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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1845

Regolamento (UE) 2018/1845 della Banca centrale europea, del 21 novembre 2018, sull'esercizio della discrezionalità ai sensi dell'articolo 178, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) n. 575/2013, relativo alla soglia per la valutazione della rilevanza di obbligazioni creditizie in arretrato (BCE/2018/26)

Normativa europea32018R1845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la soglia uniforme che gli enti creditizi significativi devono usare per valutare la rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai fini del default ex articolo 178 del CRR. La BCE esercita così una discrezionalità prevista dal diritto dell’Unione, con l’obiettivo di assicurare applicazione coerente e comparabilità tra banche vigilate. Sono previsti una componente assoluta e una relativa della soglia, oltre a un periodo transitorio per l’adeguamento operativo degli enti.

Esercizio, da parte della BCE, della discrezionalità prevista dall’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per fissare la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai fini della valutazione del default.

Ambito di applicazione

Si applica esclusivamente agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17), nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico. Riguarda la determinazione della rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato per l’individuazione del default, indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio. La disciplina si applica direttamente in tutti gli Stati membri; gli enti devono adeguarsi entro il 31 dicembre 2020 e notificare alla BCE, entro il 1º giugno 2019, la data di avvio dell’applicazione.

Esercizio della discrezionalità BCE sulla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Il regolamento disciplina l’esercizio, da parte della BCE, della discrezionalità attribuita dall’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per stabilire la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato ai fini della qualificazione del default. Il contesto normativo è quello del Meccanismo di vigilanza unico, nel quale la BCE è competente per gli enti creditizi significativi e mira ad assicurare applicazione coerente delle regole prudenziali e comparabilità tra intermediari.

Finalità e contesto regolatorio

La BCE richiama il proprio potere regolamentare derivante dal TFUE e dallo Statuto del SEBC, oltre al quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013. Nei considerando viene sottolineato che il diritto dell’Unione prevede opzioni e discrezionalità in materia prudenziale e che la BCE, quale autorità competente per le banche significative, può esercitarle in modo uniforme. È richiamato anche il regolamento delegato (UE) 2018/171, che integra il CRR sulle norme tecniche relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica esclusivamente agli enti creditizi classificati come significativi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e della parte IV e dell’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 468/2014 (regolamento quadro MVU). La disciplina opera indipendentemente dal metodo usato per il calcolo delle esposizioni ponderate per il rischio. Restano quindi fuori dal suo campo applicativo gli enti non significativi, per i quali l’esercizio della corrispondente discrezionalità può restare in capo alle autorità nazionali competenti secondo il quadro pertinente.

Definizioni richiamate

L’articolo 2 rinvia alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013, nel regolamento (UE) n. 1024/2013 e nel regolamento (UE) n. 468/2014. Il regolamento non introduce dunque un autonomo glossario sostanziale, ma si innesta sulle definizioni già vigenti nel quadro prudenziale e di vigilanza.

Soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato

Il nucleo della disciplina è l’articolo 3, che fissa una soglia composta da due limiti cumulativi:

  • un limite assoluto: EUR 100 per le esposizioni al dettaglio e EUR 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio, calcolato come somma di tutti gli importi in arretrato dovuti dal debitore all’ente creditizio, alla sua impresa madre o a una sua filiazione;
  • un limite relativo: 1 % del rapporto tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte in bilancio, escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Il regolamento precisa che, per gli enti che applicano la definizione di default alle esposizioni al dettaglio a livello di singola linea di credito, la soglia deve essere applicata a quel medesimo livello, e non solo sul complesso del rapporto creditizio con il debitore.

Regola sul default e superamento della soglia

Il default si considera intervenuto solo quando entrambi i limiti della soglia sono superati per 90 giorni consecutivi. Il regolamento, quindi, collega la rilevanza dell’arretrato non solo a una soglia economica, ma anche a un requisito temporale di persistenza dell’inadempimento.

Periodo transitorio e adempimenti di adeguamento

Per tener conto delle legittime aspettative degli enti vigilati e della possibile discontinuità rispetto alle prassi delle autorità nazionali, il regolamento prevede un periodo transitorio. Gli enti creditizi devono applicare la nuova soglia al più tardi entro il 31 dicembre 2020 e devono comunicare alla BCE, entro il 1º giugno 2019, la data esatta da cui inizieranno ad applicarla.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo il regime tipico dei regolamenti dell’Unione.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito soggettivo

La BCE esercita la discrezionalità conferita alle autorità competenti dall’articolo 178, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 per definire la soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato. La disciplina vale solo per gli enti creditizi significativi vigilati nel quadro del MVU, a prescindere dal metodo di calcolo degli attivi ponderati per il rischio.

Definizioni applicabili

Ai fini del regolamento si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 575/2013, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17).

Soglia di rilevanza per il default

La soglia si compone di due elementi cumulativi: (i) un limite assoluto pari a EUR 100 per le esposizioni al dettaglio e a EUR 500 per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio; (ii) un limite relativo pari all’1 % del rapporto tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritti in bilancio, escluse le esposizioni in strumenti di capitale.

Applicazione al livello della singola linea di credito

Per gli enti che applicano la definizione di default alle esposizioni al dettaglio a livello di singola linea di credito, la soglia si applica anch’essa al livello della singola linea di credito concessa al debitore dall’ente creditizio, dall’impresa madre o da una delle sue filiazioni.

Momento in cui si considera il default

Il default si considera intervenuto quando entrambi i limiti della soglia sono superati per 90 giorni consecutivi.

Termine di adeguamento e notifica

Gli enti creditizi devono applicare la soglia al più tardi entro il 31 dicembre 2020. Devono inoltre notificare alla BCE, entro il 1º giugno 2019, la data esatta a partire dalla quale inizieranno ad applicarla.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeenti creditizirequisiti patrimonialimeccanismo di vigilanza unicogestione del rischio di credito

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