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Legge

L.R. Veneto 5/2017

Istituzione del nuovo Comune denominato "Val Liona" mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza.

Normativa regionaleL.R. Veneto 5/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce nel Vicentino il nuovo Comune di Val Liona, nato dalla fusione di Grancona e San Germano dei Berici. Disciplina sede provvisoria, subentro nei rapporti giuridici e neutralità finanziaria. È applicabile dalla pubblicazione nel BUR Veneto del 17 febbraio 2017 ed è destinata a produrre effetti solo per la fusione e i rapporti conseguenti.

Istituzione del Comune di Val Liona mediante fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici

Istituzione del Comune di Val Liona

La legge regionale del Veneto istituisce, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Val Liona”, derivante dalla fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici. Il provvedimento disciplina gli effetti essenziali della nuova entità comunale, con riferimento alla sede municipale, ai rapporti giuridici conseguenti e alla copertura finanziaria.

Sede municipale e decentramento

Lo Statuto del nuovo Comune deve stabilire la sede municipale. Fino a tale determinazione, la sede del Comune di nuova istituzione resta quella attuale di Grancona. La legge prevede inoltre che nello Statuto siano assicurate, alla comunità privata della sede, adeguate forme di decentramento, in relazione allo stato dei luoghi e alle esigenze della popolazione interessata.

Esito della consultazione popolare

La fusione è stata preceduta da referendum consultivo della popolazione interessata, i cui risultati sono riportati nella legge. Dai dati indicati emerge una prevalenza dei voti favorevoli in entrambi i Comuni coinvolti e nel totale complessivo.

Rapporti giuridici, beni e personale

I rapporti conseguenti alla istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. La disciplina richiama espressamente il criterio secondo cui il Comune di nuova istituzione subentra:

  • nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili;
  • in tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari;
  • nei rapporti concernenti il personale dipendente.

Copertura finanziaria

L’attuazione della legge avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e ambito temporale

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La sua applicazione è limitata agli effetti della fusione comunale e ai relativi rapporti successori e organizzativi nel territorio regionale interessato.

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