Regolamento (UE) 2018/1798
Regolamento (UE) 2018/1798 della Commissione, del 21 novembre 2018, che attua il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione per l'anno di riferimento 2019 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004 stabilendo quali dati debbano essere raccolti per le statistiche europee sulla società dell'informazione per il 2019. Definisce in modo molto dettagliato le tematiche, le caratteristiche da rilevare, le disaggregazioni richieste e i termini di trasmissione per imprese, famiglie e individui. Si tratta di un atto tecnico-statistico direttamente applicabile negli Stati membri, destinato a uniformare la produzione e la trasmissione dei dati a Eurostat.
Definizione delle specifiche tecniche e dei termini di trasmissione dei dati per le statistiche UE sulla società dell'informazione relative all'anno di riferimento 2019.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri dell'Unione europea, che devono trasmettere a Eurostat i dati e i metadati necessari alla produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione previste dal regolamento (CE) n. 808/2004. Riguarda due moduli statistici: imprese e società dell'informazione, e individui/famiglie e società dell'informazione. Per il modulo imprese, la rilevazione concerne in linea generale imprese con 10 o più addetti operanti in specifici settori NACE Rev. 2, con inclusione facoltativa delle imprese con meno di 10 addetti; per il modulo individui/famiglie, riguarda famiglie con almeno un componente di 16-74 anni e individui di età compresa tra 16 e 74 anni, ovunque residenti nel territorio dello Stato membro.
Regolamento (UE) 2018/1798 della Commissione: specifiche per le statistiche sulla società dell'informazione per il 2019
Il regolamento attua il regolamento (CE) n. 808/2004, che istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sulla società dell'informazione. La Commissione precisa, per l'anno di riferimento 2019, quali dati e metadati debbano essere raccolti e trasmessi a Eurostat per i moduli relativi alle imprese e a individui/famiglie, nonché i relativi termini di invio.
Finalità e struttura dell'atto
L'atto ha natura essenzialmente tecnica e statistica: non introduce obblighi sostanziali per le imprese o i cittadini, ma disciplina il contenuto delle rilevazioni che gli Stati membri devono effettuare. Le misure sono adottate in attuazione dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 808/2004 e, secondo il testo, risultano conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo.
Modulo 1: imprese e società dell'informazione
Per le imprese, l'allegato I individua sette grandi aree tematiche da trattare nel 2019:
- sistemi TIC e loro utilizzo;
- uso di Internet e di altre reti elettroniche;
- commercio elettronico;
- processi di e-business e aspetti organizzativi;
- competenze TIC e fabbisogno di personale qualificato;
- ostacoli all'uso delle TIC, di Internet e del commercio elettronico;
- sicurezza delle TIC.
Le variabili richieste coprono, tra l'altro, l'uso di computer, l'accesso a Internet, la dotazione di dispositivi mobili con connettività, la presenza e le funzionalità del sito web aziendale, l'uso dei social media, le vendite via web e via EDI, l'impiego di ERP e CRM, la formazione TIC, l'assunzione di specialisti TIC, gli ostacoli alle vendite verso altri Stati membri e l'adozione di misure di sicurezza informatica. Molte variabili sono indicate come facoltative, segnalando margini di flessibilità nella rilevazione nazionale.
Campo di applicazione del modulo imprese
La rilevazione riguarda imprese classificate in specifiche categorie NACE Rev. 2:
- sezione C;
- sezioni D ed E;
- sezione F;
- sezione G;
- sezione H;
- sezione I;
- sezione J;
- sezione L;
- divisioni 69-74;
- sezione N;
- gruppo 95.1.
La soglia ordinaria è di 10 o più addetti; l'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti è facoltativa. La copertura geografica è nazionale, con riferimento alle imprese ubicate sul territorio dello Stato membro.
Periodi di riferimento, disaggregazioni e frequenza
Per le variabili riferite all'anno civile precedente, il periodo di riferimento è il 2018; per le altre caratteristiche, il riferimento è il 2019. I dati devono essere trasmessi una sola volta per l'anno 2019.
Sono previste disaggregazioni:
- per attività economica, secondo aggregazioni NACE Rev. 2 indicate nell'allegato;
- per dimensione dell'impresa, con classi 10 o più addetti, 10-49, 50-249 e 250 o più; sono previste ulteriori classi facoltative per le imprese più piccole.
Termini di trasmissione per le imprese
Gli Stati membri devono trasmettere a Eurostat:
- i dati aggregati entro il 5 ottobre 2019, assicurando che l'insieme sia finalizzato, convalidato e accettato entro tale data;
- i metadati entro il 31 maggio 2019;
- la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2019.
I dati e i metadati devono essere inviati tramite il punto di accesso unico, secondo le norme di scambio definite da Eurostat; metadati e relazione sulla qualità devono utilizzare la struttura di metadati standard Eurostat.
Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione
L'allegato II disciplina la rilevazione su famiglie e individui per il 2019, con sei grandi aree tematiche più la connettività universale:
- accesso alle TIC e loro utilizzo;
- uso di Internet per diversi scopi;
- sicurezza e fiducia nelle TIC;
- competenze e abilità in materia di TIC;
- ostacoli all'utilizzo delle TIC e di Internet;
- e-government;
- accesso e uso di tecnologie per connettersi a Internet ovunque e in qualsiasi momento.
Le variabili sono molto dettagliate e comprendono l'accesso domestico a Internet, le diverse modalità di connessione, l'uso di Internet per finalità personali, formative, di acquisto e di lavoro, la partecipazione a social network, l'utilizzo del cloud, le attività di e-commerce, la percezione dei rischi di sicurezza, le competenze digitali e l'uso dei servizi pubblici digitali. Anche qui, diverse variabili sono facoltative.
Campo di applicazione del modulo famiglie e individui
Per le famiglie, l'unità statistica è la famiglia in cui almeno un componente ha tra 16 e 74 anni. Per gli individui, la fascia di età rilevante è 16-74 anni. La copertura geografica comprende le famiglie e gli individui residenti nel territorio dello Stato membro interessato.
Caratteristiche generali da rilevare
Per le famiglie, devono essere rilevate caratteristiche socioeconomiche generali quali:
- regione di residenza NUTS1, con eventuale NUTS2 facoltativo;
- classificazione delle regioni meno sviluppate, in transizione o più sviluppate;
- grado di urbanizzazione;
- tipologia familiare;
- reddito netto mensile della famiglia, facoltativo;
- reddito equivalente netto mensile in quintili, facoltativo.
Per gli individui, devono essere rilevati:
- sesso;
- paese di nascita;
- cittadinanza;
- età;
- livello di istruzione secondo ISCED 2011;
- situazione lavorativa;
- eventuale settore economico di occupazione;
- professione secondo ISCO-08, con classificazioni ulteriori facoltative.
Termini di trasmissione per famiglie e individui
I registri di dati individuali, resi non direttamente identificabili, devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019, con finalizzazione, convalida e accettazione entro la medesima data. I metadati sono dovuti entro il 31 maggio 2019 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2019.
Valore operativo per professionisti
Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva soprattutto come atto di coordinamento statistico: non impone direttamente compliance aziendale, ma determina il perimetro delle informazioni che gli operatori economici e le famiglie possono essere chiamati a fornire nell'ambito delle rilevazioni nazionali. La ricchezza delle variabili richieste segnala inoltre l'ampiezza del monitoraggio UE sulla digitalizzazione delle imprese e dei cittadini nel 2019.
Disposizioni principali
Oggetto e allegati tecnici
L'articolo 1 rinvia agli allegati I e II per la specificazione dei dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche europee sulla società dell'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Modulo 1: imprese e società dell'informazione
L'allegato I individua, per il 2019, le tematiche da rilevare presso le imprese: utilizzo delle TIC, uso di Internet e reti elettroniche, commercio elettronico, processi di e-business e aspetti organizzativi, competenze TIC e fabbisogno di personale qualificato, ostacoli all'uso delle TIC e sicurezza informatica. Sono elencate in modo analitico le variabili da raccogliere, molte delle quali facoltative, incluse quelle su accesso a Internet, uso di social media, vendite web e EDI, ERP e CRM, formazione e assunzione di specialisti TIC, ostacoli al commercio con altri Stati membri e misure di sicurezza TIC.
Campo di applicazione per le imprese
Per il modulo imprese, i dati riguardano imprese classificate in specifiche sezioni e divisioni NACE Rev. 2: C; D ed E; F; G; H; I; J; L; divisioni 69-74; N; gruppo 95.1. La copertura ordinaria è per imprese con 10 o più addetti, con inclusione facoltativa delle imprese più piccole. La copertura geografica è nazionale, per imprese ubicate sul territorio dello Stato membro.
Periodi di riferimento, disaggregazioni e periodicità per le imprese
Per le caratteristiche riferite all'anno civile precedente, il periodo di riferimento è il 2018; per le altre, il 2019. I dati sono forniti una sola volta per il 2019. Sono richieste disaggregazioni per attività economica secondo aggregazioni NACE Rev. 2 e per classe dimensionale (10+, 10-49, 50-249, 250+), con ulteriori classi facoltative per imprese piccole.
Termini di trasmissione per il modulo imprese
I dati aggregati di cui all'articolo 6 e all'allegato I, punto 6, del regolamento (CE) n. 808/2004 devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019, finalizzati, convalidati e accettati entro la stessa data, con eventuale segnalazione di riservatezza o inattendibilità. I metadati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2019 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2019. Dati e metadati vanno inviati tramite il punto di accesso unico secondo le norme di scambio Eurostat.
Modulo 2: individui, famiglie e società dell'informazione
L'allegato II definisce per il 2019 le tematiche da rilevare su famiglie e individui: accesso e uso delle TIC, uso di Internet per molteplici finalità, sicurezza e fiducia, competenze TIC, ostacoli all'uso, e-government e connettività universale. Vengono dettagliate le variabili da raccogliere, incluse quelle su accesso domestico a Internet, e-commerce personale, problemi di sicurezza, competenze digitali, ostacoli all'acquisto online, utilizzo dei servizi pubblici digitali e uso di dispositivi mobili per la connessione fuori casa.
Campo di applicazione per famiglie e individui
Per il modulo individui/famiglie, le unità statistiche sono le famiglie con almeno un componente di età compresa tra 16 e 74 anni e gli individui di età compresa tra 16 e 74 anni. La copertura geografica è nazionale, con riferimento alle famiglie e/o agli individui residenti nel territorio dello Stato membro.
Periodi di riferimento, periodicità e disaggregazioni per famiglie e individui
Il periodo di riferimento principale per la rilevazione è il primo trimestre del 2019. I dati richiesti sono forniti una volta per il 2019. Sono previste caratteristiche socioeconomiche generali per le famiglie (regione NUTS1, grado di urbanizzazione, tipologia familiare, reddito) e per gli individui (sesso, paese di nascita e cittadinanza, età, istruzione ISCED 2011, situazione lavorativa, settore economico, professione ISCO-08).
Termini di trasmissione per il modulo individui/famiglie
I registri di dati individuali, non direttamente identificabili, devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2019, finalizzati, convalidati e accettati entro tale data. I metadati devono essere trasmessi entro il 31 maggio 2019 e la relazione sulla qualità entro il 5 novembre 2019. Anche in questo caso, l'invio avviene tramite il punto di accesso unico secondo le specifiche Eurostat.
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