Regolamento (UE) 2016/1051
Regolamento (UE) 2016/1051 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime di sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune previsto dal regolamento (UE) n. 1387/2013. Introduce nuove sospensioni per numerosi prodotti, sopprime alcune sospensioni non più giustificate e modifica le condizioni di altre voci per adeguarle all'evoluzione tecnica e di mercato. Vengono inoltre riviste le note finali dell'allegato e precisati i controlli doganali sulla destinazione particolare e sulla sorveglianza delle importazioni. L'applicazione è in linea generale dal 1o luglio 2016, con un'anticipazione al 1o gennaio 2016 per uno specifico codice TARIC.
Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti elencati nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, come modificato dal presente regolamento. Riguarda operatori economici importatori, produttori e utilizzatori dei beni interessati, con particolare incidenza sui prodotti agricoli, chimici, plastici, elettronici, meccanici e destinati all'industria automobilistica o ad altri impieghi industriali specifici. Le modifiche consistono nell'inserimento di nuove sospensioni, nella soppressione di sospensioni non più ritenute d'interesse per l'Unione, nella revisione di condizioni e codici NC/TARIC e nell'aggiornamento delle note finali e dei controlli doganali. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l'efficacia generale decorre dal 1o luglio 2016, salvo il codice TARIC ex 8708999750 che si applica dal 1o gennaio 2016.
Modifica del regolamento (UE) n. 1387/2013 sulle sospensioni dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali
Il regolamento interviene sul sistema unionale delle sospensioni tariffarie autonome, aggiornando l'elenco dei prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono sospesi totalmente. La ratio emerge dai considerando: alcuni prodotti vengono aggiunti perché ritenuti di interesse per l'Unione, altri vengono espunti perché tale interesse è venuto meno, mentre molte voci sono tecnicamente aggiornate per riflettere l'evoluzione dei prodotti e dei mercati.
Ambito e finalità dell'intervento
La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1387/2013, che disciplina le sospensioni dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali. L'intervento riguarda esclusivamente le voci di allegato relative a specifici codici NC e TARIC, con effetti diretti sulle importazioni nell'Unione dei beni interessati.
Inserimento di nuove sospensioni
L'articolo 1 dispone l'inserimento, nell'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013, delle righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento. Si tratta di numerosi prodotti, per lo più con dazio autonomo pari allo 0 %, accompagnati da descrizioni tecniche molto dettagliate e, in alcuni casi, da un vincolo di destinazione particolare. Le nuove voci coprono, tra l'altro, prodotti chimici intermedi e specialità chimiche, polimeri, resine, componenti elettronici, parti per autoveicoli, semilavorati metallici e articoli destinati a processi industriali specifici.
Soppressione di sospensioni non più mantenute
L'articolo 1 prevede anche la soppressione delle righe corrispondenti ai codici NC e TARIC indicati nell'allegato II. Tali eliminazioni rispondono al rilievo, espresso nei considerando, che per sei prodotti non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione. In pratica, per queste voci viene meno il beneficio tariffario previsto dal regime di sospensione.
Aggiornamento delle condizioni e della tecnica redazionale
Il regolamento modifica inoltre 46 sospensioni già esistenti, al fine di adeguarne la designazione delle merci, la classificazione doganale, i dazi applicabili o gli obblighi di destinazione particolare. Per chiarezza, la nota finale che segnalava una misura di nuova introduzione o una misura modificata è soppressa e sostituita da un sistema in cui le voci alterate sono contrassegnate da un asterisco. Questa tecnica di redazione serve a rendere immediatamente individuabili le modifiche rispetto all'elenco precedente.
Controllo doganale della destinazione particolare e sorveglianza delle importazioni
La nota finale 1 è sostituita per chiarire che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il Codice doganale dell'Unione. La nota finale 4 è sostituita per prevedere che, secondo la procedura degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, venga istituita una sorveglianza delle importazioni delle merci beneficiarie della sospensione tariffaria. Viene invece soppressa la nota finale 7.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione anticipata
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o luglio 2016. In deroga, il codice TARIC appena inserito ex 8708999750 si applica dal 1o gennaio 2016, così da assicurare il beneficio della sospensione classificata con tale codice fin dall'inizio dell'anno. Il regolamento è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Contenuto dell'allegato I: struttura e criteri tecnici
L'allegato I contiene l'elenco delle nuove voci o delle voci modificate, con indicazione di codice NC, TARIC, descrizione della merce, aliquota sospesa, eventuale unità supplementare e data prevista per il riesame obbligatorio. Le descrizioni sono spesso altamente tecniche e includono parametri di purezza, composizione, granulometria, dimensioni, prestazioni meccaniche o applicazione industriale, a conferma del carattere selettivo e mirato delle sospensioni.
Tra i settori maggiormente interessati emergono:
- chimica fine e intermedi per sintesi;
- materie plastiche, film, resine ed elastomeri;
- elettronica, sensori, moduli LCD/OLED e circuiti stampati;
- componentistica per autoveicoli, motori, batterie e sistemi di controllo;
- materiali avanzati e prodotti per filtrazione, ottica e meccanica di precisione.
Implicazioni operative per gli operatori
Per gli importatori e i loro consulenti il regolamento rileva soprattutto ai fini della corretta classificazione doganale, dell'applicazione dell'aliquota zero, dell'eventuale gestione della destinazione particolare e della verifica delle date di riesame. È quindi necessario controllare con attenzione la corrispondenza tra le merci importate e le caratteristiche tecniche indicate nelle voci di allegato, oltre alla decorrenza applicabile, specie nei casi in cui il codice TARIC sia retrodatato al 1o gennaio 2016.
Disposizioni principali
Modifiche all'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013
L'allegato del regolamento (UE) n. 1387/2013 è modificato mediante l'inserimento delle righe corrispondenti ai prodotti elencati nell'allegato I del regolamento, secondo l'ordine dei codici NC indicati. Sono inoltre soppresse le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II. In sostanza, il regolamento amplia il novero delle sospensioni e elimina quelle non più ritenute nell'interesse dell'Unione.
Aggiornamento di note finali e controlli doganali
La nota finale 1 è sostituita per precisare che la sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione). La nota finale 4 è sostituita per prevedere la sorveglianza delle importazioni secondo la procedura di cui agli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. La nota finale 7 è soppressa. È inoltre aggiunta una nuova nota con asterisco per indicare le sospensioni già esistenti nel regolamento (UE) n. 1344/2011 ma modificate dal presente regolamento in termini di codice NC/TARIC o di designazione.
Decorrenza delle modifiche e applicazione anticipata di un codice TARIC
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o luglio 2016. Tuttavia, il nuovo codice TARIC ex 8708999750 si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2016, per garantire il beneficio della relativa sospensione tariffaria.
Aliquote e riesami obbligatori delle sospensioni
Le voci dell'allegato I indicano per ciascun prodotto la classificazione NC/TARIC, la designazione delle merci, l'aliquota dei dazi autonomi, l'unità supplementare quando prevista e la data prevista per il riesame obbligatorio, frequentemente fissata al 31 dicembre 2018, 2019, 2020 o 2021 a seconda della voce. In numerosi casi l'aliquota sospesa è pari allo 0 %; per alcune voci sono previste unità supplementari (ad esempio p/st, m3, m2).
Prodotti interessati dalle nuove sospensioni e dalle modifiche
L'allegato I copre una gamma molto ampia di beni agricoli e industriali: materie prime e semilavorati chimici, polimeri e resine, componenti elettronici, parti per autoveicoli, elementi per batterie, prodotti per l'industria alimentare, ottica, meccanica di precisione e altri settori manifatturieri. Molte voci sono qualificate per composizione, purezza, dimensioni, prestazioni tecniche o destinazione particolare, a conferma della finalità di sostenere processi produttivi specifici nell'Unione.
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