Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/1800

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1800 della Commissione, del 21 novembre 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2019 e 2020 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32018R1800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento fissa i volumi limite per alcuni prodotti ortofrutticoli per gli anni 2019 e 2020, utilizzati come soglia per valutare l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione. La misura si inserisce nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e rinvia alle regole applicative del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L’allegato contiene, per ciascun prodotto e periodo stagionale, i quantitativi soglia espressi in tonnellate. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2019 ed è destinato a cessare i suoi effetti il 30 giugno 2020.

Stabilisce per il 2019 e il 2020 i volumi limite delle importazioni di taluni ortofrutticoli ai fini dell’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti ortofrutticoli elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, identificati tramite i codici NC indicati nell’allegato del regolamento. Rileva per i periodi di applicazione specificati per ciascun prodotto e per gli anni 2019 e 2020; è esclusa ogni disciplina generale di mercato diversa da quella prevista per l’eventuale attivazione del dazio addizionale. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2020.

Volumi limite per l’eventuale applicazione di dazi addizionali all’importazione di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1800 della Commissione fissa, per gli anni 2019 e 2020, i volumi limite delle importazioni di taluni prodotti ortofrutticoli ai fini della possibile applicazione di dazi addizionali all’importazione. La misura si colloca nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dalle modalità applicative del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.

Quadro normativo e finalità

Ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, un dazio addizionale può essere applicato ai prodotti e nei periodi individuati dall’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. Il meccanismo opera quando il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica in un determinato periodo supera il volume limite annuo fissato per quel prodotto. La Commissione richiama inoltre il principio per cui il dazio non va applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se l’effetto della misura risulterebbe sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

Base di determinazione dei volumi limite

Il regolamento precisa che i volumi limite sono determinati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti, come richiesto dall’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per la fissazione dei limiti relativi al 2019 e al 2020, la Commissione ha preso in considerazione i dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2015, 2016 e 2017.

Ambito oggettivo: prodotti e periodi interessati

L’allegato contiene l’elenco dei prodotti soggetti al meccanismo, con relativo codice NC, periodo di applicazione e volume limite espresso in tonnellate. Tra i prodotti figurano, in particolare:

  • pomodori;
  • cetrioli;
  • carciofi;
  • zucchine;
  • arance;
  • clementine;
  • mandarini, compresi tangerini e satsuma, wilkings e ibridi simili di agrumi;
  • limoni;
  • uve da tavola;
  • mele;
  • pere;
  • albicocche;
  • ciliegie diverse dalle ciliegie acide;
  • pesche, comprese le pesche noci;
  • prugne.

Per ciascun prodotto, l’allegato individua finestre temporali stagionali specifiche; ad esempio, per i pomodori sono previsti due periodi, dal 1° giugno al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 maggio, mentre per altri prodotti il periodo coincide con l’intero anno o con specifiche campagne stagionali.

Volumi limite indicati nell’allegato

L’allegato riporta i limiti quantitativi per il 2019 e il 2020. Tra i principali valori figurano:

  • pomodori: 326 943 t e 811 333 t nei due periodi indicati;
  • cetrioli: 76 688 t e 46 494 t;
  • carciofi: 55 581 t;
  • zucchine: 60 635 t;
  • arance: 678 007 t;
  • clementine: 100 326 t;
  • mandarini: 164 563 t;
  • limoni: 36 456 t e 340 396 t;
  • uve da tavola: 83 264 t;
  • mele: 399 660 t e 48 524 t;
  • pere: 144 570 t e 28 470 t;
  • albicocche: 114 722 t;
  • ciliegie: 36 289 t;
  • pesche: 303 691 t;
  • prugne: 28 092 t.

Regole interpretative dell’allegato

Il regolamento chiarisce che, fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci nell’allegato ha valore puramente indicativo. Ai fini dell’applicazione dei dazi addizionali, il campo di applicazione è determinato in base ai codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento.

Entrata in vigore, applicazione ed efficacia temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019. La sua efficacia cessa il 30 giugno 2020. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione dei volumi limite per il 2019 e il 2020

L’articolo 1 stabilisce che, per gli anni 2019 e 2020, i volumi limite di cui all’articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi ai prodotti elencati nell’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono quelli indicati nell’allegato del presente regolamento.

Cornice per l’eventuale dazio addizionale all’importazione

Dai considerando emerge che il dazio addizionale all’importazione può essere applicato ai sensi dell’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nei periodi indicati dall’allegato VII del regolamento (UE) 2017/892, quando il quantitativo immesso in libera pratica in un periodo di applicazione supera il volume limite annuo del prodotto. Il dazio non si applica se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell’Unione o se i suoi effetti sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.

Base di calcolo dei volumi limite

I volumi limite sono determinati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti, come previsto dall’articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione precisa di aver utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri per il triennio 2015-2017.

Decorrenza, vigenza e applicazione temporale

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1° gennaio 2019 e cessa di produrre effetti il 30 giugno 2020. La scelta della decorrenza dal 1° gennaio 2019 è collegata al fatto che, per alcuni prodotti, i periodi di applicazione dei dazi addizionali iniziano in quella data.

Allegato con volumi limite per prodotto e periodo

L’allegato elenca per ciascun prodotto il codice NC, il periodo di applicazione e il volume limite in tonnellate per il 2019 e il 2020. I prodotti includono, tra gli altri, pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne. L’allegato precisa che la designazione delle merci è puramente indicativa e che il campo di applicazione dei dazi è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatipolitica commercialedazi doganali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.