Cassazione Penale, Sentenza n. 02184/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca di una precedente decisione (28/05/2020, confermata in opposizione 11/03/2021) con cui era stata dichiarata non estinta l'intera pena residua. Con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. c) c.p.p., deduceva violazione di legge per motivazione inesistente, apparente o mancante. Sosteneva, in particolare: (i) che la precedente denuncia per guida senza patente del 28/02/2020 risultava inesistente; (ii) che la successiva condanna in primo grado non poteva prevalere rispetto a elementi di novità; (iii) che la sentenza irrevocabile di condanna per reato associativo confermava la consumazione del reato nel 2009 e che gran parte della detenzione era già attribuita a quel delitto, con lunga assenza di ulteriori reati fino al periodo dell'affidamento; (iv) che l'assoluzione dal reato di usura e la restituzione delle somme sequestrate costituivano elemento di novità significativo; (v) in subordine chiedeva la revoca con efficacia ex nunc.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il motivo prospettato fosse, in realtà, una critica alla valutazione di fatto compiuta dal Tribunale di Sorveglianza e non una vera violazione di legge. Il giudice di legittimità ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato il rigetto della revoca, valutando le condotte successive all'affidamento (anche quelle verificatesi dopo la cessazione della misura ma prima della decisione sull'esito) come indici rilevanti del mancato conseguimento della finalità rieducativa. L'istanza di novità (assoluzione per usura, restituzione somme, assenza di reati nel lungo periodo) è stata esaminata e ritenuta non sufficiente a determinare un diverso giudizio sull'esito dell'affidamento; analogamente la segnalazione per guida senza patente e altre violazioni e frequentazioni sono state ritenute significative. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
articolo 606, primo comma, lett. c) cod. proc. pen.
Il ricorrente ha invocato tale norma per censurare la motivazione (violazione di legge per motivazione inesistente, apparente o mancante). La Corte ha ritenuto che la censura fosse, in realtà, una richiesta di diversa valutazione dei fatti e non una vera violazione di legge; dunque l'art. 606 non ha impedito il rigetto del ricorso.
art. 616 cod. proc. pen.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.
art. 611 cod. proc. pen.
memoria depositata ex art. 611 cod. proc. pen.
La memoria difensiva depositata ai sensi di tale articolo è stata considerata e valutata dal Tribunale e dalla Corte, ma non ha apportato elementi di novità sufficienti a mutare il giudizio sull'esito dell'affidamento.
Massime di principio
- La censura sulla 'mancanza di motivazione' in Cassazione richiede di dimostrare un vizio giuridico o logico nella motivazione, non una semplice divergenza di valutazione dei fatti: le critiche meramente critiche o di diverso apprezzamento sono insufficienti.
- Il giudice può valutare fatti e comportamenti posti in essere dal condannato anche dopo la cessazione della misura alternativa ma prima che sia formulato il giudizio sull'esito: tali fatti possono costituire indici rilevanti del mancato raggiungimento della finalità rieducativa.
- L'assoluzione intervenuta per singoli reati o la restituzione di somme non determina automaticamente la revoca dell'esito negativo dell'affidamento: è necessario che tali elementi di novità incidano concretamente e in modo determinante sulla valutazione complessiva della personalità e del percorso rieducativo.
- Per ottenere la revoca ex tunc di una decisione negativa sull'esito dell'affidamento è necessario dimostrare che le nuove circostanze sarebbero state idonee a determinare un esito diverso; la mera proposizione di interpretazioni alternative dei medesimi fatti non basta.
- Le segnalazioni, le frequentazioni con pregiudicati e il possesso ingente di denaro contante sono elementi che il giudice può considerare negativamente in ordine alla finalità rieducativa e all'esito dell'affidamento.
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