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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16370/2020 del 30/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'avviso di accertamento Invim relativo a cespiti immobiliari a Napoli (Via Piedigrotta), contestando l'incremento del valore operato dall'Ufficio. Denunciava vizi di motivazione dell'atto impositivo e della sentenza della Commissione tributaria che, a suo avviso, aveva considerato il criterio comparativo in modo astratto e non aveva tenuto conto dell'onere dell'ente impositore di provare gli elementi di fatto giustificativi del valore accertato. In cassazione ha dedotto (1) violazione di legge con riferimento ai criteri di valutazione previsti (d.P.R. 914/1977 e norme collegate) e all'onere della prova (art. 2697 c.c.), e (2) nullità per difetto di motivazione e omessa pronuncia della Commissione tributaria centrale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che le questioni di fatto attinenti a valutazioni estimative dei cespiti sono sottratte alla cognizione della Commissione tributaria centrale (richiamando l'art. 26 del d.P.R. richiamato) e che, dunque, la censura sulla rivalutazione del cespite era inammissibile in Cassazione; la sentenza della CTC che aveva comunque pronunciato sul punto è stata cassata senza rinvio con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado che aveva dichiarato legittimo l'accertamento. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto assorbita la censura relativa alla valutazione del valore e, quanto al presunto difetto di motivazione, ha applicato i principi derivanti dalla riforma dell'art. 360 c.p.c.: il sindacato di legittimità sulla motivazione è ora limitato ai casi di assoluta omissione o di motivazione formale e manifestamente contraddittoria; nella fattispecie non sussisteva un vizio tale da consentire la cassazione. La Corte ha quindi rigettato il ricorso, condannato la ricorrente alle spese di causa (liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito) e ha dato atto dell'obbligo, ai sensi della normativa vigente, del versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3, 4 e 5)

    Definisce i motivi di ricorso per cassazione; la riforma del 2012 (in particolare il nuovo n.5) ha ridotto il sindacato sulla motivazione, consentendo la revisione solo in caso di assoluta omissione, mera apparenza o contraddittorietà tale da integrare una violazione di legge, e richiede una precisa indicazione dell'omesso esame di fatti decisivi.

  • d.P.R. 914/1977 (art. 1 e art. 3) e d.P.R. 634/1972 (art. 48-49 richiamati)

    Norme richiamate relative ai criteri di valutazione degli immobili per Invim; la ricorrente sosteneva che l'Ufficio doveva applicare alternative di valutazione (criterio comparativo, tasso medio, elementi comunali) e provare i dati usati.

  • d.P.R. n. 636 del 1972 (art. 26)

    Richiamata dalla Corte per affermare che le questioni di fatto attinenti a valutazioni estimative (valutazioni dei cespiti) esulano dalla cognizione della Commissione tributaria centrale: quindi le censure meramente valutative sono inammissibili in Cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    Principio sull'onere della prova: chi deduce un fatto ha l'onere di provarlo; la ricorrente lamentava che l'Ufficio non avrebbe provato gli elementi giustificativi del valore accertato.

  • d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134 (riforma art. 360 c.p.c.)

    La novella ha limitato l'oggetto del sindacato di legittimità sulla motivazione, riducendolo a ipotesi estreme di mancanza o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, come chiarito dalle Sezioni Unite.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 8053/2014

    Chiarisce l'interpretazione restrittiva del nuovo art. 360 n.5 c.p.c., specificando i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dopo la riforma.

  • Cass. SS.UU. sent. n. 19881/2014

    Indica i requisiti di specificità richiesti alla parte che denuncia l'omesso esame di fatti decisivi in cassazione (indicazione del fatto, sua fonte testuale/extratestuale, come e quando è stato discusso, e la sua decisività).

  • L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17 e d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (art.13, comma 1 quater e comma 1 bis)

    Prevedono l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso in Cassazione proposto successivamente a determinate date, del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • Le impugnazioni in Cassazione riguardanti valutazioni estimative dei beni (es. valore Invim) sono, di regola, inammissibili: la Commissione tributaria centrale non può essere investita di questioni di fatto valutativo-ricostruttive, per le quali resta competente il giudice di merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c. (2012) il sindacato sulla motivazione in Cassazione è assai più limitato: è sindacabile solo l'omesso o formale e manifestamente contraddittorio apparenza di motivazione, non la mera insufficienza o non esaustività della motivazione.
  • Chi impugna in Cassazione per omesso esame di fatti decisivi deve indicare con precisione il fatto omesso, la fonte testuale o atti da cui emerge, come e quando è stato discusso nel processo e perché avrebbe determinato un esito diverso, altrimenti la censura è inammissibile.
  • In tema di valutazioni fiscali degli immobili, il contribuente che contesta il valore accertato deve portare prove concrete e specifiche per confutare i parametri adottati dall'Ufficio; semplici censure generiche rischiano di non essere accolte.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione può comportare l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato (legge di stabilità 2013) se ricorrono le condizioni temporali previste dalla norma.

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