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Legge

L.R. Piemonte 10/2009

"Modifiche alle leggi regionali 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali)".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 10/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale aggiorna le regole per referendum consultivi su istituzione di nuovi comuni, modifiche di circoscrizioni e denominazioni comunali, nonché le procedure per iniziativa, presentazione e quorum. Vale in Veneto e si applica ai procedimenti disciplinati dalle l.r. 4/1973 e 51/1992, con effetti solo per i casi previsti.

Modifiche procedurali a referendum consultivi e variazioni comunali

Modifiche a referendum consultivi e variazioni comunali

La legge regionale 10/2009 interviene sulla disciplina veneta dell’iniziativa popolare, dei referendum consultivi e delle variazioni delle circoscrizioni e denominazioni comunali. Riorganizza il procedimento per l’istituzione di nuovi comuni, il distacco di territori e la modifica dei nomi comunali, precisando soggetti legittimati, contenuti delle deliberazioni, modalità di voto e criteri di accoglimento del referendum.

Referendum consultivo per nuovi comuni e modifiche territoriali

Il referendum consultivo per l’istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali è deliberato dal Consiglio regionale su iniziativa dei soggetti previsti dallo Statuto e secondo la disciplina della l.r. 51/1992.

La deliberazione consiliare favorevole al referendum deve indicare:

  • il quesito da sottoporre a votazione;
  • i comuni, oppure il comune, interessati dalla consultazione.

Sono chiamati al voto:

  • tutti gli elettori residenti nei comuni interessati dalla variazione territoriale, nel caso di istituzione di nuovi comuni;
  • tutti gli elettori residenti nel territorio dei comuni interessati, nel caso di modificazione delle circoscrizioni comunali;
  • tutti gli elettori residenti nel comune interessato, nel caso di modifica della denominazione comunale.

Limitazione della platea elettorale nei casi di distacco o nuovo comune

In due ipotesi il Consiglio regionale può circoscrivere il referendum alla sola popolazione residente in una parte del territorio:

  • quando si chiede l’istituzione di un nuovo comune;
  • quando si chiede la modificazione delle circoscrizioni comunali.

La limitazione è ammessa se la parte di territorio presenta una caratterizzazione distintiva e, inoltre, manca di infrastrutture o di funzioni territoriali di particolare rilievo. Se la richiesta proviene dai consigli comunali, questi devono adottare deliberazioni a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, motivate con riferimento ai medesimi elementi di fatto; il referendum si svolge allora nel solo territorio individuato nella deliberazione.

Quorum e criterio di approvazione del referendum

La disciplina del referendum consultivo viene distinta in base al tipo di consultazione.

Per la regola generale, il quesito è accolto quando i voti validi affermativi superano i voti validi negativi espressi dagli elettori votanti nei comuni, nel comune o nell’ambito territoriale interessato; in caso contrario è respinto.

Nelle ipotesi in cui il referendum sia limitato a una parte del territorio ai sensi delle disposizioni speciali sopra richiamate, il quesito è accolto se i voti validi favorevoli non sono inferiori alla maggioranza dei voti validamente espressi dagli elettori iscritti nelle liste regionali e votanti nella parte di territorio interessata. In tali casi l’accertamento richiede la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto.

Iniziativa legislativa e procedimento per nuovi comuni e circoscrizioni

L’istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle circoscrizioni comunali avvengono con legge regionale. L’iniziativa legislativa spetta ai soggetti previsti dallo Statuto.

Se i consigli comunali non possono esercitare l’iniziativa per mancanza dei requisiti statutari, possono presentare alla Giunta regionale una richiesta formale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con indicazione:

  • dei nuovi confini del comune da istituire o delle circoscrizioni da modificare;
  • del territorio nel quale deve svolgersi il referendum consultivo;
  • di una motivazione adeguata, coerente con i criteri territoriali previsti dalla legge.

Se la Giunta accoglie la richiesta, predispone il relativo disegno di legge.

Documentazione e adempimenti per le proposte di modifica territoriale

Sono disciplinati anche gli atti da acquisire nel procedimento legislativo e nella fase preparatoria delle modifiche territoriali. Restano rilevanti le deliberazioni dei consigli comunali quando ricorra la procedura speciale di richiesta tramite i consigli stessi, e la documentazione deve essere presentata secondo le modalità previste dalla l.r. 51/1992, con alcuni riferimenti alla necessità che i documenti comunali non siano già stati trasmessi in precedenza.

Modificazione delle denominazioni comunali

La modifica della denominazione comunale è disposta con legge regionale su richiesta del singolo consiglio comunale interessato; la Giunta regionale predispone il disegno di legge.

La relazione di accompagnamento deve contenere indicazioni sulle esigenze:

  • toponomastiche;
  • storiche;
  • culturali;
  • turistiche.

Devono inoltre essere allegati la deliberazione del consiglio comunale interessato e il parere del consiglio provinciale competente per territorio.

La Commissione consiliare competente, verificata la completezza della documentazione, esamina il disegno di legge anche sulla base di ulteriori elementi acquisiti direttamente e si pronuncia:

  • sull’indizione del referendum consultivo, ai sensi della l.r. 4/1973;
  • oppure sulla possibilità di far propri gli esiti di un referendum già svolto dal comune, se compatibile con Statuto, Regolamento e art. 133, comma 2, Cost.

Il parere della Commissione viene trasmesso al Consiglio per l’eventuale approvazione della deliberazione favorevole al referendum o della deliberazione che recepisce i risultati del referendum già effettuato.

Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione esprime il proprio parere sul disegno di legge entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e lo invia al Consiglio.

Il referendum consultivo non è richiesto quando la modifica consista nell’aggiunta di termini o locuzioni alla denominazione principale del comune e la richiesta sia approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In tal caso la Regione provvede con deliberazione del Consiglio regionale.

Soppressione di ipotesi residuali e semplificazioni procedurali

La legge elimina, per vari istituti collegati a modifiche comunali e referendum, il riferimento a esigenze locali “analoghe e comprovate” e alcune previsioni che richiamavano una partecipazione maggioritaria come condizione generale, sostituendole con regole più puntuali sui casi di consultazione e sui quorum effettivamente applicabili.

Ambito territoriale ed efficacia

La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Veneto e opera nei procedimenti relativi alle leggi regionali richiamate. Non ha portata generale oltre il territorio regionale.

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