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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17992/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tassa automobilistica per l’anno 2011, notificata in dipendenza di un avviso di accertamento. Il contribuente aveva contestato la validità della notifica dell’atto presupposto e, in via conseguenziale, della cartella. In appello la commissione regionale ha dichiarato il difetto di legittimazione processuale dell’agente della riscossione limitatamente a uno dei gradi, ha ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento eseguita tramite operatore postale privato e ha confermato la legittimità della cartella. In Cassazione il ricorrente ha dedotto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali, sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare l’inammissibilità della costituzione dell’agente della riscossione anche nel primo grado, per difetto di procura, e accogliere il ricorso introduttivo; con il secondo ha lamentato nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o mancante, assumendo che la motivazione per relationem alla decisione di primo grado non consentisse di comprendere il percorso decisorio e che non fosse stato adeguatamente esaminato il tema della notifica dell’avviso di accertamento, anche con riferimento alla firma illeggibile e alla mancanza di timbro sull’avviso di ricevimento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di interesse del ricorrente a dolersi del vizio di legittimazione processuale dell’agente della riscossione nel primo grado, poiché tale censura non avrebbe potuto condurre a una reformatio in melius della sentenza impugnata e, comunque, non era stata specificamente devoluta in appello. Ha dichiarato infondato il secondo motivo, affermando che la sentenza di appello non era nulla per motivazione apparente, perché la motivazione per relationem era stata integrata da autonome argomentazioni idonee a rendere comprensibile la ratio decidendi; ha inoltre escluso che la firma illeggibile dell’agente postale o la mancata apposizione del timbro potessero determinare la nullità della notifica. È stata disposta la statuizione sulle spese nel senso che non vi è luogo a provvedere, essendo le parti intimate risultate vittoriose, e si è dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    È richiamato per il tema della rappresentanza e legittimazione processuale dell’agente della riscossione; la censura sul difetto di procura è stata ritenuta priva di interesse nel giudizio di impugnazione se non utilmente idonea a migliorare la posizione del ricorrente.

  • art. 100 c.p.c.

    L’interesse ad impugnare sussiste solo se dall’accoglimento del gravame deriva una concreta utilità giuridica; in mancanza di soccombenza o di reformatio in melius ottenibile, il motivo è inammissibile.

  • artt. 12 e 18 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Sono evocati dal ricorrente in relazione alla difesa nel processo tributario e ai requisiti di costituzione/rappresentanza della parte, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Impone che la sentenza tributaria contenga la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; la motivazione per relationem è ammessa se autosufficiente e comprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza o apparenza della motivazione determina nullità della sentenza quando il ragionamento decisorio non sia ricostruibile o sia logicamente incomprensibile.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve consentire il controllo sulla logicità e correttezza del decisum; la motivazione apparente è equiparata a mancanza di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il vizio denunciabile in cassazione per nullità della sentenza, incluso il caso di motivazione apparente o di motivazione per relationem non autosufficiente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 76, comma 2, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in L. 23 luglio 2021, n. 106

    È citato per la successione a titolo universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti già facenti capo a Riscossione Sicilia S.p.A.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione l’interesse a censurare un vizio processuale di una parte o del suo difetto di legittimazione sussiste solo se l’accoglimento del motivo può arrecare una concreta utilità alla parte impugnante; in mancanza di soccombenza utile sul punto, la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando si deduce il mancato esame di eccezioni o questioni di rito, essendo configurabile solo per il mancato esame di domande o questioni di merito.
  • Nel processo tributario è ammessa la motivazione per relationem, anche rispetto a una sentenza di primo grado non passata in giudicato, purché il giudice d’appello renda percepibili le ragioni della conferma e dia conto, sia pure sinteticamente, delle doglianze devolute.
  • La motivazione è solo apparentemente esistente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione o si risolve in proposizioni incompatibili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.
  • Quando la notificazione avviene a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la fase essenziale è la spedizione; irregolarità nell’annotazione, nella sottoscrizione o nella presenza del timbro postale non determinano di per sé nullità della notifica, se è provato l’avvenuto recapito e non è lesa la finalità dell’adempimento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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