Decreto dirigenziale n. 470 del 13/12/2025
Si pubblica il decreto direttoriale per la disciplina delle modalità di attuazione degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'annualità 2025. Il decreto direttoriale 4 dicembre 2025 n. 470 disciplina le modalità di attuazione degli incentivi agli investimenti nel settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2025 n. 203. Al seguente link è pubblicato l'elenco contenente l'ordine di prenotazione delle istanze di cui all'art. 2 comma 8 del decreto direttoriale 4 dicembre 2025 n. 470.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina le modalità operative di presentazione delle domande, prenotazione, rendicontazione e istruttoria degli incentivi previsti dal D.M. MIT 7 agosto 2025 n. 203 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Definisce finestra temporale, canali di invio, documentazione richiesta, regole di priorità e scorrimento delle risorse, nonché controlli, cumulo degli aiuti e verifiche successive. La gestione della misura è affidata a RAM S.p.A., con piattaforma informatica dedicata e supporto istruttorio.
Disposizioni attuative per gli incentivi agli investimenti delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi – XII edizione
Disposizioni attuative del D.M. 7 agosto 2025, n. 203 per gli incentivi all’autotrasporto merci
Il decreto definisce le modalità attuative della misura di sostegno agli investimenti delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi prevista dal D.M. MIT 7 agosto 2025, n. 203. La disciplina riguarda, in particolare, la presentazione delle domande, la prenotazione delle risorse, la rendicontazione degli investimenti e l’istruttoria, nel quadro delle risorse stanziate dalla normativa di bilancio e dal decreto-legge n. 73/2025.
Base normativa e inquadramento della misura
La misura trova fondamento nella legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 150, nella legge 30 dicembre 2024, n. 207, nel D.M. MEF 31 dicembre 2024, nel D.M. MIT/MEF 30 maggio 2025, rep. 126 del 3 giugno 2025, e nell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito dalla legge 18 luglio 2025, n. 105. Il decreto richiama inoltre il D.M. 7 agosto 2025, n. 203, che ha già definito la misura generale e ha rinviato a un decreto direttoriale per le regole operative.
La disciplina è richiamata anche alla luce del regolamento (UE) n. 651/2014, in particolare per gli aiuti agli investimenti a favore delle PMI e per quelli finalizzati alla tutela ambientale e all’adeguamento anticipato a future norme UE, nonché delle regole sul cumulo degli aiuti e del Registro nazionale aiuti di Stato.
Soggetto gestore e struttura procedimentale
La gestione operativa è affidata a RAM Logistica, Infrastrutture, Trasporti S.p.A., cui competono la piattaforma informatica, la ricezione delle domande, l’archiviazione, l’aggiornamento dei contatori delle risorse e la fase istruttoria preliminare. L’Amministrazione mantiene funzioni di indirizzo e direzione; una Commissione nominata con successivo decreto direttoriale valida l’istruttoria svolta dal gestore.
Il procedimento è articolato in due fasi:
- fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare l’importo massimo teoricamente spettante sulla base della domanda e degli allegati;
- fase di rendicontazione, durante la quale l’impresa deve dimostrare l’effettivo perfezionamento dell’investimento e il pagamento del prezzo.
Periodo incentivante e presentazione delle domande
È previsto un unico periodo di incentivazione, dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026. Le domande devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo ram.investimenti2026@legalmail.it, dalle ore 10:00 del 17 dicembre 2025 alle ore 16:00 del 16 gennaio 2026.
La trasmissione deve avvenire dall’indirizzo PEC aziendale dell’impresa richiedente, che deve essere indicato nella domanda. Fa fede la busta di trasporto della PEC ricevuta dal gestore.
Ogni impresa può presentare una sola istanza nel periodo incentivante, anche per più tipologie di investimento. È ammesso annullare la domanda già trasmessa e presentare una nuova istanza, ma solo con la specifica richiesta di annullamento; in tal caso la nuova domanda si colloca in coda nella graduatoria per ordine temporale.
Beneficiari e ambito soggettivo
Possono presentare istanza:
- le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi;
- le strutture societarie costituite in forma aggregata ai sensi del codice civile;
- soggetti iscritti al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
- imprese la cui attività prevalente sia autotrasporto di cose, ovvero con codice ATECO 49.41.
Il decreto richiama anche la possibilità di partecipazione di imprese che avessero già presentato domanda nell’edizione XI e non abbiano chiuso la rendicontazione, nei limiti espressamente richiamati dal precedente decreto direttoriale 20 novembre 2024, n. 537.
Risorse disponibili e criteri di prenotazione
Le risorse considerate dal decreto sono quelle già accantonate sul capitolo 7309 del bilancio MIT: 13 milioni di euro per l’annualità 2025, oltre a ulteriori 6 milioni di euro previsti per il 2025 dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 73/2025, una volta entrato in vigore il relativo decreto MIT/MEF di riparto.
Il soggetto gestore deve ripartire le risorse sulla base delle percentuali previste dal D.M. 203/2025 per le diverse aree omogenee di investimento e accantonare gli importi massimi concedibili in funzione dell’ordine cronologico di presentazione. La priorità è governata da tre contatori informatici riferiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 2, comma 1, del D.M. 203/2025.
Sono previste priorità specifiche fino ai seguenti tetti:
- euro 380.000 per le imprese che, insieme agli investimenti di cui alla lettera a), rottamino un veicolo Euro 4, Euro IV o inferiore;
- euro 4.000.000 per le imprese che, insieme agli investimenti di cui alla lettera b), rottamino un veicolo Euro 4, Euro IV o inferiore;
- euro 160.000 per gli investimenti in contenitori intermodali per liquidi pericolosi di tipo Iso tank o swap body conformi alle norme richiamate.
Se le risorse risultano esaurite, le istanze sono accettate con riserva e potranno essere istruite solo in caso di successiva disponibilità, secondo l’ordine di presentazione.
Istruttoria preliminare e soccorso istruttorio
Nella fase di prenotazione il gestore verifica:
- uso del modulo informatico previsto;
- corretta compilazione e salvataggio del modello senza scansioni aggiuntive;
- firma digitale del legale rappresentante o procuratore;
- allegazione del contratto o del preventivo sottoscritto;
- allegazione del documento di identità del firmatario;
- invio tramite PEC aziendale;
- data del contratto o preventivo successiva al 21 ottobre 2025.
Per irregolarità o incompletezze sanabili il gestore attiva il soccorso istruttorio entro il 27 febbraio 2026. Se invece manca il requisito della data del contratto o del preventivo successiva all’entrata in vigore del D.M. 203/2025, o se le irregolarità non vengono sanate, l’Amministrazione dispone la non ammissione.
Pubblicazione dell’elenco delle prenotazioni
Il 16 marzo 2026 RAM pubblica l’elenco delle istanze regolari, ordinate secondo la data e l’orario di prenotazione. L’elenco vale come ordine di prenotazione e determinazione dell’ammontare massimo del contributo erogabile, ed è pubblicato anche sul sito del MIT nella sezione dedicata all’autotrasporto merci.
Rendicontazione dell’investimento
La rendicontazione deve essere effettuata dal 18 marzo 2026 al 9 ottobre 2026, sempre tramite la piattaforma informatica RAM. Devono essere trasmessi i documenti tecnici previsti dagli articoli 4-9 del decreto e la prova del pagamento integrale del bene, mediante fattura quietanzata.
Per rimorchi e semirimorchi deve essere provato anche il costo dei dispositivi innovativi previsti dall’allegato 1 del D.M. 203/2025. Le credenziali per l’accesso al sistema sono inviate via PEC all’impresa.
Se la rendicontazione non viene presentata nei termini, l’istanza decade automaticamente e le risorse si liberano, consentendo lo scorrimento della graduatoria. L’impresa può anche annullare la domanda in piattaforma se non intende più procedere all’investimento.
Regole specifiche per la prova del perfezionamento
Il decreto disciplina diverse modalità probatorie, tra cui:
- traduzione in italiano per documenti redatti in lingua straniera;
- per i contratti di leasing, presentazione del preventivo in prenotazione e del contratto con prova dei canoni scaduti in rendicontazione;
- per l’acquisizione di veicoli, prova della prima immatricolazione in Italia successiva al 21 ottobre 2025;
- esclusione delle acquisizioni effettuate o immatricolate all’estero, anche se reimmatricolate in Italia a chilometri zero.
Documentazione per le diverse tipologie di investimento
Per i veicoli a trazione alternativa o elettrica e per il retrofit elettrico, occorre produrre targa, carta di circolazione, attestazione tecnica del costruttore e, se del caso, documentazione del sistema di riqualificazione elettrica omologato ai sensi del D.M. 1° dicembre 2015, n. 219. Se è richiesta la maggiorazione per rottamazione, occorre anche la prova della demolizione del veicolo con indicazione della targa e della classe ambientale.
Per la rottamazione con contestuale acquisto di veicoli nuovi Euro VI step E o Euro 6 E, la documentazione deve attestare:
- rottamazione di veicoli fino a Euro 4/Euro IV o inferiori alla classe di sostituzione;
- prima immatricolazione in Italia del nuovo veicolo successiva al 21 ottobre 2025.
Per rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto combinato ferroviario o marittimo, serve la prova della prima immatricolazione in Italia, l’attestazione del costruttore circa la conformità alle normative UIC 596-5 o MSC 479, la documentazione dei dispositivi innovativi installati e, se richiesta, la prova di rottamazione di un analogo rimorchio o semirimorchio.
Per i contenitori intermodali per liquidi pericolosi Iso tank 20 ft o swap body 22-24 ft, occorrono certificazione del costruttore, prova del numero di telaio e, se del caso, la documentazione di rottamazione del contenitore sostituito. Anche qui le acquisizioni devono essere avvenute per la prima volta in Italia dopo il 21 ottobre 2025.
Regole ulteriori per le PMI e per le maggiorazioni
Per le piccole e medie imprese, oltre alla documentazione specifica dell’investimento, è richiesta una dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 che attesti:
- che l’investimento rientra in un programma di nuovo stabilimento, ampliamento, diversificazione o trasformazione radicale del processo produttivo;
- il numero di ULA e il fatturato dell’ultimo esercizio fiscale.
Per la maggiorazione del 10% prevista dall’art. 5, comma 12, del D.M. 203/2025, l’impresa deve produrre dichiarazione sostitutiva su ULA e fatturato. Se la maggiorazione è richiesta da imprese aderenti a una rete di imprese, va trasmessa copia del contratto di rete. La qualifica di PMI, se già richiesta come requisito di accesso, non può dare luogo a un’ulteriore maggiorazione sul medesimo presupposto.
Cumulabilità degli aiuti e controlli
Il decreto richiama le regole di non cumulabilità del regolamento (UE) n. 651/2014 e del regime de minimis, vietando il cumulo per gli stessi costi ammissibili quando porti a superare le intensità di aiuto consentite. Il controllo sul cumulo è effettuato mediante il Registro nazionale aiuti di Stato.
Resta ferma la possibilità di verifiche e accertamenti anche dopo l’erogazione. In caso di gravi irregolarità nelle dichiarazioni o di violazione del vincolo di inalienabilità previsto dal D.M. 203/2025, l’Amministrazione può annullare il provvedimento di concessione e chiedere la restituzione delle somme. A tal fine il MIT utilizza il CED del Dipartimento per i trasporti per inserire ostativi informatici e verificare il rispetto dei vincoli sui veicoli agevolati.
Punti principali
Finalità e base normativa
Il provvedimento attua il D.M. 7 agosto 2025 n. 203 sulle agevolazioni per investimenti eco-sostenibili nell’autotrasporto merci. Si innesta sulle risorse stanziate dalla legge n. 190/2014, dalla legge n. 207/2024, dal D.M. MIT/MEF 30 maggio 2025 e dall’art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 73/2025 convertito dalla legge n. 105/2025.
Procedura in due fasi: prenotazione e rendicontazione
La domanda si articola in una fase di prenotazione, che accantona l’importo massimo teoricamente spettante, e in una successiva fase di rendicontazione, nella quale l’impresa deve dimostrare l’effettivo perfezionamento dell’investimento e il pagamento integrale dei beni. L’importo accantonato resta il tetto massimo riconoscibile, ma il contributo effettivo dipende dai costi rendicontati e dai requisiti finali.
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le domande possono essere presentate solo dal 17 dicembre 2025 al 16 gennaio 2026, via PEC all’indirizzo ram.investimenti2026@legalmail.it, dalle ore 10:00 del primo giorno alle ore 16:00 dell’ultimo. Ogni impresa può presentare una sola istanza nel periodo incentivante, anche per più investimenti; è ammesso annullare la prima domanda e ripresentarla come nuova istanza, con perdita della priorità originaria.
Beneficiari, investimenti ammessi e requisiti tecnici
Possono accedere le imprese di autotrasporto conto terzi iscritte al R.E.N. e all’Albo, nonché le strutture societarie aggregate secondo il codice civile, con attività prevalente di autotrasporto (ATECO 49.41). Il decreto disciplina la documentazione per quattro famiglie di investimenti: veicoli a trazione alternativa o elettrica e retrofit; rottamazione e sostituzione di mezzi pesanti; rimorchi e semirimorchi per trasporto combinato; contenitori intermodali per liquidi pericolosi; oltre alle maggiorazioni del 10% previste dal D.M. 203/2025.
Rendicontazione, istruttoria e controlli
La rendicontazione va presentata dal 18 marzo 2026 al 9 ottobre 2026 sulla piattaforma RAM, con fatture quietanzate e documentazione tecnica. Sono previsti soccorso istruttorio per irregolarità sanabili, esclusione per carenze non sanabili o requisiti mancanti, controllo del cumulo aiuti tramite RNA e verifiche successive con possibili revoche e recuperi. Il decreto richiama anche vincoli su inalienabilità dei veicoli e divieto di immatricolazioni/rottamazioni non conformi.
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