Cassazione Penale, Sentenza n. 16879/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, davanti al Giudice dell'esecuzione, il riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. e dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai reati compresi nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura di Genova il 23/09/2024 (numerosi reati commessi tra il 2020 e il 2023, comprendenti reati contro il patrimonio e violazioni del Testo Unico sugli stupefacenti). Il G.I.P. aveva rigettato l'istanza ritenendo che le condotte fossero espressione di abitualità criminosa e non di un disegno criminoso unitario. La difesa aveva censurato tale decisione lamentando violazione di legge e vizio di motivazione e, in via subordinata, chiedeva il riconoscimento della continuazione almeno per due distinti gruppi di reati (patrimoniali e stupefacenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che il G.I.P. non aveva svolto una verifica sufficiente e motivata sull'esistenza di un disegno criminoso unitario: si era limitato ad affermazioni assertive, non aveva adeguatamente valutato gli indici di omogeneità tipologica, la contiguità spaziale e temporale e non aveva confutato le deduzioni difensive. La corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo esame al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P., in diversa composizione, richiedendo un'istruttoria giurisdizionale più approfondita e conforme ai principi richiamati.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, codice penale
La continuazione richiede l'esistenza di un "programma criminoso" unitario, originariamente preordinato a realizzare una serie di reati; non è assimilabile alla mera abitualità o a uno stile di vita dedito al crimine. Deve emergere, nelle linee fondamentali, l'unità di disegno criminale e non può essere delimitata sulla base di mere congetture o indici puramente presuntivi.
art. 671 codice di procedura penale
Nella fase esecutiva il riconoscimento della continuazione richiede una motivazione adeguata e un esame del compendio probatorio che attesti la preordinazione; il giudice dell'esecuzione non può limitarsi ad affermazioni generiche ma deve confrontarsi con gli elementi esposti dalla difesa.
Testo Unico sugli stupefacenti (richiamato)
Richiamato in relazione alla tipologia di alcuni reati considerati nel cumulo; la sola appartenenza a una medesima macro-area (es. reati in materia di stupefacenti) costituisce un elemento di omogeneità rilevante ma non di per sé sufficiente a provare il programma criminoso unitario.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre dimostrare un programma criminoso unitario, originariamente preordinato alla realizzazione di una serie di reati; la mera ripetizione di reati o la loro commessione in un arco temporale limitato non basta di per sé.
- La contiguità temporale, spaziale e la omogeneità tipologica sono indici rilevanti ma non conclusivi: il giudice deve effettuare una valutazione articolata e motivata di tali elementi rispetto alla preordinazione del disegno criminoso.
- Il giudice dell'esecuzione non può respingere un'istanza con argomentazioni generiche o assertive: la decisione deve confrontarsi esplicitamente con le deduzioni difensive e con il compendio probatorio.
- Se la difesa propone, in subordine, l'applicazione della continuazione per gruppi parziali di reati, il giudice deve valutare separatamente la possibile unità di programma per ciascun gruppo e motivare la scelta.
- Distinguere sempre tra 'abitualità/recidiva' (concetti punitivi diversi) e 'continuazione': quest'ultima è un favore processuale che presuppone una progettazione unitaria, mentre la prima denota uno stile di vita criminoso e non giustifica automaticamente la continuazione.
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