Cassazione Penale, Sentenza n. 16406/2025 del 30/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Verdini contestava che la decisione di inammissibilità avesse errato nel non considerare documenti probatori (la nota integrativa del bilancio al 31/12/2012 e il provvedimento del Tribunale fallimentare di Firenze a scioglimento della riserva sull'ammissione al passivo) che dimostrerebbero che egli, nel 2012, aveva effettivamente ripianato debiti della Società Toscana di Edizioni s.r.l. anche verso fornitori, lavoratori e l'Erario (per circa €1.800.000), rendendo dunque configurabile la figura della "bancarotta riparata". Denunciava pertanto un duplice errore di fatto: aver considerato che il pagamento fosse stato diretto a un unico creditore (la BCC Fiorentino) e l'omessa valutazione dei mezzi di prova prodotti.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato respinto. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della Sezione Quinta: il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è un reato di pericolo concreto e la riparazione, per far venir meno la rilevanza pregiudizievole dell'atto distrattivo, deve essere integrale e in favore dell'intera massa creditoria. Un pagamento diretto a un solo creditore (anche se integrale per quel credito) non annulla il pregiudizio per gli altri creditori. Inoltre la Corte ha condiviso la valutazione di merito della Corte di appello secondo cui il presunto pagamento di €1.800.000 non risultava adeguatamente provato; tale apprezzamento è valutativo di merito e non configurabile come semplice errore percettivo deducibile con l'impugnazione straordinaria.
Norme richiamate
Massima giurisprudenziale su bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare
Il reato è di pericolo concreto: l'atto di depauperamento deve essere idoneo a esporre a pericolo il patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e tale pericolo deve persistere fino all'apertura della procedura fallimentare
Principio sulla 'bancarotta riparata' (giurisprudenza Sez. 5 nn.17819/24.03.2017 Palitta e 50081/14.09.2017 Zazzini)
Sez. 5, n. 17819 del 24/03/2017 (Palitta); Sez. 5, n.50081 del 14/09/2017 (Zazzini)
La riparazione deve essere integrale e in favore dell'intera massa creditoria: solo un atto che rimetta a disposizione della società le risorse distratte (per essere utilizzate secondo criteri di buona amministrazione e graduazione dei crediti) può annullare l'effetto pregiudizievole dell'atto distrattivo
Regole sulla revocabilità delle valutazioni di merito in sede di impugnazione straordinaria
Le valutazioni di merito e gli apprezzamenti probatori che non costituiscono semplice errore percettivo non sono sindacabili mediante impugnazione straordinaria: se l'errore è valutativo rientra nella discrezionalità del giudice e non è rimediabile con l'azione straordinaria
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta riparata la riparazione deve essere reale e integrale rispetto all'intera massa dei creditori; pagamenti limitati a uno o pochi creditori non sono sufficienti a far venire meno il pregiudizio.
- È necessario che le somme riparatorie siano rimesse a disposizione della società e impiegate secondo criteri di buona amministrazione e nel rispetto della graduazione dei crediti; altrimenti l'atto non ha efficacia estintiva del reato.
- La prova dei pagamenti effettuati e del loro effettivo effetto riparatorio grava su chi deduce la riparazione; dichiarazioni non suffragate da documenti idonei possono essere valutate come non provate.
- Le questioni di fatto e le valutazioni critiche delle prove sono materie di merito: il loro sindacato è limitato in sede di impugnazione straordinaria quando non emergano errori percettivi chiari ed evidenti.
- Per contestare omissioni di valutazione occorre dimostrare con documentazione probatoria che il giudice non abbia considerato atti decisivi; l'asserita mera esistenza di documenti non basta se il loro contenuto non prova compiutamente la riparazione.
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