Cassazione Penale, Sentenza n. 18604/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di revoca della declaratoria di passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Velletri il 25/03/2024 (dichiarata irrevocabile il 12/04/2024) e la sospensione dell'ordine di esecuzione. Il ricorrente ha sostenuto che il termine per proporre appello era prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., poiché il giudizio si era svolto in sua assenza, e che l'appello proposto il 16/04/2024 era quindi tempestivo; inoltre ha fatto presente di aver proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'appello, sicché la sentenza di primo grado non era definitiva
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha rilevato che, essendo il giudizio svoltosi in assenza dell'imputato, il termine per proporre appello era prorogato di 15 giorni ai sensi dell'art. 585, comma 1-bis, e che l'appello proposto il 16/04/2024 è pertanto tempestivo. Ne consegue che la sentenza del Tribunale di Velletri non era divenuta irrevocabile il 12/04/2024 e che l'ordine di esecuzione era stato emesso illegittimamente. La Corte ha inoltre osservato che il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, il che mantiene incerta la definitività della decisione di primo grado. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Velletri per nuovo giudizio
Norme richiamate
art. 585, comma 1-bis, codice di procedura penale
Il termine per proporre appello è prorogato di 15 giorni quando il giudizio si è svolto in assenza dell'imputato; pertanto un appello notificato entro tale termine deve considerarsi tempestivo e sospende la irrevocabilità della sentenza di primo grado
art. 606, comma 1, lett. b), codice di procedura penale
Consente di denunciare in cassazione la inosservanza o erronea applicazione della legge penale; il ricorrente ha invocato questa disposizione per contestare la valutazione del giudice dell'esecuzione sull'irrevocabilità della sentenza
art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (limiti di riproduzione del motivo)
Norma richiamata per fissare i limiti di riproduzione del motivo nel ricorso per cassazione; menzionata proceduralmente nel ricorso
Massime di principio
- Se il processo si è svolto in assenza dell'imputato, occorre aggiungere 15 giorni al termine per proporre appello: un appello notificato entro tale termine è tempestivo e impedisce che la sentenza diventi irrevocabile prima della scadenza dell'ulteriore termine
- Prima di dare esecuzione a un ordine fondato su una sentenza, il giudice dell'esecuzione deve verificare la effettiva irrevocabilità del titolo: la proposizione dell'appello entro il termine prorogato rende illegittimo l'ordine di esecuzione emesso prima della definitività
- La proposizione di ricorso per cassazione avverso la decisione d'appello mantiene incerta la definitività del percorso processuale e può incidere sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado
- Un accertamento contraddittorio (es. riconoscimento della tempestività dell'appello) impone di trarre le conseguenze giuridiche coerenti: non è ammissibile rilevare la tempestività senza riconoscere l'inefficacia dell'ordine di esecuzione basato su una presunta irrevocabilità
- In situazioni analoghe è opportuno presentare tempestivamente istanze di sospensione o revoca dell'ordine di esecuzione e segnalare formalmente al giudice dell'esecuzione la proroga del termine d'impugnazione prevista per le assenze dell'imputato
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