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Legge

L.R. Piemonte 9/2009

"Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 9/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale promuove in Piemonte il pluralismo informatico, l’uso del software libero e dei formati aperti nella pubblica amministrazione, anche per documenti e trattamento dati. Prevede valutazioni comparative negli acquisti, obblighi di motivazione per il software proprietario, un fondo per la ricerca e termini attuativi iniziali fissati tra 6 mesi e 3 anni dall’approvazione; la copertura finanziaria è riferita al 2009-2011.

Pluralismo informatico, software libero e portabilità dei documenti nella PA regionale

Pluralismo informatico, software libero e portabilità dei documenti nella PA regionale

La legge disciplina, per la Regione Piemonte, criteri e misure per favorire il pluralismo informatico, l’adozione del software libero e l’uso di formati aperti nella pubblica amministrazione. L’obiettivo è ridurre vincoli dovuti a standard chiusi, assicurare maggiore interoperabilità e favorire il riuso dei programmi sviluppati con risorse pubbliche.

Finalità e principi generali

La Regione, nel rispetto della normativa statale sull’informatizzazione della pubblica amministrazione, promuove:

  • la libertà di scelta nelle piattaforme informatiche;
  • il superamento di barriere derivanti da standard non aperti;
  • la diffusione e lo sviluppo del software libero per le ricadute su ricerca scientifica e tecnologica;
  • la massima divulgazione dei programmi informatici regionali rilasciati come software libero.

È inoltre richiamata una previsione secondo cui, per la cessione di software libero, non si applicano le disposizioni dell’articolo 171-bis della legge sul diritto d’autore; nel testo fornito tale inciso risulta però riportato come formulazione tra parentesi quadre.

Definizioni rilevanti

La legge chiarisce i concetti essenziali per la sua applicazione. In particolare distingue tra:

  • licenza di software libero, che consente uso, accesso al codice sorgente, studio, copia, modifica e redistribuzione del programma e del sorgente;
  • software libero, cioè il programma distribuito con una licenza di questo tipo;
  • programma a codice sorgente aperto, ossia programma il cui codice sorgente completo è disponibile all’utente, a prescindere dalla licenza;
  • software proprietario, cioè il programma rilasciato con licenza che non soddisfa i requisiti della licenza di software libero;
  • formati di dati aperti, cioè formati di memorizzazione e scambio con specifiche note e liberamente utilizzabili, adeguatamente documentati per consentire la lettura e scrittura senza restrizioni.

Diritto di portabilità e interoperabilità

Il testo riconosce il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare software originale compatibile con standard di comunicazione e formati di salvataggio di altro software, anche proprietario. La disciplina mira quindi a tutelare la portabilità e l’interoperabilità tra soluzioni informatiche diverse.

Documenti elettronici e accesso

Per i documenti soggetti a obbligo di pubblicità e per garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, la Regione utilizza programmi a sorgente aperto e formati aperti per la diffusione in formato elettronico. Se ricorre a formati proprietari, deve motivare la scelta e rendere disponibile anche una versione il più possibile vicina agli stessi dati in formato libero.

Trattamento di dati personali e sicurezza

Nel trattamento elettronico di dati personali, e di dati la cui diffusione non autorizzata può arrecare pregiudizio alla pubblica sicurezza, la Regione utilizza programmi a sorgente aperto. Inoltre:

  • conserva i codici sorgenti dei programmi usati per il trattamento di dati personali e sensibili, per eventuali verifiche future sugli standard di sicurezza;
  • indica denominazioni e modalità di reperimento del codice sorgente tra le informazioni da rendere all’interessato secondo la disciplina sulla privacy richiamata nel testo.

Adempimenti della Regione nella scelta e nell’uso del software

La Regione deve utilizzare, nella propria attività, programmi di cui detiene il codice sorgente, così da poterli modificare e adattare alle proprie esigenze. Nelle scelte di acquisto o utilizzo:

  • privilegia, salve le soluzioni già in uso alla data di entrata in vigore e nei limiti previsti dalla disciplina transitoria, il software libero e quello il cui codice sia ispezionabile dal titolare della licenza;
  • effettua una valutazione comparativa tecnico-economica tra le soluzioni disponibili, considerando anche il costo totale di possesso, il costo di uscita, l’interesse al riuso da parte di altre amministrazioni e l’interoperabilità;
  • motiva la scelta quando utilizza software proprietario;
  • rende disponibili come software libero i programmi informatici sviluppati secondo proprie specifiche e interamente finanziati con fondi pubblici.

Istruzione, ricerca e sviluppo

La Regione riconosce il valore formativo del software libero e promuove, nel rispetto dell’autonomia scolastica, forme di collaborazione per recepire i principi della legge nell’ordinamento e nei programmi didattici, nell’ambito della progressiva informatizzazione dell’istruzione pubblica.

Sul versante della ricerca, il programma triennale della ricerca deve prevedere il finanziamento di almeno un programma di ricerca sul software libero, per incentivare progetti di enti pubblici o privati finalizzati allo sviluppo di programmi da rilasciare sotto licenza di software libero.

Fondo per lo sviluppo del software libero e finanziamenti

La legge istituisce un fondo per lo sviluppo del software libero, destinato a finanziare il programma di ricerca previsto dalla norma sulla ricerca. La disciplina finanziaria indica:

  • per l’esercizio 2009, una dotazione di 500.000 euro in competenza e cassa;
  • per il biennio 2010-2011, la copertura secondo le regole contabili regionali richiamate nel testo.

Attuazione, indirizzi e contenuti contrattuali

Entro 180 giorni dalla pubblicazione, la Giunta regionale, sentite le associazioni maggiormente rappresentative in ambito informatico, deve stabilire con deliberazione le modalità operative di attuazione e destinare annualmente le risorse necessarie.

Nella deliberazione devono essere definiti:

  • gli indirizzi per l’impiego ottimale del software libero e i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti;
  • i criteri tecnici per la predisposizione e l’acquisizione dei programmi informatici;
  • i criteri contrattuali, che devono prevedere obbligatoriamente:
    • la proprietà regionale dei programmi commissionati e sviluppati ad hoc;
    • la possibilità di riuso;
    • il trasferimento della titolarità delle licenze d’uso ad altri soggetti.

La Giunta fissa anche le condizioni per la concessione dei finanziamenti destinati ai progetti di ricerca sul software libero.

Termini di adeguamento

La legge prevede una scansione temporale precisa per l’adeguamento delle strutture regionali:

  • entro 6 mesi dall’approvazione, la Regione adegua le proprie strutture secondo le disposizioni sul trattamento dei dati personali;
  • entro 12 mesi, gli enti dipendenti adeguano le proprie strutture in materia di documenti elettronici e accesso;
  • entro 3 anni, la Regione adegua le proprie strutture e i programmi di formazione del personale secondo le regole sull’uso del software libero e del codice sorgente.

Monitoraggio e relazione al Consiglio

La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, con l’andamento della spesa nel settore del software applicativo e di base, ripartita per ente e per tipologia di software, libero o meno da licenze.

Profili di attualità della disciplina

La legge contiene soprattutto obblighi organizzativi, criteri di acquisto, misure di promozione e previsioni di spesa legate a un programma attuativo iniziale e a esercizi finanziari specifici. Non emergono dall’estratto elementi di abrogazione totale; tuttavia la disciplina finanziaria e i termini di adeguamento sono storicamente collocati nel 2009-2011, quindi molte disposizioni operative appaiono oggi sostanzialmente esaurite nella loro funzione originaria.

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