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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1851

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)]

Normativa europea32018R1851

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro delle DOP e IGP la denominazione "Bayrisch Blockmalz"/"Bayrischer Blockmalz"/"Echt Bayrisch Blockmalz"/"Aecht Bayrischer Blockmalz" come indicazione geografica protetta. La registrazione segue la pubblicazione della domanda e l’assenza di opposizioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. È inoltre riconosciuto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 per un operatore tedesco che aveva commercializzato legalmente il prodotto con tale denominazione per oltre cinque anni prima della pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Bayrisch Blockmalz"/"Bayrischer Blockmalz"/"Echt Bayrisch Blockmalz"/"Aecht Bayrischer Blockmalz" e concessione di un periodo transitorio a un operatore tedesco.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta indicata e al prodotto appartenente alla classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria". Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea in quanto regolamento direttamente applicabile. Prevede inoltre un regime transitorio specifico a favore del produttore "Kalfany & Co.KG Süße Werbung GmbH, D-79336 Herbolzheim", autorizzato a continuare l’uso della denominazione fino al 31 dicembre 2020. Non sono previste altre esclusioni.

Iscrizione dell’IGP "Bayrisch Blockmalz"/"Bayrischer Blockmalz"/"Echt Bayrisch Blockmalz"/"Aecht Bayrischer Blockmalz"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione completa la procedura di registrazione della denominazione tedesca come indicazione geografica protetta, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La Commissione rileva che la domanda era stata pubblicata e che non erano pervenute opposizioni nei termini di cui all’articolo 51 del regolamento base, sicché la registrazione doveva essere disposta.

Contesto procedurale e base giuridica

La domanda di registrazione della denominazione era stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento di esecuzione è adottato richiamando, in particolare, l’articolo 15, paragrafo 1, e l’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento, che costituiscono la base per la registrazione e per eventuali regimi transitori in presenza di determinate condizioni.

Ambito materiale della registrazione

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. La tutela concerne quindi il nome del prodotto quale IGP, con effetti propri dei regimi di qualità UE per i prodotti agricoli e alimentari.

Periodo transitorio per un operatore già presente sul mercato

Le autorità tedesche avevano segnalato che, nel quadro della procedura nazionale di opposizione, la registrazione avrebbe potuto incidere sull’esistenza di una denominazione totalmente omonima e che prodotti con tale denominazione erano stati legalmente commercializzati per oltre cinque anni prima della pubblicazione della domanda. Su tale base è stato chiesto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 per il produttore "Kalfany Süße Werbung GmbH & Co.KG, D-79336 Herbolzheim", ubicato al di fuori dell’area geografica delimitata.

La Commissione riconosce che tale impresa soddisfa le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 e le consente pertanto di continuare a utilizzare la denominazione registrata fino al 31 dicembre 2020.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente stabilito che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento interno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

La denominazione "Bayrisch Blockmalz"/"Bayrischer Blockmalz"/"Echt Bayrisch Blockmalz"/"Aecht Bayrischer Blockmalz" è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Classificazione del prodotto

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Periodo transitorio per un operatore specifico

Il produttore "Kalfany & Co.KG Süße Werbung GmbH, D-79336 Herbolzheim" è autorizzato a continuare a utilizzare la denominazione registrata fino al 31 dicembre 2020, in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentaritutela delle denominazionialimentare

Testo integrale

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