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Sentenza

Sentenza del 27/11/2018 n. 1326 - Comm. Trib. Prov. Latina

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha contestato l'avviso n. 18/3 S/000070/000/PO**, del 16 maggio 2018, relativo alla rettifica dell'imposta di registro applicata a un atto del 21 marzo 2018 avente a oggetto la cessione di quote sociali. Ha sostenuto che, trattandosi di più cessioni inserite in un unico atto, dovesse essere applicata una sola imposta di registro in misura fissa, richiamando un orientamento della Corte di Cassazione favorevole alla tassazione unitaria. L'Amministrazione ha invece sostenuto che le singole cessioni costituissero disposizioni autonome, soggette a imposizione separata.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo infondata la pretesa del contribuente. Ha affermato che l'imposta unica si applica solo quando le disposizioni siano necessariamente connesse per la loro intrinseca natura, in presenza di una causa unica e di un collegamento oggettivo, immediato e necessario, non dipendente dalla mera volontà delle parti o dalla scelta di inserire più operazioni in un unico documento. Nel caso concreto, la cessione di quote da parte di un unico cedente a diversi cessionari non dimostrava né l'unicità della causa né un nesso di interconnessione necessario; le operazioni conservavano quindi autonoma rilevanza giuridica e fiscale. Le spese di giudizio sono state compensate per l'esistenza di precedenti giurisprudenziali difformi.

Norme richiamate

  • Articolo 21 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    Le disposizioni contenute nello stesso atto sono soggette ad unica imposta se derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre; altrimenti ciascuna disposizione è soggetta ad autonoma imposizione.

    La tassazione unica richiede un nesso causale oggettivo, necessario e intrinseco tra le disposizioni. Se le operazioni sono autonome, anche se inserite in un unico atto, devono essere tassate separatamente.

  • Articolo 20 del D.P.R. n. 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro)

    La registrazione deve avvenire applicando l'imposta secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.

    La qualificazione fiscale dell'atto dipende dalla sua natura e dai suoi effetti giuridici effettivi, non dal nomen iuris o dalla forma scelta dalle parti.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 225/E del 2008

    È richiamata a sostegno della tassazione autonoma delle cessioni di più quote sociali effettuate da più alienanti, anche quando le cessioni siano raccolte in un unico atto.

  • Cassazione, ordinanza del 5 novembre 2014

    La pronuncia è richiamata per confermare che la pluralità di cessioni di quote contenute in un unico atto non comporta automaticamente l'applicazione di una sola imposta.

  • Cassazione n. 24511/2011

    La distinzione tra contratto complesso e contratti collegati si fonda sulla presenza, nel primo caso, di una causa unica e di prestazioni organicamente interdipendenti; nel secondo, ciascun contratto conserva causa e individualità giuridica autonome.

Massime di principio

  • La semplice inclusione di più operazioni in un unico atto non comporta automaticamente una tassazione unica: occorre verificare se le operazioni siano oggettivamente e necessariamente interdipendenti.
  • La tassazione unica è configurabile quando esiste una causa unitaria e le singole disposizioni non possono essere considerate autonome per legge o per la struttura intrinseca dell'operazione.
  • Quando ciascuna cessione o prestazione conserva una propria causa, soggetti, oggetto ed effetti giuridici autonomi, le operazioni sono normalmente soggette a imposizione separata, anche se perseguono un risultato economico complessivo.
  • La scelta delle parti di utilizzare un unico documento, per ragioni pratiche o organizzative, non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un negozio unitario ai fini fiscali.
  • Per contestare efficacemente la tassazione separata occorre dimostrare un collegamento oggettivo, necessario e non meramente volontario tra le disposizioni, oltre alla presenza di una causa negoziale unica.

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