Cassazione Penale, Sentenza n. 10400/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Schian impugna per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche (art. 606 cod.proc.pen. lett. b)). Radu deduce più motivi: omissione di riconoscimento delle attenuanti previste dall'art. 62 nn. 4 e 6 c.p. (sussisterebbero elementi di risarcimento dei danni e la particolare tenuità di un fatto) e vizio di travisamento della prova/insufficienza probatoria ai sensi degli artt. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., sostenendo che la responsabilità per i reati di rapina non sarebbe comprovata con riscontri adeguati.
La decisione
Per Schian: il ricorso è dichiarato inammissibile perché propone motivi nuovi rispetto all'appello (la doglianza sul trattamento sanzionatorio non era stata specificamente chiesta in appello); conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Per Radu: il ricorso è respinto nel merito; la Corte di Cassazione ritiene infondati i motivi relativi al travisamento della prova e al mancato riconoscimento delle attenuanti (tra cui l'art. 62 n.6), ritenendo che i giudici di merito abbiano fornito motivazione adeguata e che le circostanze dedotte non siano state provate o non siano istruttoriamente rilevanti; condanna al pagamento delle spese processuali. Conseguentemente restano ferme le pronunce di merito (per Radu riduzione della pena a 4 anni e 6 mesi e multa di €1.700, per Schian conferma della condanna a 5 anni e 6 mesi e multa di €2.500).
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che elenca i motivi di cassazione; la Corte valuta l'inammissibilità dei motivi nuovi non proposti in appello (comma terzo) e la fondatezza delle censure per vizio di motivazione/travisamento ai sensi delle lettere b) ed e).
art. 62 cod. pen. (nn. 4 e 6)
Previsione delle circostanze attenuanti: n.4 (particolare tenuità del fatto) e n.6 (risarcimento del danno). La Corte ha ritenuto che le attenuanti non erano state provate o non pienamente integrative (in particolare il risarcimento non era eseustivo considerata la duplice lesività del reato).
art. 62-bis cod. pen.
Richiamato come parametro interpretativo: non può riconoscersi contemporaneamente la stessa condotta quale titolo per attenuanti di ordine diverso quando ciò costituirebbe duplicazione di beneficio; la Corte osserva che il risarcimento può concorrere alla concessione delle attenuanti generiche ma non anche all'art. 62 n.6 se non integrale.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede conseguenze sanzionatorie per ricorsi dichiarati inammissibili: condanna alle spese e pagamento alla Cassa delle ammende; applicata al ricorso inammissibile di Schian.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regola la sintesi dei motivi nel ricorso per cassazione; qui usata per raggruppare e riassumere i motivi proposti da Radu.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen. (formalità dell'impugnazione)
Rimarcano il principio di specificità dei motivi in appello e le formalità dell'impugnazione; la Corte richiama che questioni non specificate in appello non possono essere dedotte per la prima volta in cassazione.
Massime di principio
- Motivi nuovi o diversi rispetto a quelli proposti in appello sono in genere inammissibili in Cassazione: il ricorso per cassazione non può ampliare il tema dell'impugnazione oltre il devoluto in appello, salvo che il motivo sia già stato specificamente proposto nel gravame.
- Il controllo della Cassazione sulla valutazione della prova è limitato: può sindacare le valutazioni di fatto solo in presenza di travisamento macroscopico della prova o nella ipotesi di "doppia conforme" (condanna in primo e secondo grado) quando la motivazione delle corti di merito sia manifestamente incongrua rispetto al compendio probatorio.
- La circostanza attenuante per il risarcimento del danno (art. 62 n.6 c.p.) richiede che il risarcimento sia valutato in termini di esaustività rispetto a tutti gli interessi lesi (patrimoniali e fisico/morali); un risarcimento non integrale può comunque essere considerato ai fini delle attenuanti generiche ma non configura automaticamente l'art. 62 n.6.
- Non è possibile ottenere il duplice vantaggio, per la stessa condotta, di riconoscimenti attenuanti incompatibili tra loro (es. art. 62 n.6 e la stessa base per l'attribuzione delle attenuanti generiche o dell'art. 62-bis): il giudice valuta la congruità dell'atto riparatorio nel contesto complessivo del reato.
- Se la Corte dichiara il ricorso inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (contributo alla Cassa delle ammende); quindi valutare attentamente la fondatezza e la continuità delle doglianze prima di proporre ricorso in Cassazione.
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