;
- diffusione e misure di controllo della divulgazione di dati statistici;
- tempestività e puntualità di trasmissione e revisioni;
- qualità geografica dei dati, con riferimento a comparabilità, copertura territoriale, precisione della posizione, coerenza temporale e completezza dei dati geografici utilizzati per la geocodifica.
L'articolo 11 impone agli Stati membri di garantire la qualità dei dati trasmessi secondo i criteri di qualità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, e autorizza Eurostat a richiedere ulteriori informazioni per la valutazione della qualità.
Date di riferimento, trasmissione e conservazione
L'articolo 8 collega la data di riferimento dei dati della griglia 1 km² alla data di riferimento già comunicata dallo Stato membro ai sensi del regolamento (UE) 2017/712. L'articolo 9 stabilisce i termini di trasmissione:
- entro il 31 dicembre 2022, trasmissione di dati validati e aggregati e metadati sulla popolazione totale;
- entro il 31 marzo 2024, trasmissione degli altri dati validati e aggregati e dei relativi metadati.
L'articolo 10 prevede che i dati e i metadati siano trasmessi in formato SDMX tramite Census Hub e che gli Stati membri li conservino fino al 31 dicembre 2034, per eventuali successive trasmissioni su richiesta di Eurostat.
Diffusione a cura di Eurostat e coordinamento con la normativa INSPIRE
L'articolo 12 attribuisce a Eurostat la diffusione dei set di dati della griglia da 1 km² e dei relativi metadati. Il programma dei dati e dei metadati da trasmettere e diffondere corrisponde ai dati che gli Stati membri diffondono a livello nazionale in conformità alla direttiva 2007/2/CE e ai regolamenti di esecuzione 1205/2008, 976/2009 e 1089/2010.
Entrata in vigore e natura dell'atto
L'articolo 13 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Istituzione dell'azione statistica temporanea
È istituita un'azione statistica diretta temporanea per sviluppare, produrre e diffondere una selezione di variabili del censimento 2021 geocodificate su griglia di 1 km². L'obiettivo è creare una griglia di riferimento geospaziale unica, costante e armonizzata per l'Europa e definire variabili, classificazioni, programma dei dati e metadati.
Definizioni
Si applicano le definizioni del regolamento (CE) n. 763/2008. Sono inoltre definite nozioni specifiche come griglia, cella e punto della griglia, popolazione totale, dato, valore del dato, valore numerico, dati validati, valore osservato, valore riservato, valore speciale ed etichetta.
Griglia di riferimento e codifica delle celle
La griglia statistica di riferimento paneuropea è la griglia di pari superficie "Grid_ETRS89-LAEA1000" del regolamento (UE) n. 1089/2010, con estensione territoriale limitata a specifici valori di coordinate est/nord. Ogni cella è identificata da un codice unico basato sulle coordinate del punto in basso a sinistra; il codice dello Stato membro precede il codice della cella.
Variabili censuarie e classificazioni
Le specifiche tecniche delle variabili rinviano al regolamento (UE) 2017/543, mentre le classificazioni applicabili sono quelle dell'allegato I. Le variabili riguardano, tra l'altro, luogo di dimora abituale, sesso, età, occupati, luogo di nascita e luogo di dimora un anno prima del censimento.
Programma dei dati da trasmettere
L'allegato II definisce una tabella bidimensionale che incrocia le celle GEO.G. con le modalità selezionate delle variabili censuarie. Gli Stati membri devono trasmettere, per il 2021, i dati relativi alla popolazione totale, sesso, età, occupati, luogo di nascita e mobilità residenziale a un anno dal censimento.
Armonizzazione dei risultati e trattamento dei valori riservati
I valori da diffondere devono essere armonizzati e, per quanto possibile, si preferiscono valori numerici a valori speciali. I dati sulla popolazione totale non possono essere indicati come riservati; se il valore osservato è diverso da zero, la cella deve essere etichettata "popolato", mentre non va etichettata se il valore osservato è zero. I valori riservati sono sostituiti con il valore speciale "non disponibile".
Metadati richiesti
Gli Stati membri trasmettono metadati secondo l'allegato III, incluse etichette come "provvisorio", "popolato", "riveduto", "cfr. informazioni allegate" e "riservato". Devono anche fornire metadati per ciascuna variabile su fonti, metodologia, attendibilità, accuratezza, stima dei dati e attribuzione delle persone alle celle della griglia.
Data di riferimento
La data di riferimento dei dati della griglia 1 km² coincide con quella comunicata da ciascuno Stato membro ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/712.
Termini di trasmissione e conservazione
La trasmissione a Eurostat dei dati validati e aggregati e dei metadati sulla popolazione totale deve avvenire entro il 31 dicembre 2022; gli altri dati e metadati devono essere trasmessi entro il 31 marzo 2024. I dati e i metadati devono essere conservati fino al 31 dicembre 2034 per eventuale ulteriore trasmissione su richiesta di Eurostat.
Formato tecnico di trasmissione
Il formato tecnico è SDMX, come implementato tramite il Census Hub. Gli Stati membri trasmettono i dati conformemente alle specifiche tecniche fornite da Eurostat.
Qualità dei dati e richieste supplementari
Gli Stati membri devono garantire la qualità dei dati secondo l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Eurostat può chiedere informazioni supplementari per valutare la qualità delle statistiche trasmesse.
Diffusione da parte di Eurostat
Eurostat diffonde i set di dati della griglia 1 km² e i relativi metadati. Il contenuto da diffondere corrisponde ai dati diffusi a livello nazionale in applicazione della direttiva 2007/2/CE e dei regolamenti di esecuzione collegati.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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