Decreto dirigenziale n. 581 del 17/12/2025
Decreto Nazionalizzazione Il decreto disciplina le istruzioni operative sulle procedure da osservare per l’immatricolazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto da Paesi UE (c.d. nazionalizzazioni) e relative misure di semplificazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto approva l’allegato A con le nuove istruzioni operative per la nazionalizzazione e l’immatricolazione in Italia di veicoli nuovi e usati acquistati da Paesi UE, aggiornando e sostituendo le precedenti circolari e istruzioni della Direzione Generale per la Motorizzazione. Il testo disciplina in modo puntuale gli adempimenti fiscali e tecnici preliminari, l’uso dei sistemi informatici e delle verifiche in EUCARIS e SIS II, la documentazione richiesta per veicoli nuovi e già immatricolati, i casi particolari (Brexit, San Marino, Vaticano, Monaco, Canarie, veicoli radiati per esportazione) e una serie di semplificazioni operative, soprattutto su revisione, visita e prova e sostituzione carrozzeria.
Istruzioni operative per l’immatricolazione di veicoli nuovi e usati acquistati da Paesi UE e misure di semplificazione
Istruzioni operative per l’immatricolazione di veicoli UE nuovi e usati
Il decreto approva un nuovo allegato tecnico-operativo in materia di nazionalizzazione e immatricolazione di veicoli nuovi e usati acquistati da Paesi UE, aggiornando e sostituendo le precedenti istruzioni della Direzione Generale per la Motorizzazione. L’intervento si innesta sulla disciplina del codice della strada, sul d.P.R. n. 445/2000, sul d.lgs. n. 98/2017 sul Documento unico di circolazione e di proprietà, sul decreto interdirigenziale del 26 marzo 2018 e sugli atti dell’Agenzia delle Entrate relativi al censimento fiscale e alle verifiche IVA.
Base normativa e finalità
La premessa richiama il quadro normativo di riferimento: codice della strada, documentazione amministrativa, disciplina del censimento per gli acquisti intracomunitari di veicoli, procedure di controllo IVA e nuove modalità per i veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano. Il decreto nasce dall’esigenza di aggiornare le istruzioni operative alla luce della progressiva digitalizzazione dei procedimenti, dell’introduzione del DU e delle ottimizzazioni telematiche già implementate, fornendo chiarimenti applicativi e standardizzando le procedure.
Ambito di applicazione
Le istruzioni riguardano la nazionalizzazione di veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e, L7e, M, N e O:
- nuovi, provenienti da Stati UE o aderenti allo Spazio economico europeo, introdotti tramite canali di importazione non ufficiali;
- usati, provenienti da Stati UE o SEE.
Sono escluse dal perimetro applicativo alcune categorie minori (L1e, L2e, L6e) e i veicoli già muniti di codice antifalsificazione, se associato al numero di telaio nel sistema della motorizzazione.
Ai soli fini IVA, il decreto ribadisce la distinzione tra veicoli nuovi e usati:
- nuovi: mai immatricolati, oppure immatricolati da non oltre sei mesi o con percorrenza non superiore a 6.000 km;
- usati: veicoli già immatricolati con percorrenza superiore a 6.000 km e cessione oltre sei mesi dalla prima immatricolazione.
Adempimenti preliminari alla nazionalizzazione
La procedura è impostata come sequenza di adempimenti obbligatori:
- comunicazione al CED dei dati dell’acquisto entro 15 giorni, cioè il censimento;
- richiesta all’UMC del codice di immatricolazione o numero di omologazione;
- verifiche in EUCARIS;
- eventuale visita e prova ex art. 75 CdS;
- verifica in SIS II;
- abilitazione all’immatricolazione tramite preconvalida del fascicolo digitale o preconvalida tecnica;
- validazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate sull’assolvimento dell’IVA o sulla causa di esclusione.
La nazionalizzazione conduce al rilascio del Documento unico di circolazione e di proprietà.
Censimento e verifiche fiscali
Il censimento è posto come condizione essenziale per l’immatricolazione dei veicoli oggetto di acquisto intracomunitario. La mancata comunicazione anche di un solo dato impedisce la procedura. Tra i dati rilevanti viene espressamente richiamata la partita IVA del venditore, se soggetto passivo di imposta, da indicare nel campo venditore.
Il decreto chiarisce inoltre che:
- il censimento è richiesto anche per i veicoli assoggettati a IVA a margine e per quelli acquistati come beni strumentali;
- per i beni strumentali l’UMC non svolge un controllo preventivo, poiché la verifica è effettuata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati trasmessi dal CED;
- per i privati, l’immatricolazione è subordinata alla preventiva verifica documentale dell’Agenzia delle Entrate sulle condizioni di esclusione dal versamento tramite F24 con elementi identificativi;
- in fase di censimento devono essere esclusi i caratteri I, O e Q nel numero di telaio.
Abilitazione all’immatricolazione e preconvalida del fascicolo digitale
Il decreto distingue tra due modalità di abilitazione.
Con la preconvalida endoprocedimentale, l’UMC verifica gli aspetti tecnici del veicolo nell’ambito del procedimento per il DU. La richiesta non è autonoma: basta l’istanza unificata di immatricolazione. Non è prevista una tariffa separata, ma solo quella della nazionalizzazione. L’UMC non può chiedere documentazione cartacea, potendo solo chiedere integrazioni o regolarizzazioni del fascicolo digitale.
Per contenere i tempi di attesa, la preconvalida può svolgersi anche prima dell’acquisizione dell’esito fiscale. In particolare:
- per i veicoli soggetti a censimento F24, preconvalida e abilitazione sono possibili solo se il veicolo è già censito, anche senza abilitazione dell’Agenzia delle Entrate e anche se è richiesta visita e prova;
- per bene strumentale o IVA a margine, la preconvalida è possibile anche senza abilitazione dell’Agenzia delle Entrate, purché l’istanza sia corredata dall’Allegato I e il veicolo non debba essere sottoposto a visita e prova.
Il livello di servizio auspicato per la preconvalida è di 7 giorni lavorativi dall’invio del fascicolo completo. La sospensione del termine è ammessa solo per richiesta di integrazione o regolarizzazione documentale.
Con la preconvalida tecnica, invece, si tratta di un procedimento autonomo che consente di verificare in anticipo la documentazione tecnica prima dell’individuazione dell’acquirente finale. È avviato su istanza dell’importatore professionale o dell’operatore commerciale tramite STA privato, richiede le verifiche in SIS II ed EUCARIS e, se necessario, l’esito positivo della visita e prova. Essendo autonomo, è soggetto a tariffa comprensiva di bollo e diritti di motorizzazione.
Documentazione tecnica per veicoli mai immatricolati
Per i veicoli nuovi mai immatricolati la documentazione principale è il Certificato di Conformità europeo (COC), rilasciato dal costruttore. Il decreto disciplina i casi in cui:
- la firma sul COC deve essere verificata nel fascicolo di omologazione ETAES se il sottoscrittore non è accreditato;
- occorre un attestato di rispondenza ai regolamenti unionali entrati in vigore dopo la data del COC se è trascorso più di un anno;
- nei casi di COC duplicato, l’attestazione è sempre necessaria e deve accompagnarsi a dichiarazione sostitutiva che il veicolo non è mai stato immatricolato e che sono indicati i motivi del duplicato;
- per l’omologazione individuale UE, il COC è sostituito dal modello D del regolamento UE 2020/683, presentato in originale o in copia verificabile su ETAES.
Sono richiamate anche le regole sulla fine serie ai sensi dell’art. 49 del regolamento UE 2018/858, con necessità della dichiarazione integrativa del COC che indichi telaio, regolamenti in scadenza e riferimento all’accoglimento dell’istanza di fine serie. Non sono ammesse dichiarazioni di fine serie rilasciate da altri Paesi UE.
Per i costruttori extra UE titolari di omologazione europea, resta fermo l’obbligo di distinguere tra provenienza UE ed extra UE e, per questi ultimi, l’assoggettamento alle procedure doganali e IVA, con dichiarazione doganale formale.
Documentazione tecnica per veicoli già immatricolati
Per i veicoli già immatricolati in uno Stato UE o SEE il decreto prevede documenti alternativi:
- carta di circolazione estera, comprensiva della Parte II se esistente, con traduzione integrale se il modello non è armonizzato o contiene annotazioni aggiuntive;
- COC in originale o fotocopia, senza necessità di legalizzazione, autenticazione o traduzione;
- in alternativa, scheda tecnica integrativa con traduzione;
- attestazione del codice di trasposizione OE/OB/OD/OR/OA/OW/OY;
- oppure, se il tipo-variante-versione è chiaramente desumibile dal punto K e si tratta di omologazione OX o procedura NPI, nessuna documentazione tecnica integrativa è richiesta;
- per veicoli allestiti all’estero senza COC del veicolo completato, può essere necessaria scheda tecnica integrativa sul solo allestimento di carrozzeria;
- per veicoli storici, si applicano le regole del D.M. 17 dicembre 2009 e della circolare prot. 79260 del 4 ottobre 2010: se manca la categoria Euro nel CRS, va attribuita la classe Euro 0.
Riguardo alle targhe estere, queste devono essere consegnate salvo che siano targhe personali trattenute dall’intestatario, circostanza da attestare con dichiarazione sostitutiva. Gli UMC possono comunicare alle autorità estere il ritiro delle targhe e del documento di circolazione; su richiesta è rilasciata attestazione specifica previo pagamento delle tariffe indicate.
Legalizzazione e traduzione
Il decreto ribadisce che gli atti e documenti formati da autorità estere devono essere legalizzati, salvo esenzioni previste dal diritto unionale.
In particolare:
- le carte di circolazione rilasciate da autorità UE non necessitano di legalizzazione;
- la documentazione tecnica integrativa UE non richiede legalizzazione;
- i documenti extra UE, invece, sono sempre soggetti a legalizzazione, salvo sostituzione con apostille nei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 1961;
- per i documenti in lingua straniera è richiesta traduzione in italiano certificata conforme, tramite rappresentanza diplomatica/consolare o traduttore ufficiale asseverato;
- la traduzione non può essere sostituita da semplice dichiarazione sostitutiva del traduttore.
Verifiche in EUCARIS e SIS II
Le verifiche sui database europei sono obbligatorie prima della nazionalizzazione.
Con EUCARIS si confrontano i dati documentali con quelli risultanti dalla piattaforma, tra cui cronistoria delle registrazioni, ultima carta di circolazione, eventuale sinistro, controllo tecnico e fine registrazione. Il mancato radiazione del veicolo nello Stato di provenienza non impedisce la nazionalizzazione in Italia, fermo il ritiro dei documenti e delle targhe estere.
Con SIS II si verifica l’eventuale segnalazione del veicolo per furto o appropriazione indebita. L’accesso è consentito anche agli operatori STA, ma solo per ricevere un alert e non per visualizzare il dettaglio delle segnalazioni.
Visita e prova: casi in cui è richiesta
La regola generale è l’esenzione da visita e prova per i veicoli UE da nazionalizzare. La visita e prova è invece richiesta per:
- veicoli con omologazione solo parzialmente conforme al regolamento UE 2018/858 o alla precedente direttiva 2007/46/CE, con deroghe o assenza di codice omologativo al punto K;
- veicoli incidentati, gravemente danneggiati o da ristrutturare;
- veicoli con sistema di circolazione a sinistra.
Per alcune ipotesi particolari, se la documentazione integrativa consente già di accertare la conformità, il CPA non deve essere coinvolto. Il decreto richiama inoltre la tabella delle omologazioni ammissibili e i codici armonizzati di numerazione.
Sono esentati da visita e prova, tra gli altri:
- veicoli M1 e L mai immatricolati o già immatricolati con omologazione europea senza deroghe;
- veicoli M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 e trattori agricoli e forestali originariamente muniti di COC, nuovi o usati, senza modifiche rispetto all’omologazione originale;
- telai e autotelai N e O dotati di omologazione UE senza deroghe, salvo allestimento da verificare;
- veicoli nuovi di fabbrica muniti di COC, anche di provenienza extra UE, se conformi;
- veicoli con omologazione nazionale antecedente all’obbligo di omologazione europea, con regole differenziate per categorie.
Per i veicoli storici restano ferme le regole specifiche del D.M. 17 dicembre 2009 e della circolare del 2010.
Annotazioni ammissibili sul DU e su carta di circolazione
Gli aggiornamenti tecnici sono annotabili solo se espressamente previsti dalla normativa. Il decreto consente, ad esempio, l’annotazione di impianti GPL o metano, pneumatici e ganci traino; non sono invece annotabili modifiche a sospensioni, organi di sterzo o rialzi del veicolo, salvo diverse disposizioni speciali.
Per il gancio traino è possibile riportare l’annotazione sull’origine del dispositivo se i documenti esteri ne attestano l’omologazione; altrimenti è ammessa documentazione integrativa del costruttore oppure dichiarazione dell’importatore/acquirente con attestazione dell’officina meccanica accreditata. Per gli pneumatici, le misure sono riconosciute solo se risultano da documenti di circolazione, COC o scheda tecnica integrativa.
Casi particolari: Gran Bretagna, Irlanda del Nord, San Marino, Vaticano, Monaco, Canarie, extra UE e rimpatriati
Il decreto dedica una sezione ai casi particolari:
- Gran Bretagna: dal 1° gennaio 2021 è equiparata a Paese extra UE; servono legalizzazione e traduzione della documentazione tecnica e si applicano le norme vigenti al momento della richiesta in Italia.
- Irlanda del Nord: resta soggetta al Protocollo Irlanda/Irlanda del Nord e alla normativa doganale unionale; i veicoli possono essere introdotti senza formalità doganali, ma restano il censimento e, se dovuta, l’IVA con F24.
- San Marino e Città del Vaticano: dal 14 settembre 2024 i veicoli introdotti tramite canali non ufficiali sono assoggettati al censimento e all’IVA se dovuta; tecnicamente, i veicoli già immatricolati sono assimilati a quelli UE.
- Principato di Monaco: ai fini IVA è ricompreso nel territorio francese; la nazionalizzazione richiede censimento, IVA con F24 e, per i veicoli, visita e prova con conformità ai regolamenti unionali vigenti.
- Canarie: si applicano le procedure dei veicoli comunitari, ma per il profilo fiscale va allegata la bolla doganale.
- Veicoli radiati per esportazione: se effettivamente esportati e reintrodotti, seguono la procedura ordinaria con censimento; se mai esportati, non richiedono censimento e si procede alla nuova immatricolazione con specifiche dichiarazioni sostitutive.
- Veicoli immatricolati in Stati extra UE oggetto di acquisto intracomunitario: devono rispondere alle norme italiane vigenti al momento della richiesta e sono comunque soggetti a censimento.
- Veicoli al seguito di connazionali rimpatrianti: possono essere nazionalizzati in deroga anche se non conformi alle norme vigenti, purché ricorrano le condizioni della dichiarazione consolare e dell’intestazione al medesimo cittadino.
Competenza territoriale degli UMC
La nazionalizzazione può essere effettuata da qualunque UMC sul territorio nazionale, indipendentemente dalla residenza del richiedente o dalla sede dell’impresa. Tuttavia, la Direzione generale mantiene un monitoraggio quantitativo dei flussi per prevenire migrazioni strumentali e si riserva di adottare diverse disposizioni in funzione degli esiti del monitoraggio.
Semplificazioni operative
La Parte 2 introduce misure di semplificazione per ridurre i tempi e il carico degli uffici.
Revisione scaduta
Per i veicoli M1, N1, L, O1 e O2 si applica la regola temporale del «4+2»; se la revisione risulta scaduta in base a tale criterio, il veicolo deve essere sottoposto a revisione prima della circolazione. Rimane ferma la revisione annuale per i veicoli con massa complessiva superiore a 3,5 t e per taxi e NCC.
La revisione eseguita all’estero può risultare dalla carta di circolazione, da un documento separato o dal certificato di revisione previsto dalla direttiva 2014/45/UE; in alternativa, si utilizzano i dati disponibili in Eucaris. Nel DU va riportata la data dell’ultima revisione con la funzione SIREV=mmaaaa.
Veicoli incidentati o gravemente danneggiati
La competenza per la visita e prova è attribuita agli UMC, salvo casi di maggiore complessità tecnica riservati al CPA. L’istanza deve essere accompagnata da dichiarazioni di officine autorizzate sulla riparazione e da dichiarazione sostitutiva del richiedente circa la consapevolezza del sinistro e dell’intervento eseguito. Se la riparazione è avvenuta all’estero, l’importatore deve dichiarare la circostanza, con indicazione dell’officina estera e degli interventi effettuati; il veicolo va poi verificato da officina meccatronica italiana. È prevista una dicitura specifica nel DU e l’accertamento assorbe la revisione, con tariffe indicate nel testo.
Sostituzione carrozzeria
Per i veicoli per i quali sia prevista la sostituzione della carrozzeria, la visita e prova può essere svolta in un’unica soluzione anziché in due fasi, ma solo per gli allestitori e per gli allestimenti da essi realizzati. Se gli interventi coinvolgono la struttura portante, resta obbligatoria la procedura in due tempi. In ogni caso devono essere presentate due distinte istanze: una per l’allestimento e una per la nazionalizzazione.
Punti principali
Adozione delle istruzioni operative e superamento delle precedenti circolari
Il Direttore generale approva l’Allegato A, contenente le istruzioni operative sulle procedure da osservare per l’immatricolazione di veicoli nuovi e usati oggetto di acquisto da Paesi UE e relative misure di semplificazione. Le nuove istruzioni integrano e sostituiscono quelle già diramate con la circolare prot. n. 9716 del 23.03.2023, nel quadro aggiornato della disciplina sul Documento unico di circolazione e di proprietà e delle procedure telematiche della motorizzazione.
Ambito di applicazione e adempimenti propedeutici
La disciplina riguarda i veicoli delle categorie L3e, L4e, L5e, L7e, M, N e O, nuovi o usati provenienti da Stati UE o aderenti allo SEE, con esclusione di alcune categorie minori o dei veicoli muniti di codice antifalsificazione. Prima dell’immatricolazione sono richiesti: censimento entro 15 giorni dei dati dell’acquisto, verifica/assegnazione del codice di immatricolazione o numero di omologazione, verifiche in EUCARIS e SIS II, eventuale visita e prova ex art. 75 CdS, abilitazione all’immatricolazione tramite preconvalida del fascicolo digitale o preconvalida tecnica, e validazione fiscale dell’Agenzia delle Entrate.
Documentazione tecnica e controlli fiscali
Per i veicoli mai immatricolati è necessario il COC o, nei casi previsti, la documentazione alternativa per omologazione individuale UE o fine serie. Per i veicoli già immatricolati sono richiesti, in alternativa tra loro, la carta di circolazione estera con eventuale traduzione, il COC, la scheda tecnica integrativa, il codice di trasposizione, oppure specifiche attestazioni per casi particolari. Il decreto chiarisce anche regole su legalizzazione, traduzione, deposito firme, verifiche ETAES e trattamento fiscale in ipotesi di acquisto da privati, beni strumentali e regime IVA a margine.
Casi particolari e semplificazioni operative
Sono disciplinati in modo specifico i veicoli provenienti da Gran Bretagna, Irlanda del Nord, San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Canarie, veicoli radiati per esportazione e poi reintrodotti, veicoli provenienti da Stati extra UE oggetto di acquisto intracomunitario e veicoli al seguito di connazionali rimpatrianti. La Parte 2 introduce semplificazioni su revisione scaduta, veicoli incidentati o gravemente danneggiati e procedure di visita e prova per sostituzione carrozzeria, con attribuzione di competenze agli UMC in diversi casi e indicazioni su tariffe, dichiarazioni e controlli di sicurezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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