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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28735/2024 del 07/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dall'incendio sviluppatosi il 4 luglio 2007 da un terreno adiacente al deposito della società ricorrente, incendio che distrusse integralmente il deposito e i beni in esso custoditi. La società agì contro i proprietari del fondo confinante, assumendone la responsabilità per la propagazione delle fiamme, e contro la compagnia assicuratrice, deducendo l'esistenza di una polizza che copriva il sinistro e il rifiuto di indennizzo. In primo grado il tribunale riconobbe la responsabilità dei convenuti proprietari del terreno, ma rigettò la domanda risarcitoria perché ritenne non provato e non quantificabile l'ammontare del danno; la corte d'appello confermò, ritenendo il danno non liquidabile per difetto di allegazione di criteri utili e negando la possibilità di una consulenza tecnica a fini esplorativi. Con il ricorso per cassazione la società dedusse, in particolare, violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere la corte d'appello qualificato come generica la domanda risarcitoria nonostante l'allegazione di elementi documentali e di criteri forfettari di calcolo, e violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. per il mancato ricorso alla liquidazione equitativa del danno, sostenendo che la responsabilità e l'esistenza del danno erano già accertate e che la difficoltà di quantificazione derivava dalla distruzione dei beni e della documentazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli assorbenti, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, una volta accertati con giudicato la responsabilità dei convenuti e l'esistenza del danno, il giudice di merito non può negare il risarcimento per la sola difficoltà di quantificarlo, se tale difficoltà è significativa e la parte ha comunque allegato elementi e criteri utili, anche forfettari, alla liquidazione. La corte territoriale ha errato nel ritenere impossibile la stima equitativa per mancanza di una "sponda documentale", senza considerare i documenti prodotti e i criteri indicati dalla parte. Gli altri motivi sono stati assorbiti. Dal testo fornito non emerge il dispositivo finale sul rinvio, ma è chiaro l'accoglimento dei motivi centrali e la cassazione della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come parametro della doglianza sulla valutazione della domanda e delle allegazioni istruttorie; la Corte rileva che la decisione di merito ha trascurato elementi allegati e documenti prodotti dalla parte.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa è consentita quando il danno esiste ed è accertata la responsabilità, ma sia difficile provarne l'ammontare; non è richiesto che la difficoltà sia assoluta o invincibile.

  • art. 2056 c.c.

    La norma viene richiamata per estendere al danno aquiliano il criterio della liquidazione equitativa previsto dall'art. 1226 c.c.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno è legittima quando siano già accertati il fatto generatore di responsabilità e l'effettiva esistenza del danno, ma permanga una difficoltà concreta e rilevante nel determinarne l'ammontare.
  • La difficoltà di quantificazione non deve necessariamente essere assoluta: è sufficiente che, nel caso concreto, la prova piena del quantum sia particolarmente onerosa o non agevolmente praticabile.
  • Il giudice non può negare il risarcimento con un non liquet se il danno è certo e la quantificazione è solo difficile; in tale situazione deve procedere alla stima equitativa, anche d'ufficio.
  • Non è coerente escludere la stima equitativa per la mancanza di documenti che consentano una precisa quantificazione, perché proprio la liquidazione equitativa opera quando tali documenti mancano o non sono integralmente disponibili.
  • Se la parte danneggiata ha allegato elementi documentali e ha indicato criteri, anche forfettari, per la quantificazione, il giudice deve considerarli e non può ignorarli apoditticamente.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProve
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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