L.R. Piemonte 7/2009
"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica alcuni articoli della l.r. Piemonte n. 2/2009 su aree sciabili e sicurezza degli sport invernali. Introduce un possibile provvedimento della Giunta per deroghe a un divieto, adegua la disciplina dei percorsi che interferiscono con le piste e differisce di 180 giorni l’applicazione di alcune disposizioni. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Modifiche urgenti alla disciplina regionale della sicurezza negli sport invernali
Modifiche urgenti alla disciplina della sicurezza negli sport invernali
La legge regionale del Piemonte interviene in modo puntuale sulla l.r. 26 gennaio 2009, n. 2, relativa alla sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo e agli interventi a sostegno delle aree sciabili, dell’impiantistica di risalita e dell’offerta turistica. Si tratta di un atto di modifica mirato, con alcune regole immediatamente operative e un differimento temporale per parte della disciplina richiamata.
Deroghe a un divieto in materia di utilizzo delle aree sciabili
Viene modificata la disciplina dell’articolo 27, comma 4, della l.r. 2/2009, precisando che ogni deroga al divieto previsto dalla norma può essere autorizzata:
- in forma scritta dal gestore; oppure
- individuata con successivo provvedimento della Giunta regionale.
Il provvedimento della Giunta deve essere adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente.
Percorsi che interferiscono con le piste da sci
È modificato anche l’articolo 28, comma 8, della l.r. 2/2009. Per i percorsi che interferiscono con le piste da sci, l’autorizzazione continua a essere rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste, ma la relativa disciplina non è più limitata agli orari di chiusura delle piste: essa segue invece quanto sarà previsto dal provvedimento richiamato dal comma 9.
Differimento dell’efficacia di alcune disposizioni della l.r. 2/2009
La legge sostituisce il comma 2 dell’articolo 49 della l.r. 2/2009 prevedendo che alcune disposizioni dell’articolo 18, comma 3, si applichino solo dopo 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. In particolare, il rinvio riguarda le lettere:
- a)
- c)
- d)
- f)
- i)
- j)
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. Le disposizioni oggetto di differimento producono effetti solo dopo il termine di 180 giorni previsto dalla norma.
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