L.R. Piemonte 8/2009
"Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere nella Regione Piemonte e disposizioni per l'istituzione dei bilanci di genere".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese promuove l’integrazione della prospettiva di genere nelle politiche regionali, disciplina il bilancio di genere e prevede monitoraggio, rapporto annuale, formazione, contributi e azioni positive. Molti adempimenti e termini iniziali riguardano il 2009-2011; la disciplina di indirizzo resta vigente ma le scadenze attuative originarie sono ormai superate.
Pari opportunità di genere e bilancio di genere in Piemonte
Pari opportunità di genere e bilancio di genere in Piemonte
La legge della Regione Piemonte definisce un quadro organico di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nelle politiche regionali. Introduce il bilancio di genere come strumento di analisi degli effetti delle scelte di bilancio e prevede misure di programmazione, monitoraggio, formazione, comunicazione e sostegno economico.
Principi e obiettivi generali
La Regione si impegna a favorire il superamento di ogni discriminazione diretta o indiretta verso le donne, il rafforzamento della condizione femminile e la partecipazione delle donne alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile. L’azione regionale deve integrare la dimensione di genere nella normativa, nella programmazione e nell’attuazione delle politiche, in coerenza con gli indirizzi nazionali ed europei.
Gli obiettivi comprendono, tra gli altri:
- sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche per relazioni tra i generi equilibrate e non discriminatorie;
- conciliazione tra lavoro, vita privata e familiare;
- partecipazione paritaria delle donne nei luoghi decisionali pubblici e privati;
- promozione delle pari opportunità nell’istruzione, formazione e ricerca;
- sostegno all’imprenditorialità femminile;
- contrasto al gender pay gap e promozione dell’accesso delle donne a posizioni di responsabilità;
- prevenzione della violenza di genere e della tratta;
- integrazione delle donne migranti o appartenenti a minoranze etniche;
- superamento degli stereotipi di genere;
- promozione di studi, ricerche e raccolta dati sulla condizione femminile.
Bilancio di genere: definizione e finalità
Il bilancio di genere è definito come la valutazione dell’impatto delle politiche di bilancio sul genere, tramite l’individuazione delle aree sensibili, per promuovere l’uguaglianza di opportunità tra uomini e donne. La Regione deve prevedere controlli di genere nelle fasi di progettazione, definizione e applicazione del bilancio, oltre a un sistema di monitoraggio e valutazione.
Lo strumento è finalizzato a:
- migliorare l’efficienza della spesa pubblica;
- introdurre la prospettiva di genere in tutte le politiche;
- favorire la partecipazione femminile ai processi decisionali;
- applicare il mainstreaming di genere;
- costruire politiche di bilancio eque ed equilibrate;
- aumentare la trasparenza e la comprensibilità di entrate e uscite pubbliche;
- rendere consapevoli le istituzioni delle conseguenze delle proprie scelte sulla cittadinanza.
Ambito di applicazione e formazione
Entro due anni dall’entrata in vigore della legge, la Regione deve incentivare gli enti locali ad adeguare i propri bilanci alle finalità del bilancio di genere. Deve inoltre predisporre corsi di formazione per il personale delle pubbliche amministrazioni, al fine di rendere possibile la realizzazione dei bilanci di genere.
Linee guida, vademecum e contenuti del bilancio di genere
Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve adottare con regolamento le linee guida e le metodologie per progettare e realizzare il bilancio di genere. Entro un anno deve inoltre predisporre, sentito l’Assessore alle Pari Opportunità, un vademecum per promuovere l’adozione dei bilanci di genere presso gli enti locali.
Nel regolamento le spese pubbliche devono essere analizzate distinguendo:
- spese indifferenziate, cioè non caratterizzate rispetto al genere ma con forte impatto sul genere femminile;
- spese destinate direttamente al genere;
- spese inerenti a programmi e misure per le pari opportunità.
Il bilancio di genere deve anche identificare beneficiari e contribuenti, analizzare entrate e uscite rispetto a uomini e donne, valutare l’impatto economico e in termini di tempo e lavoro non retribuito, verificare la rispondenza delle risorse ai bisogni diversi della popolazione piemontese e individuare priorità e azioni per ridurre le disuguaglianze.
Programmazione, monitoraggio e relazione al Consiglio
La Giunta regionale deve approvare un programma biennale con azioni e risultati attesi per realizzare gli obiettivi della legge. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale devono essere evidenziati gli interventi adottati e da adottare, anche alla luce del rapporto annuale sulla condizione femminile.
L’attuazione della legge avviene sia mediante provvedimenti specifici coerenti con ciascun obiettivo, sia mediante l’integrazione trasversale della prospettiva di genere nelle norme, nelle politiche e nelle attività regionali. L’Agenzia Piemonte Lavoro svolge attività di monitoraggio e valutazione nei propri ambiti di competenza, secondo i criteri definiti dalla Giunta, e i risultati confluiscono nel bilancio di genere.
Il Presidente della Giunta deve riferire annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.
Statistiche di genere e comunicazione istituzionale
Tutte le statistiche prodotte dagli uffici regionali o finanziate dalla Regione devono adeguare rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati in termini di genere.
Nelle attività di comunicazione istituzionale, la Regione deve:
- introdurre la prospettiva di genere e l’attenzione alla parità;
- valorizzare il ruolo femminile in ambito sociale, professionale e politico;
- promuovere rappresentazioni coerenti con l’evoluzione dei ruoli di donne e uomini;
- contrastare attivamente gli stereotipi di genere.
Tali criteri si applicano a tutte le attività di comunicazione finanziate dalla Regione.
Risorse umane e organizzazione del personale regionale
La Regione deve perseguire la parità di opportunità nell’organizzazione del personale e nello sviluppo di carriera, adottando piani di azioni positive secondo la legislazione regionale di settore.
I piani devono in particolare:
- promuovere l’inserimento delle donne nei settori e livelli in cui sono sottorappresentate, soprattutto nei ruoli di maggiore responsabilità;
- valorizzare strumenti di conciliazione tra tempi di lavoro, cura e assistenza;
- offrire occasioni di formazione e aggiornamento utili alla carriera;
- facilitare il reinserimento delle lavoratrici madri dopo i congedi di maternità.
Contributi e aiuti
Per conseguire gli obiettivi della legge, la Regione può concedere contributi a enti locali, amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, enti morali e organizzazioni senza fini di lucro che realizzino sperimentazioni o buone pratiche in materia di pari opportunità.
La Giunta regionale definisce criteri e modalità di erogazione e può assegnare priorità agli enti locali che adeguano i propri bilanci alle finalità del bilancio di genere. Se gli atti attuativi configurano aiuti di Stato, essi sono soggetti a notifica ai sensi della disciplina comunitaria, salvo i casi di esenzione.
Clausola valutativa e rapporto annuale sulla condizione femminile
La Giunta regionale deve predisporre ogni anno, in raccordo con le istituzioni regionali di parità e con l’IRES, un rapporto sulla condizione delle donne in Piemonte, da trasmettere al Consiglio regionale e agli enti locali e organizzazioni economiche e sociali.
Il rapporto deve contenere dati e informazioni su:
- andamento demografico;
- occupazione femminile;
- servizi esistenti, soprattutto per la conciliazione tra vita e lavoro;
- istruzione e formazione femminile;
- monitoraggio delle azioni e dei risultati regionali in attuazione degli obiettivi della legge.
In occasione della presentazione del rapporto, la Giunta riferisce annualmente al Consiglio, con informativa alla commissione competente, anche su:
- iniziative attuate;
- risultati quantitativi e qualitativi;
- azioni di promozione e informazione;
- criticità e correttivi, con riferimento all’allocazione delle risorse;
- incidenza dei finanziamenti regionali sulla diffusione del bilancio di genere tra gli enti locali piemontesi.
Copertura finanziaria
Per l’esercizio finanziario 2009 la legge prevede oneri pari a 400.000 euro, coperti mediante le risorse della medesima unità previsionale di base indicata nel bilancio 2009. Per il biennio 2010-2011 la copertura è rimessa alle modalità previste dalla normativa contabile e finanziaria regionale richiamata dalla legge.
Rilievo temporale
La disciplina di fondo sulle pari opportunità, sul mainstreaming di genere e sul bilancio di genere conserva valore ordinamentale per la Regione Piemonte. Tuttavia, varie disposizioni operative erano legate a scadenze iniziali del 2009-2011 o a programmi biennali e rapporti annuali già riferiti a esercizi conclusi.
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