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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00108/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2001, 2003, 2004 e 2005, emessi a seguito di accertamento sintetico del reddito ex art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. n. 600/1973. L'Ufficio aveva ritenuto che la contribuente avesse disponibilità economiche incompatibili con i redditi dichiarati, sulla base di indici di capacità contributiva quali il possesso di un'autovettura a gasolio e soprattutto l'acquisto di un podere agricolo per un valore rilevante. La contribuente aveva contestato la pretesa, sostenendo che l'acquisto immobiliare fosse solo apparente/simulato e che il prezzo non fosse stato effettivamente corrisposto, producendo un atto notarile successivo che dava conto dello scioglimento per mutuo consenso della compravendita e dell'effettiva titolarità del bene in capo al cedente. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto solo in parte l'appello dell'Ufficio, confermando l'accertamento limitatamente all'auto. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la CTR non avesse risposto adeguatamente alla censura sull'insufficienza della prova della simulazione. Con un secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non aveva valutato correttamente il rapporto tra l'atto originario di compravendita e quello successivo di mutuo dissenso/simulazione del prezzo, né la sua rilevanza cronologica e contenutistica.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo che la motivazione della CTR fosse solo apparente o incomprensibile, poiché il giudice di merito aveva comunque individuato il thema decidendum e le ragioni della decisione. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR aveva omesso di valutare in modo adeguato il contenuto e il significato giuridico del successivo atto notarile, nonché il suo rapporto con l'originaria compravendita e con l'onere probatorio gravante sulla contribuente nell'accertamento sintetico. In particolare, la Corte ha osservato che il giudice regionale si era limitato ad aderire all'assunto della simulazione senza esaminare compiutamente l'intera fattispecie concreta e gli elementi istruttori in modo coordinato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per un nuovo esame motivato della controversia e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38, commi 4 e 5, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    disciplina l'accertamento sintetico del reddito; il contribuente può fornire prova contraria dimostrando che gli incrementi patrimoniali o gli indici di capacità contributiva non esprimono reale capacità reddituale.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    la sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile la ratio decidendi; la nullità sussiste solo se la motivazione manchi del tutto o sia assolutamente incomprensibile.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente come parametro di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma il motivo è stato esaminato soprattutto come doglianza sulla motivazione apparente.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza della motivazione, ai fini della nullità della sentenza, ricorre solo nei casi estremi di assenza assoluta o di motivazione incomprensibile.

  • art. 111 Cost.

    la motivazione della sentenza deve superare la soglia del "minimo costituzionale".

  • art. 1417 c.c.

    non osta, nel processo tributario, alla valorizzazione di dichiarazioni rese da terzi fuori dal giudizio come elementi indiziari per dimostrare la simulazione dell'atto.

  • art. 1, commi 186 e 197, legge 29 dicembre 2022, n. 197

    richiamati solo per dare conto della richiesta di sospensione del giudizio in vista della definizione agevolata; non incidono sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario avente ad oggetto un accertamento sintetico del reddito, il contribuente che invochi la simulazione di un atto di acquisto per neutralizzare l'indice di capacità contributiva deve fornire una prova contraria concreta e complessiva, valutabile anche mediante elementi indiziari e dichiarazioni di terzi raccolte al di fuori del processo.
  • Il giudice di merito non può limitarsi ad aderire apoditticamente alla tesi della simulazione, ma deve esaminare l'intera fattispecie concreta e valutare in modo coordinato tutti gli elementi di prova, soprattutto quando esistano più atti tra loro apparentemente incompatibili e disposti in tempi diversi.
  • La motivazione è apparente solo quando sia del tutto assente o talmente incoerente da non consentire di individuare la ratio decidendi; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o non condivisibile.
  • In tema di accertamento sintetico, la produzione di un atto notarile successivo che prospetti lo scioglimento del precedente acquisto e la retrocessione del bene deve essere scrutinata alla luce della sua cronologia, del suo contenuto e della sua coerenza con l'assetto originario del rapporto, senza attribuirgli automaticamente efficacia liberatoria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaSimulazione

Testo integrale

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