Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 4/2017

Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 e disposizioni transitorie riguardanti sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca.

Normativa regionaleL.R. Veneto 4/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 4/2017 proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale al 10 febbraio 2018 e disciplina in via transitoria le funzioni sanzionatorie e i ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca, in attesa del riassetto organizzativo previsto dalla l.r. 30/2016. Abroga la precedente l.r. 3/2016 e non comporta nuovi oneri finanziari.

Proroga del piano faunistico-venatorio regionale e disposizioni transitorie su sanzioni e ricorsi in materia di caccia e pesca

Proroga del piano faunistico-venatorio e misure transitorie su caccia e pesca

La legge regionale del Veneto n. 4 del 2017 interviene su due ambiti collegati: la durata del piano faunistico-venatorio regionale e la gestione transitoria delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto.

Validità del piano faunistico-venatorio regionale

La legge ridetermina la validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1, fissandone il termine al 10 febbraio 2018.

La proroga si applica con una specifica esclusione:

  • non trova applicazione l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione di cui all’Allegato A alla legge regionale n. 1/2007.

Regime transitorio sulle sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

In attesa della completa definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo conseguente alla riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, prevista dalla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, le funzioni amministrative relative all’applicazione delle sanzioni amministrative continuano a essere esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia.

Il regime transitorio riguarda in particolare:

  • protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio;
  • tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica;
  • disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto.

I relativi proventi delle sanzioni restano incamerati dagli enti che esercitano tali funzioni.

Ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca

Nelle more della definizione del nuovo assetto normativo e organizzativo in materia di caccia e pesca, viene ripristinata la vigenza di due disposizioni, al fine di consentire la proposizione e la definizione dei ricorsi amministrativi contro i provvedimenti adottati dalle Province nell’esercizio delle funzioni delegate:

  • articolo 37 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, in materia di protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio;
  • articolo 34 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, in materia di risorse idrobiologiche, fauna ittica e pesca.

Abrogazione di precedente legge regionale

La legge abroga la legge regionale 9 febbraio 2016, n. 3, che aveva già rideterminato il termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale.

Aspetti finanziari

È prevista una clausola di neutralità finanziaria: l’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.