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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 1135 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Agevolazioni ed esenzioni - Più unità abitative destinate ad un'unica unità abitativa - Fruizione dei benefici "prima casa" - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I contribuenti avevano acquistato un appartamento attiguo alla loro abitazione, dichiarando che sarebbe stato interamente destinato all'ampliamento della prima casa e chiedendo le agevolazioni fiscali. Successivamente avevano frazionato il nuovo immobile, accorpandone solo una parte alla propria abitazione e vendendo la porzione residua, pari a 68,23 mq. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi revocato integralmente le agevolazioni, recuperando le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, nonché l'aliquota agevolata relativa al mutuo. I contribuenti chiedevano che il recupero fosse limitato alla sola parte venduta.

La decisione

Gli appelli sono stati riuniti e respinti. La Commissione ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittima la revoca totale dei benefici. L'agevolazione era stata richiesta unitariamente per l'intero immobile acquistato e presupponeva che esso fosse effettivamente e totalmente destinato all'ampliamento dell'abitazione preesistente. La successiva vendita di una porzione ha smentito la dichiarazione resa nell'atto di acquisto e ha fatto venir meno il presupposto dell'agevolazione per l'intero acquisto. Non è stata ritenuta ammissibile una ripartizione retroattiva del beneficio tra la parte accorpata e quella venduta. I contribuenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.600 euro oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • Legge n. 198 del 1982, art. 1, comma 6

    Agevolazioni per la prima casa anche per alloggi risultanti dalla riunione di più unità immobiliari.

    La giurisprudenza ammette il beneficio quando più unità siano acquistate per essere riunite e destinate, nel loro complesso, a un'unica abitazione non di lusso.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 4, Tariffa, Parte prima

    Agevolazione per l'acquisto della prima casa.

    Il beneficio può applicarsi anche all'acquisto di una porzione o di un'unità destinata esclusivamente ad ampliare l'abitazione già posseduta, purché siano rispettate tutte le condizioni previste.

  • Legge n. 408 del 1949, art. 13

    Caratteristiche degli alloggi non di lusso.

    L'abitazione risultante dall'accorpamento deve rientrare, per superficie, numero dei vani e caratteristiche, nella categoria degli alloggi non di lusso.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 4, Tariffa, Parte prima, requisito soggettivo

    Il compratore non deve essere titolare esclusivo, o in comunione con il coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su altro alloggio nel territorio del Comune.

    L'acquisto agevolato presuppone il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina prima casa.

  • Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 2005

    L'acquisto di una stanza da annettere alla prima casa può costituire ampliamento dell'immobile già agevolato.

    L'acquisto di una porzione destinata all'ampliamento può beneficiare dell'agevolazione, ma l'ampliamento deve essere reale e non deve determinare la creazione di più abitazioni autonome.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2

    Decurtazione prevista per la liquidazione delle spese di giudizio.

    La norma è stata richiamata ai fini della determinazione delle spese processuali poste a carico degli appellanti.

Massime di principio

  • L'acquisto di più unità immobiliari può beneficiare delle agevolazioni prima casa se l'acquirente dimostra che sono destinate a essere riunite in un'unica abitazione e che l'immobile complessivo rispetta i requisiti di legge.
  • Quando il beneficio è richiesto per l'intero immobile con la dichiarazione di destinarlo all'ampliamento della prima casa, l'utilizzo deve essere effettivo e totale.
  • La successiva vendita, frazionamento o destinazione autonoma di una parte dell'immobile può far venir meno il presupposto dichiarato nell'atto e determinare, secondo questo orientamento, la decadenza dall'agevolazione sull'intero acquisto, non soltanto sulla porzione ceduta.
  • Non è normalmente possibile ottenere in giudizio una riduzione proporzionale dell'imposta se l'agevolazione era stata concessa unitariamente e il contribuente ha successivamente violato la destinazione dichiarata.
  • Le agevolazioni fiscali prima casa sono norme speciali ed eccezionali: non possono essere estese per analogia oltre i casi espressamente previsti.
  • Prima di acquistare immobili da accorpare o frazionare è opportuno verificare preventivamente la compatibilità dell'operazione con i requisiti prima casa e, se necessario, presentare un interpello o acquisire un parere fiscale prima del rogito e dei successivi lavori.

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